N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 18 dicembre 2003 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra Eredi di Belardinelli Mario e Sima Meccanica Oleodinamica S.p.a. in amministrazione straordinaria Procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ripartizione dell'attivo secondo la disciplina della liquidazione coatta amministrativa - Deposito del piano di riparto finale - Termine per le contestazioni da parte dei creditori ammessi al passivo - Decorrenza dall'inserzione in Gazzetta Ufficiale della notizia del deposito - Violazione dei diritti di informazione e di difesa dei creditori - Contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, nonche' con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e con il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 213. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 [ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848]; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 [ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881].(GU n.14 del 7-4-2004 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 692/2000 R.G. degli affari contenziosi, promossa da Belardinelli Mario, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via S. Martino n. 23, presso lo studio dell'avv. Nicola Sbano del Foro di Ancona, dal quale e' rappresentato e difeso, appellante, e Sima Meccanica Oleodinamica S.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario ing. Enrico Cavallo, elettivamente domiciliata in Ancona, piazza Stamira n. 10, presso l'avv. Vito Ludovico Ascoli, dal quale e' rappresentata e difesa, appellata. La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue. I. - Con ricorso depositato il 4 dicembre 1998, Belardinelli Mario chiedeva che il Tribunale di Ancona emettesse, nei confronti dell'amministrazione straordinaria della SIMA - Meccanica Oleodinamica S.p.a. in amministrazione straordinaria ex legge n. 95/1979, con sede in Jesi, i seguenti provvedimenti: 1) dichiarazione di illegittimita' e nullita' degli atti di chiusura della procedura di formazione del progetto di riparto perche' assunti nonostante la pendenza di un giudizio di opposizione alla esecuzione individuale promossa da esso ricorrente, creditore della massa per T.F.R. differenziale e per rivalutazione ed interessi, credito sorto dopo l'apertura della procedura stessa; 2) dichiarazione di illegittimita' della mancata comunicazione ad esso ricorrente del progetto di riparto, per contrasto con i principi costituzionali, salva la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 213 l.f. nella parte in cui non prevede la comunicazione diretta al ceto creditorio degli atti di chiusura della procedura e di riparto; 3) dichiarazione di erroneita' ed illegittimita' del piano di riparto in questione per violazione dell'art. 111 l.f. e della legge n. 212/1984, nonche' per non essere stato il pagamento del credito effettuato, come era dovuto, quando ne era avvenuta la maturazione, e percio' prima del riparto; 4) declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione straordinaria di corrispondere ad esso ricorrente l'intero importo del suo credito, con rivalutazione ed interessi. Esponeva in fatto il Belardinelli di essere rimasto dipendente della SIMA fino a data successiva alla ammissione della stessa alla procedura e quindi affermava che il proprio credito per differenza di T.F.R., rivalutazione ed le loro contestazioni mediante ricorso al tribunale nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale. Sosteneva inoltre di non ravvisare alcun contrasto della suddetta forma di pubblicita' con diritti costituzionalmente garantiti o con norme comunitarie relative al diritto alla difesa e che il ricorso del Belardinelli deve essere ritenuto tardivo perche' proposto oltre i venti giorni di legge. Avverso l'anzidetta sentenza presentava appello il Belardinelli Mario sollevando l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 213 l.f. e chiedendo l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Si costituiva nel giudizio di appello la SIMA Meccanica Oleodinamica S.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario ing. Enrico Cavallo, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la condanna dell' appellato alle spese del doppio grado del giudizio. II. - Tanto premesso in punto di fatto e diritto, questa Corte di appello valuta di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 l.f. n. 267/1942, denunciando la violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. III. - La questione appare senz'altro rilevante ai fini della decisione ed e' non manifestamente infondata. Osserva questa Corte che la disposizione contenuta nell'art. 213 l.f. e' discriminatoria e impeditiva del diritto di difesa nei confronti dei creditori ammessi al passivo, laddove impone agli stessi di proporre i loro ricorsi contro il piano di riparto nel termine di giorni venti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Ad avviso di questo collegio le forme di pubblicita' previste dall'anzidetto art. 213 l.f. costituiscono un onere eccessivo ed insostenibile, non solo da qualsiasi privato cittadino, ma neppure da qualsiasi grande studio od ufficio legale o da qualsiasi organizzazione pubblica o privata che sia. Ed infatti per acquisire la notizia della data di deposito del piano di riparto occorre sobbarcarsi il costoso onere della consultazione quotidiana, per tutto il periodo della amministrazione straordinaria, con decorso pluriannuale (nel caso di specie di sedici anni), della Gazzetta Ufficiale e del relativo supplemento di rara diffusione e di imprecisati giornali scelti dall'organo di vigilanza, onere che non puo' essere preteso da un cittadino, neppure con l'impiego di una notevole diligenza. I creditori hanno invece diritto, ad avviso di questo collegio, di ricevere diretta formale comunicazione dall'organo della procedura del deposito dei piani di riparto.
P. Q. M. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' venga comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Ancona, nella camera di consiglio della Corte, il 20 novembre 2003. Il Presidente: Gaggiotti Il consigliere estensore: Del Boccio 04C0406