N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 2003

Ordinanza  emessa il 10 settembre 2003 dal giudice di pace di Palermo
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Grifo'  Santo e Questura di
Palermo

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore  -  Disuguaglianza dei
  cittadini  di  fronte  alla  legge in ragione delle loro condizioni
  economiche - Compressione del diritto di azione e di difesa.
- Legge  1°  agosto  2003,  n. 214, art. 204-bis [recte: codice della
  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto
  dall'art.  4,  comma  1-septies,  del  d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.14 del 7-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato questa ordinanza nel procedimento di opposizione a
sanzione  amministrativa promosso dal sig. Grifo' Santo nei confronti
della  Questura  di  Palermo,  Commissariato  di  P.S.  San  Lorenzo,
iscritto al n. 9800/03 R.G.
    Premesso che:
        a  tale opposizione relativa a violazione di norme del codice
della  strada,  deve  applicarsi l'art. 204-bis della legge 1° agosto
2003 n. 214;
        tale  norma,  al  n. 3  prevede a pena d'inammissibilita' del
ricorso il versamento, contestuale al deposito dell'atto introduttivo
del giudizio, di una somma, a titolo di cauzione, pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
    Cio'  premesso  si  ritiene  che la previsione normativa indicata
violi  gli  articoli  3  e  24  della  Costituzione:  infatti  la sua
applicazione  comporta  una disuguaglianza dei cittadini dinanzi alla
legge,  in  ragione  delle  loro condizioni personali intese in senso
economico.
    Cio'  per  quanto  concerne  il  suo  rapporto con l'art. 3 della
Costituzione.
    Anche  in  riferimento  all'art. 24  della  Costituzione,  se  ne
ritiene la violazione da parte della norma in commento: si reputa che
la  sua  applicazione comporterebbe una dicotomia tra i cittadini, in
ordine  alla loro possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti.
    Sicche', conseguentemente, il diritto di difesa ad essi spettante
ne rimarrebbe, ingiustificatamente, quantomeno attenuato.
    In  conclusione si ritiene opportuno evidenziare a mo' d'esempio,
che  ove  il concetto procedurale espresso dalla norma codicistica in
argomento  venisse  in  rilievo  quale paradigma in ordine ai giudizi
promossi  per  lo  piu' innanzi ai Tribunali ed alle Corti d'appello,
ovvero  al  Giudice delle leggi, comporterebbe come conseguenza - con
gli  opportuni aggiustamenti - che per iniziare un processo nel quale
l'attore    domanda   un   milione   di   euro,   dovrebbe   versarne
cinquecentomila.
    E'  intuitivo  come  in  tal  modo  non tutti potrebbero agire in
giudizio  per  la  tutela  dei  propri  diritti, dunque il diritto di
difesa non sarebbe piu' inviolabile e non tutti i cittadini sarebbero
uguali di fronte alla legge.
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
    Ordina   che   a   cura  della  cancelleria  detta  ordinanza  di
trasmissione  degli  atti  alla Consulta sia notificata alle parti in
causa ed al sig. Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone   che  la  cancelleria  ne  dia  comunicazione  ai  sigg.
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Palermo, addi' 9 settembre 2004
                     Il giudice di pace: Lazzara
04C0396