N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2004

Ordinanza  emessa l'8 gennaio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Modena
nel procedimento penale a carico di Camurri Argo

Reati  e  pene  -  Reati  tributari  -  Definizione  automatica - Non
  applicabilita'  della  esclusione  della  punibilita'  in  caso  di
  esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il contribuente abbia
  avuto  formale  conoscenza  entro  la  data  di presentazione della
  dichiarazione   per  la  definizione  automatica  -  Disparita'  di
  trattamento - Irragionevolezza sotto diversi profili.
- Legge  27  dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 10, lett. c), e 14,
  lett.  b), modificati dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre
  2002,   n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  21
  febbraio 2003, n. 27.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.14 del 7-4-2004 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Nel  corso  del  processo  a carico di Camurri Argo, imputato del
reato  di cui agli artt. 4, lett. f), d.l. n. 429/1282 e 2 del d.lgs.
n. 74/2000,  per  avere, al fine di consentire di evadere le imposte,
utilizzato  nella  dichiarazione  dei  redditi  ed IVA dell'anno 1998
fatture  per  operazioni  inesistenti  emesse  da  terzi,  la  difesa
chiedeva  di  sollevare  incidente  di costituzionalita' dell'art. 9,
comma  10, lett. c), della legge 24 dicembre 2000, n. 289, modificata
dall'art.  5-bis  del  d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  21 febbraio 2003, n. 27, per violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove individua tra le cause
ostative  alla applicabilita' della speciale causa di non punibilita'
ivi  prevista  l'avvenuto  esercizio  dell'azione  penale  di  cui il
contribuente   abbia  avuto  formale  conoscenza  entro  la  data  di
presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
    L'eccezione  merita  accoglimento  poiche'  la  questione  non e'
manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio.
    Argo  Camurri  ha presentato in forma telematica in data 1° marzo
2003  dichiarazione  per  la definizione automatica delle imposte dei
redditi  e sul valore aggiunto ed ha provveduto al pagamento mediante
bonifico  bancario  il  successivo  21  marzo  2003, come debitamente
documentato  all'udienza  preliminare, dove ha formulato richiesta di
sentenza   di  non  luogo  a  procedere,  ovvero,  in  subordine,  di
declaratoria   di   non  manifesta  infondatezza  e  rilevanza  della
questione di legittimita' costituzionale sopra riportata.
    Dalla  definizione  automatica  delle  imposte relative agli anni
anteriori  al  2002  discendono, come ampiamente noto, effetti penali
favorevoli  consistenti nella esclusione della punibilita' per alcuni
reati  in  materia  tributaria  (artt.  2,  3,  4,  5,  10 del d.lgs.
n. 74/2000)  e  di  altri  reati  previsti dal codice civile e penale
variamente connotati da un vincolo di strumentalita' con i primi.
    L'art.  9,  comma  14,  della  legge  24  dicembre  2002, n. 289,
escludeva,  tuttavia,  il prodursi di tali effetti qualora, alla data
di  presentazione della dichiarazione per la definizione automatica -
originariamente fissata al 16 marzo poi prorogata al 16 aprile 2003 -
fosse gia' stato avviato un procedimento penale di cui il dichiarante
avesse avuto formale conoscenza.
    Tale  formulazione  lasciava  trasparire l'intento di selezionare
soggettivamente  l'efficacia  penalistica  del condono disancorandola
dalla  consapevolezza  dell'esistenza  di indagini a carico per reati
tributari   e,  in  definitiva,  valorizzando  la  funzione  premiale
conseguente  ad  una  sorta di ravvedimento operoso del contribuente,
risoltosi per l'appunto a definire la propria posizione nei confronti
del fisco ancorche' non sollecitato dalla pendenza di un procedimento
penale, a lui ignota.
    L'art. 5-bis  del  d.l.  24  dicembre 2002, n. 282, introdotto in
sede  di  conversione dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, novellando
per quanto qui interessa l'art. 9, comma 10, lett. c), e comma 14, ha
invece  riformulato  i  limiti  temporali  e  processuali della causa
ostativa  di  cui  si  discute  facendola  coincidere con l'esercizio
dell'azione  penale  di  cui  il  contribuente  abbia  «avuto formale
conoscenza  entro la data di presentazione della dichiarazione per la
definizione automatica».
