N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 23 gennaio 2004 dalla Corte di cassazione sulla richiesta di referendum proposta da Bornancin Sergio n.q. di delegato effettivo del Comune di San Michele al Tagliamento Referendum - Regione Veneto - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di San Michele al Tagliamento per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che la richiesta di referendum sia corredata dalle deliberazioni di tanti consigli di province e comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dal procedimento di distacco-aggregazione - Limitazione della partecipazione all'iniziativa referendaria alle sole popolazioni delle province o comuni interessati - Mancata previsione - Violazione della norma costituzionale in tema di referendum per variazioni territoriali. - Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 42, comma secondo. - Costituzione, art. 132, comma secondo.(GU n.14 del 7-4-2004 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Vista la richiesta di referendum per il distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia - di cui alla delibera del consiglio di detto comune n. 53 del 2 ottobre 2002 - prodotta, a mente degli artt. 132, comma 2, della Costituzione, come novellato dall'art. 9, comma 1, legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3, e 42, comma 2, legge 25 maggio 1970 n. 352, da Sergio Bornancin, designato delegato effettivo per la presentazione della richiesta cennata ex art. 42, comma 3, legge n. 352 del 1970, cit.; Lette le proprie precedenti ordinanze in data 26 novembre - 5 dicembre 2002, 13-17 febbraio 2003 e 28-30 maggio 2003, recanti pronunce interlocutorie sulla richiesta considerata; Rilevato che nel testo dell'esaminata richiesta si dichiara che «a corredo» di essa «non saranno presentate altre delibere come prescritto dall'art. 42 della legge n. 352/1970 in quanto superato dalla modificazione apportata al succitato art. 132 della Costituzione, cosi' come modificato dall'art. 9 della legge Costituzionale n. 3 del 19 ottobre 2001 in merito al procedimento di variazione territoriale per distacco aggregazione che ha chiarito definitivamente quanto segue: l'attribuzione dell'iniziativa spetta ai soli soggetti interessati, individuati nelle popolazioni dei comuni che chiedono la variazione territoriale (rendendo di fatto incostituzionale e di conseguenza inapplicabile ed abrogata la parte dell'art. 42 della legge n. 352/1970 con essa in contrasto); di conseguenza solo le popolazioni dei comuni che chiedono la variazione territoriale partecipano al referendum (rendendo di fatto incostituzionale e di conseguenza inapplicabile la parte dell'art. 44 della legge n. 352/1970 con essa in contrasto); Rilevato, altresi, che nella ripetuta richiesta, sul dedotto presupposto che «essendo conclamata dallo stesso nuovo articolo della Costituzione l'incostituzionalita' della legge n. 352/1970», si fa istanza perche' «essa sia impugnata per la parte in contrasto direttamemte da codesta Corte (rectius da questo Ufficio centrale per il referendum) presso gli organi di competenza»; Constatato, quindi, che, nell'omessa ottemperanza, in particolare, alle disposizioni di cui alla seconda ed alla terza delle ordinanze interlocutorie dianzi ricordate, la richiesta di referendum in argomento, in contrasto con quanto prescritto dalla lettera dell'art. 42, comma 2, legge 25 maggio 1970 n. 352, non risulta corredata di un sufficiente numero di deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli di comuni della Regione Veneto, dalla quale viene proposto il distacco del Comune di San Michele al Tagliamento, rappresentanti almeno un terzo della restante popolazione di detta regione; Vista l'ordinanza n. 342 del 13/25 novembre 2003, con la quale la Corte costituzionale ha pronunciato, dichiarandone l'inammissibilita', sul «conflitto tra poteri dello Stato a seguito dell'art. 42 e seguenti della legge 25 maggio 1970 n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso da Bornancin Sergio nella qualita' di delegato effettivo del Comune di San Michele al Tagliamento con ricorso presentato il 23 marzo 2003»; O s s e r v a In funzione della pronuncia da adottare, a mente dell'art. 43 legge 23 maggio 1970 n. 352, sulla legittimita', o non, della richiesta di referendum in esame, assume, rilevanza pregiudiziale la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 legge n. 352 del 1970, cit., per contrasto con l'art. 132, comma 2, della Costituzione, come modificato dall'art. 9, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nella parte in cui tale norma attribuisce un ruolo nella promozione dell'iniziativa referendaria a soggetti diversi dal comune che chiede la variazione territoriale, questione espressamente sollevata con l'atto introduttivo della discussa richiesta di referendum e dichiarata, a suo tempo, manifestamente infondata con la piu' sopra ricordata ordinanza interlocutoria del 26 novembre - 5 dicembre 2002 sul rilievo che «la Costituzione, nel disciplinare l'istituto del referendum, lascia al legislatore ordinario ampi margini di discrezionalita' con riguardo alla regolamentazione del rito di avvio e di svolgimento delle consultazioni referendarie, sicche' le disposizioni da detto legislatore adottate al riguardo non possono essere sospettate di illegittimita' costituzionale quando non risulti che esse siano suscettibili di importare irragionevoli e non facilmente superabili ostacoli alla promozione ed al corso delle inziative referendarie», di guisa che con riferimento alla fattispecie, ... non puo', in nessun modo, dubitarsi della ragionevolezza