N. 101 ORDINANZA 10 - 18 marzo 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio    possessorio    -    Incompatibilita'    del   giudice   -
  Incompatibilita' del giudice del merito possessorio, il quale abbia
  deciso   in  esito  alla  fase  sommaria,  a  decidere  sulla  base
  dell'identico  materiale  probatorio,  gia'  disponibile nella fase
  sommaria  - Mancata previsione - Assunto contrasto con il principio
  di   ragionevolezza   e  con  il  diritto  di  difesa  -  Questione
  sostanzialmente  coincidente  con  altra  gia' respinta - Manifesta
  infondatezza.
- Cod. proc. civ., art. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.12 del 24-3-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del codice
di  procedura  civile,  promosso  con ordinanza del 9 aprile 2003 dal
Tribunale  di  Ancona,  sezione  distaccata di Jesi, nel procedimento
civile  vertente  tra  AMBIENT  2000 di Marzetti e C. s.n.c. e Lorena
Beccaceci  ed altro, iscritta al n. 442 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 il giudice
relatore Franco Bile;
    Ritenuto  che il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
in  composizione  monocratica,  nel  corso della fase di merito di un
giudizio  possessorio  -  seguita  al rigetto nella fase sommaria del
provvedimento   interdittale  da  parte  del  medesimo  giudice,  con
decisione  peraltro riformata in sede di reclamo dal collegio, che ha
concesso  la  reintegrazione nel possesso, e dopo il rigetto da parte
del  Presidente  del Tribunale della richiesta di astensione proposta
dallo  stesso  magistrato  -  ha  sollevato,  con ordinanza emessa il
9 aprile  2003,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 51 del codice di
procedura    civile,    «limitatamente    alla   mancata   previsione
dell'incompatibilita' del giudice, il quale abbia concesso o negato i
primi   provvedimenti   possessori,   con   provvedimento  interinale
riformato  dal  giudice  del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc.
civ.,  a  decidere  nella  fase  del  merito  possessorio  sulla base
dell'identico   materiale  probatorio  gia'  disponibile  nella  fase
sommaria»;
        che  osserva  il rimettente come la questione di legittimita'
costituzionale non sia preclusa dall'ordinanza di questa Corte n. 220
del  2000,  secondo  la  quale,  da  un  lato, gli atti di istruzione
esperiti  nel  rito  sommario  assumono  una  «valenza tutta propria,
intesa a consentire valutazioni meramente sommarie, indispensabili (e
sufficienti)  in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
(provvisorio)   richiesto   (art. 669-sexies  cod.  proc.  civ.),  ma
normalmente  inidonei di per se' a consentire la decisione definitiva
della  causa»,  e,  dall'altro  lato,  il  materiale  istruttorio del
giudizio  a  cognizione  ordinaria e' «niente affatto necessariamente
identico a quello acquisito senza formalita' nella precedente fase»;
        che  infatti secondo il giudice a quo - essendo costantemente
affermata  dalla  giurisprudenza  la  possibilita'  di utilizzare nel
giudizio  di  merito,  con  valore di testimonianza, le prove assunte
nella  fase  sommaria  con  le  formalita'  proprie  del  giudizio di
cognizione   ordinaria  -  a  «coloro  i  quali  dubitano  quantomeno
dell'utilita'  pratica  di  separare le fasi del giudizio possessorio
nella  maggioranza dei casi concreti» si pone, tra l'altro, l'opzione
(seguita nella specie dallo stesso rimettente) di esperire nella fase
sommaria  un'istruttoria  avente  caratteri  di completezza anche dal
punto  di  vista  formale, al fine di limitare un'eventuale appendice
istruttoria  nel  giudizio sul «merito possessorio» alle sole domande
connesse  (ad esempio, di risarcimento dei danni), con la conseguenza
che  la  decisione  del  giudizio  di  merito sulla base dello stesso
materiale probatorio gia' acquisito formalmente e gia' valutato nella
fase  sommaria  non  costituisce  una  mera  eventualita', bensi' una
realta' processuale;
        che,  pertanto,  la  norma impugnata si pone in contrasto: a)
con  il  principio  di  ragionevolezza,  poiche'  viene  svuotata  di
qualsiasi  effettiva tutela la funzione che dovrebbe avere la fase di
merito,  essendo incongruo aspettarsi, nella materia possessoria, che
il  giudice,  dopo  avere  concesso o negato i primi provvedimenti, e
senza  che  il  materiale  probatorio al suo esame muti, smentisca se
stesso   decidendo   in   senso   contrario  rispetto  al  suo  primo
provvedimento;  b)  con  il diritto di difesa, sotto il profilo della
vanificazione   dell'ottenuta   riforma,  in  sede  di  reclamo,  del
provvedimento  emesso  dal  giudice  monocratico a seguito della fase
sommaria,  poiche'  l'esito  del  reclamo  verrebbe  sovvertito dalla
decisione  di merito dello stesso giudice monocratico, verosimilmente
confermativa  del  proprio precedente provvedimento; c) sempre con il
diritto  di  difesa,  dal  momento  che lo svolgimento del giudizio a
cognizione ordinaria innanzi ad un giudice che si e' gia' pronunciato
nella   fase   sommaria   obiettivamente  turberebbe  l'atmosfera  di
imparzialita'  che  in ogni giudizio deve non solo esistere, ma anche
apparire  all'esterno,  non  costituendo a tal fine rimedio idoneo il
ricorso a dichiarazioni di astensione;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  concluso  per la declaratoria di inammissibilita' e,
comunque, di infondatezza della sollevata questione.