    In   questo   modo  si  e'  operata  una  traslazione  in  avanti
dell'efficacia  preclusiva del procedimento penale e conseguentemente
si e' dilatata la platea dei contribuenti ammessi a beneficiare della
speciale causa di non punibilita' in cui restano inclusi tutti coloro
che  per  quanto  sottoposti ad indagine e financo destinatari di una
richiesta di rinvio a giudizio, non ne avessero ancora avuto «formale
conoscenza» attraverso la notifica dell'atto di esercizio dell'azione
penale  nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del
c.p.p.,  ovvero  dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e
della richiesta di rinvio a giudizio alla data di presentazione della
dichiarazione.
    Pare a chi scrive che tale disposizione integri una irragionevole
disparita' di trattamento tra coloro che, trovandosi nelle condizioni
per  poter  essere  ammessi  alla  definizione automatica (art. 9) ed
avendo  provveduto  ad  adempiere  tutte  le  prescrizioni  di legge,
possono  lucrare  la  speciale causa di non punibilita' in quanto non
ancora destinatari dell'atto di esercizio dell'azione penale e coloro
che,   al   contrario,  di  tale  atto  abbiano  gia'  avuto  formale
conoscenza, per i quali sussiste detta causa ostativa.
    Tale  disposizione, ed il meccanismo di operativita' dell'effetto
premiale  che  ne  consegue,  appare  irragionevole  sotto un duplice
profilo.
    In  primo  luogo esso correla il prodursi della causa ostativa ad
una  circostanza fattuale completamente eccentrica rispetto al nucleo
significativo  del processo penale, come una attivita' notificatoria,
soggetta  alla  variabile  incidenza  di una molteplicita' di fattori
quali  il  funzionamento  degli  uffici  del pubblico ministero e del
giudice  per  le  indagini  preliminari,  l'attivita' degli ufficiali
giudiziario del sistema postale, ed anche la situazione dell'imputato
(il   quale,   ad  esempio,  potrebbe  porsi  in  una  situazione  di
sostanziale irreperibilita' lucrando, nella prospettiva di completare
l'iter  amministrativo  per  la  presentazione  della  dichiarazione,
l'intervallo  temporale necessario al perfezionarsi del meccanismo di
conoscenza ex lege dell'atto: art. 159 c.p.p.).
    In  secondo  luogo il riferimento ad un atto processuale di parte
(recte:  alla conoscenza o legale conoscibilita' di esso) finisce per
far  dipendere  il  prodursi degli effetti favorevoli del condono non
gia' ad una valutazione di meritevolezza del contribuente ovvero alla
sua maggiore o minore diligenza nell'adempimento degli oneri previsti
dalla  procedura,  ma  dal  fatto  di  un terzo (pubblico ministero o
giudice  dell'udienza  preliminare),  che  seleziona in definitiva le
condotte  suscettibili di ottenere il beneficio della non punibilita'
attraverso   l'avvio   del  procedimento  di  notifica  dell'atto  di
esercizio dell'azione penale.
    Quanto  alla  rilevanza,  si osserva che al Camurri, imputato del
reato  di  dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso  di  fatture per
operazioni  inesistenti  (reato  compreso  tra  quelli per i quali e'
contemplata  la  causa  di  esclusione  della  punibilita)  e'  stato
notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - atto che
integra  la  conoscenza  dell'esercizio  dell'azione  penale  - il 18
gennaio 2003.
    Egli   ha  altresi'  provveduto  a  presentare  la  dichiarazione
integrativa  ex  art. 9, legge n. 289/2002 nei termini previsti dalla
legge  (16  aprile  2003)  ed  al  versamento  delle maggiori imposte
determinato  in  via  forfetaria  in  ragione del volume d'affari. Di
conseguenza,    gli    effetti    dell'eventuale    declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale della norma in questione assumerebbero
rilievo  ai  fini  dell'esclusione  della  punibilita'  per  il reato
contestato.
    Sussistono  quindi  le  condizioni  per far accogliere la dedotta
eccezione di illegittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 136 Cost., 1 legge 9 febbraio 1948, 23 legge 11
marzo  1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante
la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 10,
lett.  c), e comma 14, lett. b), della legge 24 dicembre 2002, n. 289
modificato   dall'art. 5-bis  del  d.l.  24  dicembre  2002,  n. 282,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27,
nella  parte  in cui prevede che l'esclusione della punibilita' per i
reati  di  cui all'art. 9, comma 10, lett. c), non si applica in caso
di  esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica.
    Sospende  il  giudizio  nei  confronti  di Camurri Argo e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato.
      Modena, addi' 8 gennaio 2003
                         Il giudice: Ziroldi
04C0405