N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il  19 gennaio 2004 dal giudice di pace di Santadi
nel  procedimento  civile  vertente  tra Fois Luciana e Prefettura di
Cagliari

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore  -  Discriminazione in
  danno  dei  soggetti  meno  abbienti  - Violazione del principio di
  uguaglianza  -  Lesione  del  diritto  di  azione  e  di  difesa  -
  Limitazione  della  tutela  giurisdizionale  contro  gli atti della
  Pubblica Amministrazione.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in
  legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.13 del 31-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nella   causa   civile  iscritta  in  data  27 dicembre  2003  al
n. 80/2003  Mod.  1/A R.G., degli affari contenziosi civili, promossa
da:  Fois  Luciana, residente in Nuxis, ellettivamente domiciliata in
Carbonia,   p.zza  Rinascita  n. 18,  presso  lo  studio  degli  avv.
Gianfranco  Trullu e Giaime Peddoni, che la rappresentano e difendono
giusta    procura    a    margine    delll'atto    di    opposizione,
attrice-opponente;
    Contro:  Prefettura  di  Cagliari,  in  persona  del Prefetto pro
tempore, convenuta-opposta.

                              F a t t o

    In data 29 ottobre 2003 la Regione Carabinieri Sardegna, stazione
di  Nuxis,  nelle  persone  del  Carabiniere scelto Del Prete Rocco e
Carabiniere Lampis Stefano, elevavano un verbale di contestazione per
violazione  dell'art. 116,  comma  12,  del  c.d.s.,  a  carico della
ricorrente  sig.ra  Fois  Luciana  perche',  avendo la disponibilita'
dell'autoveicolo  del tipo Fiat Panda tg. BA 952 YF «lo affidava o ne
consentiva  la  guida a persona che non aveva conseguito la patente».
Con  tale di verbale di contestazione le veniva comminata la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 343,35 (misura ridotta).
    Affermava  la ricorrente che il suddetto verbale di contestazione
era   illegittimo  e  doveva  essere  annullato  in  quanto  nel  suo
comportamento  non  poteva  ravvisarsi  ne'  dolo  ne' colpa, perche'
contrariamente  a  quanto  sostenuto  dagli  accertatori  (C.C. della
stazione  di  Nuxis) ella non aveva affatto affidato il veicolo a suo
figlio  minorenne  Serra  Marco,  ne'  aveva  acconsentito  che  egli
guidasse  il  veicolo  medesimo. Ma questi, aveva preso le chiavi del
veicolo  a  sua  insaputa  ed  aveva effettuato una manovra vicino al
cancello  della  propria abitazione seppur nella pubblica via. Si era
trattato, senz'altro, di una bravata del proprio figlio che mai prima
le  aveva causato motivo di doglianza alcuna. Pertanto, la ricorrente
sosteneva  che  non  poteva  prevedere  il comportamento del figlio e
quindi  non  era  giusto  contestarle  la  violazione e comminarle la
relativa   sanzione  amministrativa.  Affermava,  inoltre,  che  ella
avrebbe  dovuto  corrispondere il pagamento della sanzione pecuniaria
che sarebbe stata comminata dal prefetto, per la guida senza patente,
a  suo  figlio Serra Marco ed oltretutto stava sopportando un periodo
di tre mesi di fermo amministrativo del suo veicolo.
    Infine  la  ricorrente sollevava la illegittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis  del  c.d.s.,  introdotto  dalla  legge  n. 214 del
1° agosto 2003 che ha convertito in legge il decreto-legge n. 151 del
27 giugno  2003,  poiche' al comma 3 tale articolo del c.d.s. prevede
che  «all'atto  del  deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
del  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore».
    La  ricorrente  sosteneva  la illegittimita' costituzionale della
norma   (art. 204-bis,  terzo  comma)  per  contrasto  con  le  norme
contenute  negli  artt. 3 e 24 della Costituzione, per violazione del
principio  di uguaglianza, in quanto l'introduzione dell'art. 204-bis
del   c.d.s.   tratta   differentemente   situazioni  sostanzialmente
analoghe,  quali  le  opposizioni a cartelle esattoriali di pagamento
per  iscrizione  a ruolo di verbali di contestazione emessi a seguito
di  contravvenzioni  al  c.d.s. e cosi' pure le opposizioni contro le
ordinanze-ingiunzione  emesse  dal  prefetto a seguito di rigetto del
ricorso  amministrativo  proposto contro verbali di contestazione per
violazione   delle  norme  del  c.d.s.  Pertanto,  cosi'  facendo  il
legislatore,  con  l'imposizione  di  una cauzione per l'impugnazione
diretta  dinanzi al giudice di pace, del verbale di contestazione per
violazione  al  c.d.s.  (cauzione  che  non  trova riscontro in altre
ipotesi  di  opposizione  a  sanzione  amministrativa  connesse  alla
violazione  del  c.d.s.),  determina una disparita' di trattamento in
situazioni analoghe.
    Inoltre,   afferma   che,  viene  violato  in  modo  particolare,
l'art. 24  della  Costituzione, il quale assicura a tutti l'effettivo
diritto di accedere alla tutela giurisdizionale, cosa che in sostanza
verrebbe  meno  in quanto il cittadino meno abbiente, posto di fronte
all'alternativa  tra  pagare  una  modesta  sanzione  amministrativa,
magari palesemente ingiusta, e versare una cospicua cauzione, sarebbe
indotto  a scegliere il male minore pagando la sanzione e rinunciando
a  far  valere  le  proprie  ragioni  in  giudizio. Oltretutto, anche
perche'  trattasi  di  un tipo di procedura concepita dal legislatore
per  essere  potenzialmente  senza  spese  per  il  cittadino. Quindi
l'opponente  chiedeva  al giudicante che, ritenuta non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
volesse  sospendere  il  processo e rimettere la questione alla Corte
costituzionale affinche' si pronunci in merito.
    Concludeva  infine,  la  ricorrente,  in via pregiudiziale per la
sospensione  del verbale di contestazione impugnato, e nel merito per
il suo annullamento e per la dichiarazione di estinzione dell'obbligo
di pagamento, col favore delle spese del giudizio.