di una disposizione, del genere di quella» in discorso «che abbia subordinato l'avvio di un procedimento referendario - senz'altro costoso per il sistema e passibile di incidere in misura rilevante sul funzionamento del potere esecutivo e di quello legislativo (coartando l'uno a predisporre ed a presentare e l'altro ad esaminare disegni di legge: art. 45, comma 4, legge 25 maggio 1970 n. 352), nonche' di alcuni consigli regionali - ad una previa verifica della rispondenza della richiesta referendaria anche alle esigenze di una qualche parte degli enti locali rappresentativi delle popolazioni, comunque, direttamente coinvolte, da valutarsi tramite consultazione degli enti medesimi», tanto piu' che non «puo' intravedersi la predisposizione di un meccanismo integrante ostacolo non agevolmente superabile alla promozione del referendum con riferimento alla determinazione dell'entita' del richiesto previo assenso esterno alla iniziativa referendaria, posto che quando questa dovesse rivelarsi fornita di una qualche giustificazione e di una adeguata rispondenza ad esigenze ed interessi diffusi nel corpo sociale sarebbe sicuramente facile per i promotori procurarsi il consenso degli enti rappresentativi di almeno un terzo della popolazione» delle regioni investite dai sollecitati distacco ed aggregazione; La soluzione negli esposti termini data alla questione di legittimita' costituzionale in argomento, senz'altro utilmente prospettabile nella presente sede (cfr., in merito, Corte cost., ord. n. 343 del 2003, cit.), nonche' incontestabilmente rilevante ai fini dell'adottanda pronuncia sulla considerata richiesta di referendum (che nella ritenuta conformita' alla Costituzione dell'art. 42, comma 2, legge 25 maggio 1970, n. 352 andrebbe dichiarata illegittima perche' non corredata dall'allegazione di tutte le deliberazioni di consigli comunali alle quali detta norma fa riferimento, mentre risulterebbe pacificamente legittima nella ravvisata incostituzionalita', e nella correlata inapplicabilita', della norma medesima pur nella piu' sopra evidenziata insufficienza dell'allegazione cennata), va rimediata alla luce della osservazione contenuta nella motivazione della citata ordinanza del Giudice delle leggi circa la portata «significativa» della «riforma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; In proposito, giova evidenziare che l'art. 132, comma 2, della Carta costituzionale, nel suo dettato originario, recitava «si puo', con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un altra», e che la stessa norma, nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, legge costituzionale n. 3 del 2001, reca, invece, «si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra»; Il tenore della cosi' modificata disposizione costituzionale consente di ipotizzare che l'intento perseguito dal legislatore costituente nel dar corso alla relativa approvazione sia stato quello di riservare unicamente agli enti territoriali, richiedenti il proprio distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra, l'iniziativa della promozione del referendum prodromico a detto distacco ed aggregazione, e di escludere, quindi, qualsiasi partecipazione a tale iniziativa di ogni altro ente rappresentativo di popolazioni solo indirettamente interessate al sollecitato cambiamento dell'assetto territoriale regionale; E cio' ponendo mente che l'eventuale esito positivo del referendum non ha efficacia automatica in ordine alla modifica dell'assetto territoriale delle regioni coinvolte, ma integra soltanto il presupposto necessario ma non vincolante di un successivo procedimento legislativo con il quale il Parlamento, sentito il parere obbligatorio dei consigli regionali, valuta discrezionalmente la praticabilita' del proposto mutamento territoriale; per cui l'interesse indiretto delle parti delle Regioni non coinvolte in tale modifica trova adeguata tutela e considerazione proprio in questa ulteriore fase legislativa; Se la portata precettiva dell'art. 132, comma 2, della Costituzione nel testo attualmente vigente dovesse essere realmente quella come sopra individuata potrebbe configurarsi una soppravvenuta incompatibilita' con tale norma costituzionale dell'art. 42, comma 2, legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui questo, - prescrivendo che le richieste di referendum del genere di quella di che trattasi debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli di province o di comuni che rappresentino almeno un terzo delle (restanti) popolazioni delle regioni investite dall'avviato procedimento di distacco-aggregazione - riserva anche ad enti diversi da quelli richiedenti tale distacco-aggregazioni una, indispensabile, partecipazione alla promozioni delle iniziative referendarie; Nel contesto illustrato, a mente degli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, previa sospensiooe del procedimento, la posta questione della legittimita' costituzionale del ridetto art. 42, comma 2, legge 25 maggio 1970 n. 352 in relazione all'art. 132, comma 2, della Costituzione, siccome non manifestamente infondata, va rimessa per la decisione alla Corte costituzionale;
P. Q. M. a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la dedotta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 2, legge 25 maggio 1970, n. 352, in relazione all'art. 132, comma 2, della Costituzione, e, previa sospensione del procedimento, rimette la relativa decisione alla Corte costituzionale; b) dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata ai richiedenti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 19 gennaio 2004. Il Presidente: Trojano 04C0403