N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  14  ottobre  2003 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Toscana  sul  ricorso  proposto  da Carbonera Marmi
S.r.l. ed altre contro il comune di Carrara

Imposte  e  tasse  -  Tassa  sui marmi - Determinazione dell'aliquota
  massima  mediante  regolamento  comunale  -  Mancata indicazione di
  parametri sufficienti per delimitare la discrezionalita' dei comuni
  -  Violazione  del  principio  di  riserva  di  legge in materia di
  prestazioni  patrimoniali  imposte  -  Violazione  del principio di
  libera circolazione dei beni tra le Regioni.
- Legge  15 luglio  1911,  n. 749,  articolo  unico,  come modificato
  dall'art. 55,   comma 18,  legge  27 dicembre  1997,  n. 449;  d.l.
  26 gennaio  1999,  n. 8,  art. 2, comma 2-ter, nel testo introdotto
  dalla legge di conversione 25 marzo 1999, n. 75.
- Costituzione, artt. 23 e 120.
(GU n.12 del 24-3-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1552/1999,
proposto  da Carbonera Marmi S.r.l., Oscar Daffe Sa, Marmobon S.r.l.,
Idealmarmi S.r.l., Mlm Monterosa S.r.l., Marmi Kappa S.n.c., Fraccari
Marmi   S.n.c.  in  persona  dei  rispettivi  rappresentanti  legali,
rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Marconi e Fabio Colzi e
presso lo studio elettivamente domiciliate, in Firenze, via San Gallo
n. 76;
    Contro  il  comune  di  Carrara,  in  persona  del  sindaco p.t.,
rappresentato  e  difeso  dagli, avv. Lino Buselli e Franco Batistoni
Ferrara  ed  elettivamente  domiciliato, in Firenze, via Lavagnini 14
(studio avv. Gianfranco Nesi);
    Per  l'annullamento  delle  deliberazioni del consiglio comunale:
n. 29  in  data  23  marzo  1999, pubblicata il 27 marzo successivo e
divenuta  efficace  il  6 aprile 1999, avente ad oggetto approvazione
del  regolamento  per  la riscossione della tassa sui marmi; n. 30 in
data  23  marzo  1999,  pubblicata  il 27 marzo successivo e divenuta
efficace  il  6  aprile 1999, avente ad oggetto approvazione ai sensi
della legge 15 luglio 1911, n. 749 della misura della tassa sui marmi
per l'anno 1999;
    Nonche'   per   l'annullamento   di   ogni   atto   preparatorio,
presupposto,  consequenziale o comunque connesso e in particolare dei
pareri della Commissione marmi in data 22 marzo e 23 marzo 1999;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  i  motivi  aggiunti depositati l'8 giugno 2001 e proposti,
dalle   medesime  istanti  sopra  citate,  per  l'annullamento  della
deliberazione  del  c.c.  n. 198 del 23 marzo 2001, avente ad oggetto
approvazione,   ai   sensi   della  legge  n. 749/1911  e  successive
modificazioni  e integrazioni, della misura della tassa sui marmi dal
1° gennaio 2001;
    Visto l'atto di costituzione giudizio del comune intimato;
    Viste le memorie difensive delle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore,  per la pubblica udienza del 27 maggio 2003,
il cons. Domenico Lundini;
    Uditi,  all'udienza  predetta,  gli  avv.  Marconi e Colzi per le
ricorrenti e l'avv. Batistoni per il comune di Carrara;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
        Ritenuto,   preliminarmente,   che   debba  essere  disattesa
l'eccezione   d'inammissibilita'   del   ricorso  introduttivo  mossa
dall'Amministrazione   resistente,   dovendosi   infatti  riconoscere
l'interesse   e  la  legittimazione  delle  istanti  (trattandosi  di
societa'  pacificamente  operanti nel settore marmifero ed acquirenti
da  titolari  di  cava in Comune di Carrara, o da imprese commerciali
locali, di blocchi o scaglie di marmo destinate ad essere trasportate
al  di  fuori  del  territorio  del  comune predetto) ad impugnare il
provvedimento  immediatamente  lesivo (cfr. C.d.S., VI, n. 289 del 18
febbraio  1997)  - unitamente all'atto regolamentare presupposto - di
determinazione delle tariffe di applicazione della tassa sui marmi di
cui   all'articolo  unico  della  legge  15  luglio  1911,  n. 749  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Ritenuto  che le censure sollevate (peraltro in via subordinata),
sia  nel  ricorso  introduttivo  che  nei motivi aggiunti, di mancata
determinazione,  nel  regolamento  impugnato,  dell'aliquota  massima
della tassa sui marmi, appare infondata, posto che l'art. 52, comma 1
del  d.lgs.  n. 446/1997,  richiamato  dalle ricorrenti, esclude tale
elemento   dalla  competenza  regolamentare  dei  comuni  in  materia
tributaria;
    Ritenuto altresi':
        che l'enunciazione dei criteri stabiliti per l'individuazione
della  misura  del tributo (esigenze di spesa inerente direttamente e
indirettamente  all'industria  dei  marmi e loro derivati, e prevista
sia  per  l'adozione  di  misure  di sostegno che per neutralizzare o
lenire  conseguenze negative derivanti dall'impatto di tale industria
sull'ambiente  naturale  e  socioeconomico)  costituisce  riferimento
sostanzialmente aderente all'enunciato dell'art. 2, comma 2-ter della
legge n. 75/1999;
        che   il  parametro  aggiuntivo  dell'inflazione  costituisce
previsione  ragionevole  e  comunque  forma di autolimitazione che il
comune si e' imposto;
        che  le  parti  sociali  che  dovevano essere sentite ai fini
della  determinazione  delle norme regolamentari nella materia che ne
occupa sono state concretamente individuate e convocate dal comune di
Carrara in sede di studio e preparazione del regolamento stesso;
        che  il  d.l.  n. 8/1999  ha  differito  al  31 marzo 1999 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 1999 degli enti
locali, per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote d'imposta
per  i  tributi  e  servizi,  locali,  stabilendo  altresi'  che tali
regolamenti,  aliquote  e  tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 1999;
che   anche  negli  anni  successivi  i  normali  termini  per  detti
adempimenti sono slittati per effetto di disposizioni legislative;
    Ritenuto  quindi  che  le  censure mosse con riferimento a quanto
sopra siano prive di fondamento;
    Considerato  tuttavia  che  altra  censura mossa (peraltro in via
prioritaria e principale) dalle istanti societa' fa leva sull'addotta
illegittimita',  costituzionale  della  legge  n. 749/1911,  e che in
effetti  la  questione  di  costituzionalita'  della  legge stessa (e
successive   modifiche   ed  integrazioni)  non  appare  al  collegio
manifestamente   infondata.   Invero,   le  prestazioni  patrimoniali
imposte,  nel  novero delle quali rientra indubbiamente anche la c.d.