                            D i r i t t o

    Esaminati gli atti, questo giudice di pace rileva come il ricorso
in  opposizione  a sanzione amministrativa sia stato depositato nella
cancelleria  del  su  intestato  ufficio  del giudice di pace in data
27 dicembre  2003,  senza  versare,  quale deposito cauzionale, nella
cancelleria  del giudice di pace di Santadi, la somma pari alla meta'
del   massimo   edittale   della   sanzione   inflitta   dall'organso
accertatore, come previsto dall'art. 204-bis c.d.s., introdotto dalla
legge   1° agosto  2003,  n. 214,  che  ha  convertito  in  legge  il
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, a pena di inammissibilita' del
ricorso in opposizione medesimo; analizzata la richiesta della difesa
della   ricorrente   sig.ra   Fois   Luciana  volta  a  provocare  la
trasmissione   degli   atti  alla  Corte  costituzionale  per  vedere
riconosciuta   l'illegittimita'   dell'art. 204-bis   c.d.s.  con  la
contestuale sospensione del processo in corso; ritenuto che ricorrano
i  presupposti di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del
c.d.s.  per  contrasto  con  gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione
della  Repubblica  italiana,  in  quanto  condizionando il ricorso in
opposizione  al  pagamento  di  una  somma  di  danaro quale deposito
cauzionale  giudiziario,  cio' determinerebbe una discriminante per i
meno   abbienti   impossibilitati   all'accesso  alla  giustizia  per
condizioni personali di disagio economico e, pertanto, gli stessi non
sarebbero  uguali  davanti  alla legge come sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
    Il  deposito  cauzionale  costituirebbe  un  ostacolo  per i piu'
deboli  per  la  tutela  dei  loro  diritti  ed  interessi legittimi,
verrebbero  meno  quindi,  il  diritto alla difesa dei meno abbienti,
garantito  dall'art. 24  della  Costituzione  il quale, espressamente
prevede  che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti  ed  interessi  legittimi.  Pertanto,  tutti  coloro  che non
dispongono  di una sufficiente agiatezza economica, non possono agire
in  giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi,
viene in tal modo leso gravemente il diritto alla difesa.
    Infine  viene  violato l'art. 113 della Costituzione in quanto la
tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
non   puo'  essere  limitata  o  esclusa.  Inoltre  la  questione  di
incostituzionalita'  appare del tutto evidente nel caso che ci occupa
per  il  collegamento  giuridico  e non gia' di mero fatto tra la res
giudicanda  e  la  norma  ritenuta  incostituzionale. Infatti, ove si
ritenesse  l'art. 204-bis  del  c.d.s.  conforme  a  Costituzione, il
ricorso  andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si
ritenesse  il  predetto disposto in contrasto con la Costituzione, la
suddetta opposizione dovra' essere esaminata nel merito.
    Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285,  non sia conforme a Costituzione ed intende
pertanto   sollevare,   come   in   effetti   solleva,  incidente  di
costituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza, solleva
d'uffficio    la    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in
legge  il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, nella
parte  in  cui  prevede  che,  all'atto  del deposito del ricorso, il
ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena  di  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
    Sospende  il  presente  giudizio, iscritto nel ruolo generale per
gli affari contenziosi civili dell'anno 2003, col n. 80/03 Mod. 1/A;
    Manda   alla   cancelleria   perche'   provveda   alla  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla cancelleria perche' provveda a notificare la presente
ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla cancelleria perche' provveda a notificare la presente
ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Santadi, addi' 19 gennaio 2004
                      Il giudice di pace: Diana
04C0369