N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 16 gennaio 2004 dal giudice di pace di Lagonegro nel procedimento civile vertente tra G. & I. Auto di Iannibelli Nunzio e Germano Alessandro S.n.c. e Prefettura di Potenza Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Inosservanza del compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della liberta' e dell'eguaglianza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione del diritto di difesa - Ingiustificata situazione di privilegio per la Pubblica Amministrazione - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 [recte: dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.14 del 7-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 344/03 R.G. tra G. & I. Auto di Iannibelli Nunzio e Germano Alessandro S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Prospero Amendolara, opponente; Contro: Prefetto di Potenza, opposto; Avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione per infrazione al codice della strada. F a t t o Con ricorso depositato in cancelleria il 25 settembre 2003 la G. & I. Auto di Iannibelli Nunzio e Germano Alessandro S.n.c., in persona del legale rappresentate p.t., proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. ATX0000071923, elevato dalla sezione Polizia stradale di Potenza in data 1° maggio 2003, notificato il 18 agosto 2003, con cui veniva contestata al conducente del veicolo ATV AUDI A6 tg. BK911GF, di proprieta' della ricorrente, la violazione della disposizione di cui all'art. 142/198 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e irrogata la sanzione pecuniaria di euro 137,55. La ricorrente preliminarmente sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, a suo dire gravemente lesivo del diritto di difesa, depositando il ricorso senza il versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», cosi' come prescritto dall'articolo sopra citato, introdotto dalla legge n. 214/2003. In via subordinata e nel merito chiedeva l'annullamento del verbale impugnato, siccome viziato per eccesso di potere e violazione di legge, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Fissata dal giudice l'udienza di comparizione ex art. 23, secondo comma, legge n. 689/1981, si costituiva, con comparsa di risposta trasmessa alla cancelleria di questo ufficio in data 15 dicembre 2003, il Prefetto di Potenza, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilita' dell'opposizione per mancato deposito della cauzione prevista dall'art. 204-bis c.d.s.; in subordine e nel merito, deducendo l'assoluta infondatezza del ricorso in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'odierna udienza, il giudice, vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente, ritenutane la rilevanza e la fondatezza, sospende il procedimento per i motivi che seguono. D i r i t t o 1. - Violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. E' noto che uno degli aspetti di novita' del decreto legge n. 151/2003 e' rappresentato dalla possibilita', offerta in via alternativa al ricorso amministrativo al prefetto, di proporre ricorso al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata commessa, entro sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. A tal fine, l'art. 204-bis, comma 3, del c.d.s. (nel testo riformulato dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 151/2003) prvede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». Questa disposizione, che fin dai primi commenti anche sulla stampa quotidiana, e' stata ritenuta uno strumento volto a scoraggiare i ricorsi, pone in realta' una pluralita' di problemi, sia di concreta applicazione, sia di eventuale illegittimita' costituzionale. Quanto a questi ultimi, si puo' osservare che, se e' senza dubbio vero che la Costituzione non sancisce la gratuita' del servizio giudiziario (Corte costituzionale, sentenza 268/849), di modo che, in linea di massima, la previsione di oneri patrimoniali o tributari per accedere alla tutela giurisdizionale non e', di per se', illegittima, e' altrettanto vero che la previsione di oneri o altri strumenti non puo' risolversi in una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito. La stessa Corte costituzionale (sentenza 29 novembre 1960 n. 67) dichiaro' costituzionalmente illegittimo l'art. 98 c.p.c., che prevedeva proprio il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento. Inoltre la sentenza 21/61 aboli' la cosiddetta clausola solve et repete, cioe' l'obbligo di pagare comunque i tributi richiesti dall'amministrazione finanziaria per poter agire in giudizio, proprio perche' compressiva del diritto alla tutela giurisdizionale. Invero, tralasciando pure i problemi applicativi e le incertezze posti dalla soluzione del libretto postale ipotizzata dalla circolare 13 agosto 2003 del Ministero della giustizia, l'eccezione di illeggittimita' costituzionale dell'art. 204-bis C.d.S. non appare destituita di fondamento, in quanto tale norma, prevedendo il versamento di una cauzione per poter ricorrere al giudice di pace contro le sanzioni irrogate, menoma gravemente il diritto alla difesa e lede il principio di eguaglianza tra i cittadini, determinando inoltre un tattamento favorevole per l'amministrazione, la quale, in caso di accoglimento dei ricorsi amministrativi, cui il cittadino farebbe ricorso per evitare il versamento della cauzione, non sarebbe condannata al pagamento delle spese processuali. In realta', l'art. 