N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2004

Ordinanza   emessa  il  13  gennaio  2004  dal  giudice  di  pace  di
Marsiconuovo nel procedimento penale a carico di Logiurato Giuseppina

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste
  del  pubblico ministero a seguito della comunicazione del ricorso -
  Lesione  dell'effettivo  esercizio  dell'azione penale spettante al
  pubblico ministero.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 25.
- Costituzione, art. 112.
(GU n.15 del 14-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva  che precede in merito alla eccezione di
incostituzionalita'  dell'art. 25  d.lgs.  n. 274/2000 per violazione
dell'art. 112  della Costituzione sollevata dal sostituto procuratore
della  Repubblica  presso il Tribunale di Potenza dott. Lucio Setola,
ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
n. 102003  R.G.  e  531/2003 R.N.R. instaurato a carico di Lo Giurato
Giuseppina  - difesa dall'avv. Giuseppe Malta - a seguito del ricorso
immediato  proposto  ai  sensi  dell'art. 21  d.lgs.  n. 274/2000  da
Lapenta  Francesca  -  costituitasi  parte  civile con l'avv. Orlando
Rossi - per il reato di cui all'art. 594 c.p.

                              F a t t o

    Con  atto in data 11 luglio 2003 il pubblico ministero, ritenendo
che  l'attuale sistema del ricorso immediato, cosi' come disciplinato
dagli    artt. 21-27    d.lgs.    274/2000,    mostra    profili   di
incostituzionalita'  non  manifestamente  infondati per contrasto con
l'art. 112  Cost. in quanto nei procedimenti per ricorso immediato il
processo  penale  puo'  essere svolto anche senza che l'azione penale
sia  stata esercitata dal p.m., richiedeva fissarsi udienza in camera
di   consiglio   per   la  trattazione  della  questione  cosi'  come
prospettata in dettaglio nella relativa memoria da cui vengono tratte
le argomentazioni che seguono.
    Alla  udienza  del  16 settembre  2003  hanno presenziato il p.m.
dott.  Lucio  Setola  e  del  difensore  di  p.c.  avv. Orlando Rossi
argomentando in contraddittorio.

                            D i r i t t o

    La questione e' certamente rilevante in quanto la norma di cui si
contesta  la legittimita' dovrebbe trovare necessaria applicazione al
caso in questione.
    A seguito della presentazione del ricorso immediato, ai sensi del
citato  art. 25  «entro  dieci giorni dalla comunicazione del ricorso
pubblico  ministero  presenta  le sue richieste nella cancelleria del
giudice di pace».
    Il   comma   secondo   specifica   che  «se  ritiene  il  ricorso
inammissibile  o manifestamente infondato ovvero presentato dinanzi a
un  giudice  incompetente  per  territorio,  il  p.m.  esprime parere
contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando
o modificando l'addebito contenuto nel ricorso».
    Il  p.m.  pertanto,  e'  -  di  fatto  -  obbligato ad esercitare
l'azione  penale  (rectius:  a  formulare  il  capo di imputazione) a
semplice  «richiesta»  del ricorrente non avendo altre alternative se
non  formulare  l'imputazione ovvero segnalare l'inammissibilita' del
ricorso ex art. 24 del d.lgs. n. 274/2000.
    Ebbene,  l'art. 112  della Costituzione sancisce l'obbligo per il
p.m.  di «esercitare l'azione penale» nel senso che l'obbligatorieta'
dell'esercizio   dell'azione  penale  ad  opera  del  p.m.  e'  stata
costituzionalmente  affermata come elemento che concorre da un lato a
garantire   l'indipendenza  del  p.m.  nell'esercizio  della  propria
funzione,  e,  dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge  penale;  sicche'  l'azione  e'  attribuita a tale organo senza
consentirgli  alcun  margine  di discrezionalita' nell'adempimento di
tale doveroso ufficio (cfr. Corte cost. n. 84/1979).
    La  Corte costituzionale ha, peraltro, precisato che il ruolo del
p.m.  non  e'  quello  di  mero accusatore ma pur sempre di organo di
giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti
per  una  giusta  decisione,  ivi  compresi  gli  elementi favorevoli
all'imputato  (cfr.  direttiva  n. 37  e,  su  di  essa, la relazione
ministeriale  alla  Camera dei deputati e quella della Commissione II
all'Assemblea del senato).
    E  la  stessa  Corte  ribadisce  che  la  conseguenza  che deriva
dall'applicazione   di   tale   principio   e'  che  l'azione  penale
obbligatoria  non  significa affatto consequenzialita' automatica tra
notizia  di  reato  e  processo  ne'  dovere  del p.m. di iniziare il
processo penale per qualsiasi notizia criminis.
    Limite implicito a tale obbligatorieta', quindi, e' che all'esito
delle  indagini  preliminari, l'obbligo di esercitare l'azione penale
sorge  solo  se  sia stata verificata la mancanza dei presupposti che
rendono doverosa l'archiviazione.
    La  previsione  dell'art. 25,  al  contrario,  impone  al p.m. di
esercitare  l'azione  penale  tutte le volte in cui, sulla base delle
sole  indicazioni  presenti  nel ricorso immediato, il ricorso stesso
non  possa  essere ritenuto «inammissibile o manifestamente infondato
ovvero  presentato  dinanzi  a  un  giudice  di pace incompetente per
territorio».
    Il   dovere   di   completezza  delle  indagini  risulta,  cosi',
assolutamente  disatteso  in  quanto  l'esercizio  dell'azione penale
dipendera'  dal mero rispetto di alcuni elementi formali presenti nel
ricorso:  se  questo contiene gli elementi richiesti (e, pertanto, e'
ammissibile  e  presentato davanti ad un giudice competente), il p.m.
deve sempre e comunque esercitare l'azione penale.
    Il  pubblico  ministero  risulta conseguentemente privato di ogni
possibilita'  di  valutazione  dei  fatti  e  delle  circostanze,  ma
soprattutto  della  possibilita'  di  verificarne la fondatezza oltre
alla  sola  verifica  formale dei requisiti di cui all'art. 24 d.lgs.
274/2000  e  sulla  base  di  una  descrizione  unilaterale dei fatti
(peraltro  proveniente  da  una  parte  «interessata»)  tale  da  non
renderli «manifestamente infondati».
    Tali   circostanze   determinano   una   situazione   che  appare
effettivamente  in  netto contrasto con l'art. 112 della Costituzione
poiche'  e'  del  tutto  evidente  che al pubblico ministero viene di
fatto  sottratto  l'effettivo  esercizio  dell'azione  penale laddove
l'art. 25  d.lgs.  274/2000  si  limita  ad  attribuirgli il ruolo di
formalizzare un'azione penale che ha nel ricorrente l'unico dominus e
che   si   fonda   sulla  mera  rappresentazione  di  un  fatto  «non
manifestamente infondato».
                              P. Q. M.
    Vista  la  legge  n. 87/53 nonche' gli art. 112 Cost. e 25 d.lgs.
n. 274/2000;
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata e rilevante nel presente
giudizio  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 25
d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con l'art. 112 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.
        Marsiconuovo, addi' 1° ottobre 2003
               Il giudice di pace coordinatore: Angeli
04C0419