N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 2003
Ordinanza emessa il 10 settembre 2003 dal giudice di pace di Palermo nel procedimento civile vertente tra Grifo' Santo e Questura di Palermo Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disuguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in ragione delle loro condizioni economiche - Compressione del diritto di azione e di difesa. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis [recte: codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.14 del 7-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato questa ordinanza nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa promosso dal sig. Grifo' Santo nei confronti della Questura di Palermo, Commissariato di P.S. San Lorenzo, iscritto al n. 9800/03 R.G. Premesso che: a tale opposizione relativa a violazione di norme del codice della strada, deve applicarsi l'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003 n. 214; tale norma, al n. 3 prevede a pena d'inammissibilita' del ricorso il versamento, contestuale al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, di una somma, a titolo di cauzione, pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Cio' premesso si ritiene che la previsione normativa indicata violi gli articoli 3 e 24 della Costituzione: infatti la sua applicazione comporta una disuguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, in ragione delle loro condizioni personali intese in senso economico. Cio' per quanto concerne il suo rapporto con l'art. 3 della Costituzione. Anche in riferimento all'art. 24 della Costituzione, se ne ritiene la violazione da parte della norma in commento: si reputa che la sua applicazione comporterebbe una dicotomia tra i cittadini, in ordine alla loro possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Sicche', conseguentemente, il diritto di difesa ad essi spettante ne rimarrebbe, ingiustificatamente, quantomeno attenuato. In conclusione si ritiene opportuno evidenziare a mo' d'esempio, che ove il concetto procedurale espresso dalla norma codicistica in argomento venisse in rilievo quale paradigma in ordine ai giudizi promossi per lo piu' innanzi ai Tribunali ed alle Corti d'appello, ovvero al Giudice delle leggi, comporterebbe come conseguenza - con gli opportuni aggiustamenti - che per iniziare un processo nel quale l'attore domanda un milione di euro, dovrebbe versarne cinquecentomila. E' intuitivo come in tal modo non tutti potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, dunque il diritto di difesa non sarebbe piu' inviolabile e non tutti i cittadini sarebbero uguali di fronte alla legge.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Ordina che a cura della cancelleria detta ordinanza di trasmissione degli atti alla Consulta sia notificata alle parti in causa ed al sig. Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone che la cancelleria ne dia comunicazione ai sigg. Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, addi' 9 settembre 2004 Il giudice di pace: Lazzara 04C0396