N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il 17 novembre 2003 dal tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Oglavie Silviu

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  - Indeterminatezza della locuzione «senza
  giustificato  motivo»  -  Violazione  del principio di tassativita'
  della fattispecie penale.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 14,  comma 5-ter,  aggiunto
  dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 25.
Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Reato di trattenimento nel
  territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento,
  entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto
  obbligatorio  in  flagranza  -  Mancata  tutela  delle  esigenze di
  sicurezza e di salvaguardia dei pubblici interessi.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.13 del 31-3-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma
5-ter  e  5-quinquies,  decreto legislativo n. 286/1998 sollevata dal
difensore di Oglavie Silviu ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Il  difensore  deduce  violazione  degli  artt.  13  e  25  della
Costituzione  in  relazione al giustificato motivo, essendo lo stesso
elemento   costitutivo   del   reato   senza   il   requisito   della
determinatezza  poiche'  rimette  all'interprete il completamento del
contenuto  della  norma  in  relazione  alle motivazioni da ritenersi
idonee  alla  permanenza  della  gente  sul  territorio  dello  Stato
italiano;
    L'art. 14, comma 5-quinquies, e' in contrasto con la Costituzione
poiche' prevede l'arresto in flagranza per una contravvenzione per la
quale  non  e'  poi  possibile,  all'esito del giudizio di convalida,
l'adozione di misure cautelari;
    Le  questioni  prospettate  sono  rilevanti  e non manifestamente
infondate,  infatti  l'indeterminatezza  del precetto fra ritenere la
norma in contrasto con l'art. 25 della Costituzione;
    L'arresto  previsto  nel comma 5-quinquies della citata norma non
sembra  tutelare  le  esigenze  di  sicurezza  e  di salvaguardia dei
pubblici   interessi,   bensi'  la  garanzia  dell'esecuzione  di  un
provvedimento di natura amministrativa;
    Il procedimento dev'essere quindi sospeso e gli atti rimessi alla
Corte costituzionale per la decisione sulle questioni sollevate;
                              P. Q. M.
    Visto   l'art. 23  della  legge  n. 87  del  1953,  dichiara  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.   14,  comma  5-ter,  e  in  relazione  all'art.  25  della
Costituzione, e comma 5-quinquies, decreto legislativo n. 286/1998 in
relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale sospendendo il giudizio in corso.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Dispone inoltre che l'arrestato sia rimesso in liberta'.
        Reggio Emilia, addi' 14 novembre 2003
                        Il giudice: Catellani
04C0356