204-bis c.d.s. che ha introdotto l'obbligo del versamento di una cauzione in denaro, a pena di inammissibilita' del ricorso, viene a creare un'inammissibile discriminazione tra i cittadini, garantendo un'effettiva tutela giurisdizionale soltanto ai cittadini piu' abbienti, gli unici in grado di poter versare subito, al momento del deposito del ricorso, una somma che e' addirittura il doppio di quella prevista per il pagamento in misura ridotta. Certo, si potrebbe obiettare che il cittadino meno abbiente puo' sempre scegliere la via del ricorso amministrativo, per il quale non e' previsto il versamento della cauzione. Ma non si vede per quale ragione debba essere ammessa una simile situazione di disparita' tra i cittadini - assolutamente contraria al dettato costituzionale - in virtu' della quale il ricorso amministrativo diventerebbe il ricorso destinato ai cittadini poveri e quello giudiziario lo strumento riservato ai cittadini ricchi. In ragione di quanto precede, questo giudice ritiene che si ponga fondatamente la questione della legittimita' costituzionale dll'art. 204-bis c.d.s., per l'evidente violazione dell'art. 3, comma 2, della Costituzione, secondo cui «e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». 2. - Violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, appare altresi' evidente il contrasto dell'art. 204-bis c.d.s. con l'art. 24 della Costituzione, il quale recita testualmente che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Non a caso la Corte costituzionale, nella sentenza n. 61/64, ha statuito che una disposizione normativa che leda il principio di uguaglianza, prevedendo un trattamento diverso per cittadini che si trovino in uguale situazione, puo' trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di «ragionevoli motivi». Nel caso dell'art. 204-bis non sembra che tale condizione ricorra, a meno che non si voglia considerare «ragionevole motivo» l'obiettivo (non dichiarato, ma evidente) del legislatore di scoraggiare i ricorsi e di conseguire, attraverso il freno inibitorio costituito dalla cauzione, il deflazionamento dei processi di opposizione alle sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada. Il versamento della cauzione all'atto del deposito del ricorso, si palesa, insomma, un espediente escogitato al solo fine di impedire l'instaurazione di nuovi processi, con l'imposizione di un «balzello» che non trova riscontro in nessun altro tipo di giudizio. Ma c'e' di piu'. E' una regola fondamentale del nostro ordinamento che il processo nasca e si sviluppi nel rispetto di norme procedurali che pongano i vari soggetti su un piano di assoluta parita'. Tale regola subisce, con l'obbligo di versamento della cauzione, un'evidente violazione, determinando un'ingiustificata situazione di privilegio per l'amministrazione, che, in caso di esito positivo della lite, ha immediatamente a disposizione la somma dovutale, e spesso, anche parte delle spese del giudizio. Per di piu' i cittadini meno agiati, che dall'introduzione della cauzione si vedono di fatto «costretti» a rinunciare al ricorso in sede giurisdizionale e debbono proporre il ricorso amministrativo, subiscono un ulteriore svantaggio, atteso che, non vigendo in sede amministrativa il principio della soccombenza, in caso di accoglimento del ricorso, non vengono rimborsati ne' delle spese di causa sostenute per l'assistenza di un legale ne' degli esborsi. 3. - Violazione del diritto al giudice naturale ex art. 25 della Costituzione. L'art. 204-bis C.d.S. e' altresi' in evidente contrasto con l'art. 25 della Costituzione a norma del quale «nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito legge». Appare di tutta evidenza, infatti, che l'ingiustificato «balzello» costituito dalla cauzione, nel momento in cui pregiudica la possibilita' del cittadino meno abbiente di agire in sede giurisdizionale, si pone in netto contrasto con l'art. 25 sopra citato, che garantisce il diritto di tutti i cittadini di ricorrere al giudice naturale. In altri termini, l'obbligo della cauzione preclude ad una fascia di cittadini - quella economicamente piu' vulnerabile - di poter esercitare la scelta, libera ed incondizionata, tra la tutela amministrativa e quella giurisdizionale, obbligandola di fatto al ricorso amministrativo, privo, per sua natura, delle garanzie di difesa costituzionale, proprie della sede giurisdizionale. In tal senso l'art. 204-bis in esame si pone come fonte di ulteriori, ingiustificate, disugluaglianze e discriminazioni tra i cittadini. Si aggiunga per concludere, che ritenere costituzionalmente legittima la posizione privilegiata garantita alla p.a. dalla norma in esame, si pone in contrasto con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ad esempio, in materia di documenti amministrativi, trasparenza amministrativa, funzionalita' dell'amministrazione), che ha colmato nel tempo il divario tra il cittadino e la p.a.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 (in Gazzetta Ufficiale supp. ord. n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 25 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. E pertanto: letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta, per i motivi sopra esposti, rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente; Sospende il presente procedimento. Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lagonegro, addi' 16 gennaio 2004 Il giudice di pace: D'Alessandro 04C0388