N. 97 ORDINANZA 8 - 12 marzo 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Notificazioni  degli  atti  processuali  in  materia civile - Momento
  perfezionativo  per  il  notificante - Perfezionamento alla data di
  ricezione  dell'atto  anziche'  a  quella, antecedente, di consegna
  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario - Assunta lesione del diritto
  di difesa del notificante - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 140.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.11 del 17-3-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 140 del codice
di  procedura  civile,  promosso  con ordinanza del 17 marzo 2003 dal
giudice  di  pace  di  Correggio nel procedimento civile vertente tra
Benassi  Dante  e  l'Impresa  Edile  «Rocco»  di  Terracciano  Rocco,
iscritta  al  n. 409  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 27,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Udito  nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il giudice di pace di Correggio, con ordinanza del
17 marzo  2003,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140
del  codice  di  procedura  civile «nella parte in cui prevede che la
notificazione   si  perfeziona  per  il  notificante,  alla  data  di
ricezione  dell'atto  da  parte  del  destinatario  anziche' a quella
antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario»;
        che,   nel   giudizio   a  quo,  dovrebbe  essere  dichiarata
l'inammissibilita'   di   una   opposizione   a  decreto  ingiuntivo,
notificata  ai  sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., risultando dalla
relata  di  notifica  che  le  relative operazioni, iniziate entro il
quarantesimo   giorno   dalla  notificazione  del  decreto,  si  sono
concluse,  con  l'invio  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario della
prescritta  raccomandata  con avviso di ricevimento, dopo la scadenza
del termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ;
        che  ad avviso del rimettente - il quale richiama la sentenza
di  questa  Corte  n. 477  del 2002, con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita'   costituzionale   del   combinato   disposto  degli
artt. 149  cod.  proc. civ. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982,  n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a  mezzo  posta  connesse  con  la notificazione di atti giudiziari),
nella  parte  in  cui  prevede  che la notificazione a mezzo posta si
perfeziona,  per  il notificante, alla data di ricezione dell'atto da
parte  del  destinatario  anziche' a quella, antecedente, di consegna
dell'atto   all'ufficiale   giudiziario   -   anche  nel  caso  della
notificazione   eseguita  ai  sensi  dell'art. 140  cod.  proc.  civ.
dovrebbe  ritenersi  lesivo del diritto di difesa del notificante che
un   effetto   decadenziale   possa  conseguire  -  come  appunto  si
verificherebbe  nel  caso  di  specie  - al ritardo nel compimento di
un'attivita'  riferibile non al medesimo notificante ma all'ufficiale
giudiziario.
    Considerato  che questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che
-  per  effetto  della  sentenza  n. 477  del  2002,  richiamata  dal
rimettente  -  «risulta  ormai  presente nell'ordinamento processuale
civile,  fra  le  norme  generali  sulle notificazioni degli atti, il
principio  secondo  il  quale  -  relativamente alla funzione che sul
piano  processuale,  cioe'  come atto della sequenza del processo, la
notificazione e' destinata a svolgere per il notificante - il momento
in  cui  la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo
deve  distinguersi  da  quello  in  cui  essa  si  perfeziona  per il
destinatario» (sentenza n. 28 del 2004);
        che,  conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme
in  tema  di  notificazioni di atti processuali - ivi compresa quella
censurata  dall'odierno  rimettente  -  vanno ora interpretate, senza
necessita'  di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi,
nel  senso  che  «la  notificazione  si  perfeziona nei confronti del
notificante, (...), al momento della consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario» (cosi', ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004);
        che  pertanto - ed a prescindere dall'evidente erroneita' del
presupposto  interpretativo  da  cui  il  rimettente  muove, la' dove
mostra  di  ritenere  che  il momento perfezionativo del procedimento
notificatorio   ex  art. 140  del  codice  di  procedura  civile  sia
rappresentato  dalla  ricezione,  da  parte  del  destinatario, della
raccomandata  contenente  l'avviso  e  non piuttosto, come e' diritto
vivente,   dalla   sua   spedizione  -  la  questione  va  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 140  del  codice di procedura
civile   sollevata,   in   riferimento   agli   artt. 3  e  24  della
Costituzione,  dal  giudice  di  pace di Correggio con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 marzo 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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