    Considerato  che questa Corte (con ordinanza n. 220 del 2000, cui
il  medesimo  rimettente  fa  espresso  richiamo,  seppure al fine di
ritenerla non preclusiva per la riproposizione dell'odierno incidente
di costituzionalita) ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra
questione  sostanzialmente  coincidente  con la presente, a suo tempo
sollevata  -  in  riferimento  agli stessi parametri - dai Pretori di
Vibo  Valentia  e  di  Palmi,  con  analoghe  motivazioni riguardanti
l'asserita  «identita',  in  entrambe  le  fasi  in  cui  il giudizio
possessorio necessariamente si articola, sia della res iudicanda, sia
della valenza della relativa istruzione probatoria»;
        che, in quella sede, e' stato sottolineato come sia del tutto
privo  di  consistenza  il  dubbio  circa  la configurabilita' di una
situazione  di  incompatibilita' del giudice del merito possessorio a
conoscere  in  via  ordinaria  dopo  essersi  gia'  pronunciato nella
precedente fase, essendo parimenti da escludere che al giudice stesso
possano   derivare   vincoli   dall'esito   del  reclamo  avverso  il
provvedimento  da  lui  gia'  reso  in  sede interdittale; e come, in
particolare, sia palesemente erroneo attribuire alla fase di merito -
caratterizzata   dalla   compiuta   esplicazione   della   dialettica
processuale  delle  parti  e  dalla  cognizione piena su un materiale
istruttorio   niente   affatto   necessariamente  identico  a  quello
acquisito  senza  formalita'  nella  precedente  fase  - un contenuto
formale  e  sostanziale  di  mera pedissequa duplicazione di giudizio
vertente su una medesima res iudicanda;
        che  l'esclusione  di  una necessaria identita' del materiale
probatorio  acquisito  nelle  due  fasi  (in  termini  di inevitabile
conseguenza  processuale  imposta  dalla  norma)  comporta che quella
«identica  dignita'  e valenza probatoria ricollegata all'esperimento
di  tutte  le  formalita'  richieste  per  il  giudizio di cognizione
ordinaria gia' nella fase sommaria» - che il rimettente presenta come
«realta'  processuale»,  idonea a superare la precedente pronuncia di
manifesta  infondatezza  - si configura invece come mera eventualita'
fattuale,  derivante  da  una  scelta operata dal giudicante circa le
forme  e  le  modalita' dell'assunzione delle persone ascoltate nella
fase sommaria;
        che   evidentemente  una  tale  prassi  non  puo'  precludere
l'acquisizione  nella  fase  di  merito di ulteriori prove (in ordine
alla domanda principale o ad altre domande connesse), richieste dalle
parti anche alla luce di quanto emerso dall'eventuale esperimento del
reclamo avverso il provvedimento interdittale;
        che deve, dunque, ribadirsi l'impossibilita' di descrivere il
giudizio   di  merito  come  valutazione  operata  sulla  stessa  res
iudicanda, per la diversita' del thema decidendum della fase sommaria
-  comprensiva  del reclamo - rispetto a quella successiva (ordinanza
n. 126  del  1998), completata non solo dal nuovo apporto probatorio,
ma   anche   dalle   ulteriori  considerazioni  svolte  dalle  parti,
quantomeno  in  sede  di comparsa conclusionale, memorie di replica e
discussione orale (ordinanza n. 168 del 2000);
        che  la  sollevata  questione  e',  pertanto,  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 51  del  codice  di procedura
civile,   sollevata,   in   riferimento   agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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