tassa  sui  marmi  di cui all'articolo unico della legge n. 749/1911,
debbono  essere istituite «in base alla legge», ai sensi dell'art. 23
della Costituzione.
    Cio' identifica una riserva relativa di legge, di modo che, anche
quando  per  il  tributo  e'  concretamente  prevista  una disciplina
normativa  secondaria  di  un  ente  locale,  la  fonte primaria deve
comunque  delimitare l'ambito discrezionale del potere impositivo con
riferimento,  per quanto in questa sede particolarmente interessa, al
quantum  del  prelievo  tributario. Ebbene, la legge n. 749/1911, nel
testo  vigente  dopo  le  modifiche apportate dall'art. 55, comma 18,
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, non prevede parametri per la
determinazione della misura massima della tariffa relativa alla tassa
in    questione;    ne'   appare   sufficiente   a   restringere   la
discrezionalita'   dell'ente  impositore,  nella  determinazione  del
quantum   del   tributo,   il  riferimento  legislativo  alla  previa
consultazione  delle  «parti sociali», posto che criteri delimitativi
della  specie sembrano al collegio semmai sufficienti a bilanciare ed
orientare  l'ambito  di scelta relativo all'entita' della prestazione
imposta quando quest'ultima assuma la connotazione di una prestazione
connessa  ad  un servizio ed in certo modo corrispettiva dello stesso
(cfr.  Corte  costituzionale  n. 180/1996  e  n. 90/1994); non invece
laddove  e'  vaga  ed  imprecisata  la  destinazione del provento del
tributo.  Anche  poi  a  tener  conto della disciplina della tassa in
questione  risultante dall'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 75 del
25  marzo  1999  (ma gli atti impugnati sono ad essa precedenti), non
sembra al collegio che il mero riferimento «alle esigenze della spesa
comunale  inerente  direttamente  o indirettamente alle attivita' del
settore  marmifero  locale»,  sia  idoneo  e  sufficiente,  nella sua
genericita',  ad  orientare  il  potere impositivo in termini tali da
sottrarre  la  disciplina  legislativa  in  questione  al sospetto di
illegittimita' per violazione dell'art. 23 della Costituzione;
    Ritenuto, sotto un ulteriore e diverso profilo, che la disciplina
legislativa  di  cui  si  e'  detto, riguardante la tassa sui marmi a
favore  del  comune  di  Carrara,  sembra  congegnata,  ad avviso del
collegio,  in  quanto  la  tassa  e' «applicata e riscossa dal comune
all'uscita   del   marmo  dai  suoi  confini»,  in  termini  tali  da
configurare  un  tributo  che,  pur  avendo ad oggetto i marmi e loro
derivati,   opera   concretamente   come   una  sorta  di  «dazio  di
esportazione»,    in   possibile   violazione   dell'art. 120   della
Costituzione e quindi del principio (rafforzato anche dalla normativa
«comunitaria»)  di  liberta' di circolazione delle cose e delle merci
all'interno del territorio nazionale;
    Ritenuta  evidentemente  rilevante  la  questione di legittimita'
costituzionale  dell'articolo  unico della legge n. 749 del 15 luglio
1911, come modificata dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e dell'art. 2, comma 2-ter, d.l. 26 gennaio 1999, n. 8,
nel  testo  introdotto  con  la  legge  di conversione 25 marzo 1999,
n. 75,  per  la  sua sicura incidenza sull'esito del ricorso proposto
dalle  istanti in dipendenza della caducazione, in radice, del potere
impositivo  esercitato  dal comune che deriverebbe dalla declaratoria
dell'incostituzionalita' delle norme di legge di cui trattasi;
    Ritenuto  quindi  che  il presente giudizio debba essere sospeso,
con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio
1911,  n. 749, come modificata dall'art. 55, comma 18, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449,  e  dell'art. 2,  comma  2-ter,  del d.l. 26
gennaio  1999,  n. 8, nel testo introdotto dalla legge di conversione
25  marzo  1999,  n. 75,  in  relazione  agli  artt. 23  e  120 della
Costituzione.
    Sospende,  in  conseguenza,  il  giudizio  in  corso e dispone la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  a cura della
segreteria di questo tribunale.
    Ordina  che,  a  cura  della  medesima,  segreteria,  la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in causa e al Presidente del
Consiglio  dei  ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
        Cosi'  deciso,  in  Firenze, nella camera di consiglio del 27
maggio 2003.
                                               Il Presidente: Vacirca
                        L'estensore: Lundini
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