N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2003
Ordinanza emessa il 17 novembre 2003 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Oglavie Silviu Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, art. 25. Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata tutela delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia dei pubblici interessi. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13.(GU n.13 del 31-3-2004 )
IL TRIBUNALE Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter e 5-quinquies, decreto legislativo n. 286/1998 sollevata dal difensore di Oglavie Silviu ha pronunciato la seguente ordinanza. Il difensore deduce violazione degli artt. 13 e 25 della Costituzione in relazione al giustificato motivo, essendo lo stesso elemento costitutivo del reato senza il requisito della determinatezza poiche' rimette all'interprete il completamento del contenuto della norma in relazione alle motivazioni da ritenersi idonee alla permanenza della gente sul territorio dello Stato italiano; L'art. 14, comma 5-quinquies, e' in contrasto con la Costituzione poiche' prevede l'arresto in flagranza per una contravvenzione per la quale non e' poi possibile, all'esito del giudizio di convalida, l'adozione di misure cautelari; Le questioni prospettate sono rilevanti e non manifestamente infondate, infatti l'indeterminatezza del precetto fra ritenere la norma in contrasto con l'art. 25 della Costituzione; L'arresto previsto nel comma 5-quinquies della citata norma non sembra tutelare le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dei pubblici interessi, bensi' la garanzia dell'esecuzione di un provvedimento di natura amministrativa; Il procedimento dev'essere quindi sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per la decisione sulle questioni sollevate;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, e in relazione all'art. 25 della Costituzione, e comma 5-quinquies, decreto legislativo n. 286/1998 in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone inoltre che l'arrestato sia rimesso in liberta'. Reggio Emilia, addi' 14 novembre 2003 Il giudice: Catellani 04C0356