N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 4 dicembre 2003 dal giudice di pace di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pisu Daniele e Prefettura di Cagliari Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali - Ingiustificato vantaggio per l'Amministrazione - Violazione del diritto di azione e di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.13 del 31-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4663 del r.g. 2003 promossa da Pisu Daniele, nato a Cagliari il 7 aprile 1973 ed ivi residente in via Brescia, 4, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri, 16, presso lo studio dell'avv. Roberto Sorcinelli che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Giua, giusta procura speciale. F a t t o Il sig. Pisu Daniele ha presentato ricorso al giudice di pace, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, contro il verbale di accertamento di violazione della norma di cui all'art. 142, comma 9 del d.lgs. n. 285/1992. Rilevato che il ricorso in parola e' stato presentato senza che sia stato effettuato il deposito cauzionale presso la cancelleria del giudice di pace, deposito previsto a pena di inammissibilita' del ricorso stesso dall'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modificazioni il d.l. n. 151 del 27 giugno 2003. Rilevato che il ricorrente ha sollevato, in ordine alla predetta inammissibilita', questione di legittimita' costituzionale sul disposto del citato art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 al fine di pervenire ad una decisione che statuisca la conformita' costituzionale del detto articolo e la conseguente inammissibilita' del ricorso oppure la sua incostituzionalita' e quindi l'illegittimita' della richiesta del deposito cauzionale. Ritenuto pregiudizialmente: che la questione proposta sia rilevante al fine della decisione da assumere sull'inammissibilita' del ricorso ed al conseguente eventuale instaurarsi del processo; Considerato che la questione non sia manifestamente infondata in ordine alla prospettata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione del disposto dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 come modificato e integrato da successivi provvedimenti legislativi nella parte ove prescrive che per poter adire il giudice di pace, avverso il verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, il ricorrente deve versare cauzionalmente una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta. Tale disposto richiedendo una disponibilita' finanziaria spesso notevole, in relazione all'infrazione rilevata, di fatto pone in posizione di diseguaglianza i soggetti meno abbienti, permettendo solo a coloro che siano in possesso di particolari disponibilita' finanziarie di adire il giudice di pace per tutelare i propri diritti; si viene cosi' a costituire una situazione di contrasto coll'art. 3 della Costituzione che tutela il diritto fondamentale dell'individuo ad essere considerato uguale senza distinzione di condizione personale e sociale. Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale scaturisce dal palese contrasto del disposto dell'art. 24 Cost. con la formulazione dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Infatti l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per l'autorita' opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto, non assicura la possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza in tal modo ledendo il diritto di difesa riconosciuto e tutelato dall'art. 24 della Costituzione citato.
P. Q. M. Visti gli artt. 295 c.p.c., 134 Cost., 23 della legge 11 marzo 1955, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, d.lgs. n. 285/1992 nei confronti degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953. Cagliari, 4 dicembre 2003 Il giudice di pace: Manigas 04C0387