N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2004
Ordinanza emessa l'8 gennaio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Camurri Argo Reati e pene - Reati tributari - Definizione automatica - Non applicabilita' della esclusione della punibilita' in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica - Disparita' di trattamento - Irragionevolezza sotto diversi profili. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 10, lett. c), e 14, lett. b), modificati dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.14 del 7-4-2004 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Nel corso del processo a carico di Camurri Argo, imputato del reato di cui agli artt. 4, lett. f), d.l. n. 429/1282 e 2 del d.lgs. n. 74/2000, per avere, al fine di consentire di evadere le imposte, utilizzato nella dichiarazione dei redditi ed IVA dell'anno 1998 fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi, la difesa chiedeva di sollevare incidente di costituzionalita' dell'art. 9, comma 10, lett. c), della legge 24 dicembre 2000, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove individua tra le cause ostative alla applicabilita' della speciale causa di non punibilita' ivi prevista l'avvenuto esercizio dell'azione penale di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica. L'eccezione merita accoglimento poiche' la questione non e' manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio. Argo Camurri ha presentato in forma telematica in data 1° marzo 2003 dichiarazione per la definizione automatica delle imposte dei redditi e sul valore aggiunto ed ha provveduto al pagamento mediante bonifico bancario il successivo 21 marzo 2003, come debitamente documentato all'udienza preliminare, dove ha formulato richiesta di sentenza di non luogo a procedere, ovvero, in subordine, di declaratoria di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sopra riportata. Dalla definizione automatica delle imposte relative agli anni anteriori al 2002 discendono, come ampiamente noto, effetti penali favorevoli consistenti nella esclusione della punibilita' per alcuni reati in materia tributaria (artt. 2, 3, 4, 5, 10 del d.lgs. n. 74/2000) e di altri reati previsti dal codice civile e penale variamente connotati da un vincolo di strumentalita' con i primi. L'art. 9, comma 14, della legge 24 dicembre 2002, n. 289, escludeva, tuttavia, il prodursi di tali effetti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica - originariamente fissata al 16 marzo poi prorogata al 16 aprile 2003 - fosse gia' stato avviato un procedimento penale di cui il dichiarante avesse avuto formale conoscenza. Tale formulazione lasciava trasparire l'intento di selezionare soggettivamente l'efficacia penalistica del condono disancorandola dalla consapevolezza dell'esistenza di indagini a carico per reati tributari e, in definitiva, valorizzando la funzione premiale conseguente ad una sorta di ravvedimento operoso del contribuente, risoltosi per l'appunto a definire la propria posizione nei confronti del fisco ancorche' non sollecitato dalla pendenza di un procedimento penale, a lui ignota. L'art. 5-bis del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, novellando per quanto qui interessa l'art. 9, comma 10, lett. c), e comma 14, ha invece riformulato i limiti temporali e processuali della causa ostativa di cui si discute facendola coincidere con l'esercizio dell'azione penale di cui il contribuente abbia «avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica». In questo modo si e' operata una traslazione in avanti dell'efficacia preclusiva del procedimento penale e conseguentemente si e' dilatata la platea dei contribuenti ammessi a beneficiare della speciale causa di non punibilita' in cui restano inclusi tutti coloro che per quanto sottoposti ad indagine e financo destinatari di una richiesta di rinvio a giudizio, non ne avessero ancora avuto «formale conoscenza» attraverso la notifica dell'atto di esercizio dell'azione penale nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del c.p.p., ovvero dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio alla data di presentazione della dichiarazione. Pare a chi scrive che tale disposizione integri una irragionevole disparita' di trattamento tra coloro che, trovandosi nelle condizioni per poter essere ammessi alla definizione automatica (art. 9) ed avendo provveduto ad adempiere tutte le prescrizioni di legge, possono lucrare la speciale causa di non punibilita' in quanto non ancora destinatari dell'atto di esercizio dell'azione penale e coloro che, al contrario, di tale atto abbiano gia' avuto formale conoscenza, per i quali sussiste detta causa ostativa. Tale disposizione, ed il meccanismo di operativita' dell'effetto premiale che ne consegue, appare irragionevole sotto un duplice profilo. In primo luogo esso correla il prodursi della causa ostativa ad una circostanza fattuale completamente eccentrica rispetto al nucleo significativo del processo penale, come una attivita' notificatoria, soggetta alla variabile incidenza di una molteplicita' di fattori quali il funzionamento degli uffici del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, l'attivita' degli ufficiali giudiziario del sistema postale, ed anche la situazione dell'imputato (il quale, ad esempio, potrebbe porsi in una situazione di sostanziale irreperibilita' lucrando, nella prospettiva di completare l'iter amministrativo per la presentazione della dichiarazione, l'intervallo temporale necessario al perfezionarsi del meccanismo di conoscenza ex lege dell'atto: art. 159 c.p.p.). In secondo luogo il riferimento ad un atto processuale di parte (recte: alla conoscenza o legale conoscibilita' di esso) finisce per far dipendere il prodursi degli effetti favorevoli del condono non gia' ad una valutazione di meritevolezza del contribuente ovvero alla sua maggiore o minore diligenza nell'adempimento degli oneri previsti dalla procedura, ma dal fatto di un terzo (pubblico ministero o giudice dell'udienza preliminare), che seleziona in definitiva le condotte suscettibili di ottenere il beneficio della non punibilita' attraverso l'avvio del procedimento di notifica dell'atto di esercizio dell'azione penale. Quanto alla rilevanza, si osserva che al Camurri, imputato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (reato compreso tra quelli per i quali e' contemplata la causa di esclusione della punibilita) e' stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - atto che integra la conoscenza dell'esercizio dell'azione penale - il 18 gennaio 2003. Egli ha altresi' provveduto a presentare la dichiarazione integrativa ex art. 9, legge n. 289/2002 nei termini previsti dalla legge (16 aprile 2003) ed al versamento delle maggiori imposte determinato in via forfetaria in ragione del volume d'affari. Di conseguenza, gli effetti dell'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in questione assumerebbero rilievo ai fini dell'esclusione della punibilita' per il reato contestato. Sussistono quindi le condizioni per far accogliere la dedotta eccezione di illegittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 136 Cost., 1 legge 9 febbraio 1948, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 10, lett. c), e comma 14, lett. b), della legge 24 dicembre 2002, n. 289 modificato dall'art. 5-bis del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, nella parte in cui prevede che l'esclusione della punibilita' per i reati di cui all'art. 9, comma 10, lett. c), non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica. Sospende il giudizio nei confronti di Camurri Argo e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Modena, addi' 8 gennaio 2003 Il giudice: Ziroldi 04C0405