N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  26  novembre 2003 dal tribunale di Vicenza sul
ricorso  proposto  da  Lazar  Alina  Clementina contro il Prefetto di
Vicenza

Straniero  e  apolide  -  Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -
  Automaticita'   del  provvedimento  in  conseguenza  della  mancata
  richiesta del permesso di soggiorno entro il termine di otto giorni
  lavorativi  dall'ingresso  in  Italia,  pur in ipotesi di legittimo
  ingresso  in  Italia  e  di  sussistenza  delle  condizioni  per il
  rilascio   del   titolo   di   soggiorno -  Violazione  di  diritto
  fondamentale  della  persona  -  Ingiustificata  diversa disciplina
  rispetto a situazioni simili quali la ritardata presentazione della
  domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, comma 2, e 13,
  comma 2.
- Costituzione, artt. 2 e 3.
(GU n.15 del 14-4-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 14 novembre 2003,
osserva quanto segue.
    Il  primo  motivo  di  impugnazione  del decreto di espulsione e'
costituito  dalla  violazione della norma di cui all'art. 4, comma 2,
del  decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui prevede che,
contestualmente al rilascio del visto, l'autorita' consolare consegni
allo  straniero  che  stia  per  recarsi  in Italia una comunicazione
scritta  contenente gli obblighi relativi all'ingresso e al soggiorno
in Italia, in lingua conosciuta dall'interessato.
    La  norma  e'  tuttavia  inapplicabile alla fattispecie in esame,
caratterizzata  dalla  possibilita', per la ricorrente, di entrare in
Italia senza la necessita' del preventivo visto del consolato.
    Infatti,  i cittadini rumeni possono fare ingresso in Italia, per
ragioni di turismo, senza necessita' del preventivo visto.
    La  norma  collega  strettamente  i  due momenti del rilascio del
visto  e  della  consegna  del  prospetto, richiedendo addirittura la
contestualita'  del  rilascio.  Si tratta di un collegamento evidente
ove si consideri che la consegna del prospetto presuppone un contatto
tra  straniero e autorita' consolare italiana preventivo all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  che  manca  totalmente  nei  casi in cui
l'ingresso  in  Italia  sia  possibile  in  esenzione del visto e, di
conseguenza, senza alcun contatto con l'autorita' italiana.
    Con  il secondo motivo di ricorso, viene prospettato il contrasto
tra la norma di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998 e
gli artt. 2 e 3 della Costituzione.
    A  questo  proposito,  va  considerato  che  la giurisprudenza di
legittimita'   richiamata  nel  ricorso,  che  peraltro  conferma  un
orientamento   della   Corte  di  cassazione  gia'  espresso  in  una
precedente  decisione,  considera  una  ipotesi  distinta  da  quella
oggetto  del  presente  giudizio.  In particolare, nel caso esaminato
dalla  Corte,  lo  straniero  aveva  fatto  richiesta del rinnovo del
permesso  di  soggiorno,  sia  pure  tardivamente rispetto ai termini
stabiliti dalla legge.
    La  Corte,  in  quel  caso,  ha  sottolineato  come  la spontanea
presentazione  della  domanda  di  rinnovo  del permesso di soggiorno
oltre  il  termine  stabilito  dalla  legge non consenta l'espulsione
automatica  dello  straniero,  ove  ricorrano  le  condizioni  per il
rinnovo  del permesso, evidenziando come in ogni caso debba prevalere
una  valutazione  circa  la  sussistenza delle condizioni sostanziali
legittimanti la permanenza nel territorio dello Stato, mentre il mero
ritardo  costituisce  esclusivamente  un  indice  rivelatore che deve
essere  valutato  nell'ambito  della complessiva situazione in cui si
trova l'interessato.
    La  situazione  in  esame  si  caratterizza per la non contestata
omissione di richiesta del permesso di soggiorno prevista dall'art. 5
del  decreto  legislativo  n. 286/1998 e per la, pure non contestata,
esistenza  delle  condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno,
con  riferimento  al legittimo ingresso nel territorio dello Stato, e
per  la  permanenza  della ricorrente in Italia per motivi turistici,
con  la  conseguenza,  gravissima,  di  una  sanzione consistente nel
divieto  di  reingresso  in Italia per dieci anni, con riferimento ad
una   violazione   meramente  formale.  La  situazione  evidenzia  un
contrasto  tra  la  norma di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), in
relazione  alla  norma  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del decreto
legislativo  n. 286/1998, e gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella
parte  in  cui  contrastano  con  i doveri di solidarieta', impedendo
l'esercizio  di  diritti  dello straniero nel territorio dello Stato,
nel   quale  egli  sia  legittimamente  entrato  e  nel  quale  possa
legittimamente  restare,  avendone  i  requisiti  materiali,  per una
violazione  di carattere formale. La gravita' di questa situazione e'
accentuata  dalla  impossibilita'  di applicazione della norma di cui
all'art.  4, comma 2, del decreto legislativo, nella parte in cui non
e'  possibile,  per l'esenzione dal visto, che lo straniero sia messo
preventivamente  al  corrente  dei  principali  obblighi  relativi al
soggiorno  in  Italia  e  non  possa rendersi conto dell'esistenza di
termini brevi e rigorosi per la richiesta del permesso di soggiorno.
    Sussiste  poi  contrasto  con  la  norma  di cui all'art. 3 della
Costituzibne,   nella   parte   in  cui  la  disciplina  del  decreto
legislativo  sottopone  a  trattamento  diverso  situazioni del tutto
simili,  riferite  alla  ipotesi  di  ritardata  presentazione  della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Mentre per quest'ultima
situazione occorre fare riferimento ad una valutazione concreta della
sussistenza  dei requisiti per la legittima permanenza nel territorio
italiano,  nell'ipotesi  in  esame,  pur  sussistendo tali requisiti,
viene sanzionata in modo automatico la omissione della richiesta, pur
in presenza di un legittimo ingresso in Italia.
    La questione si presenta rilevante ai fini del presente giudizio,
discendendo   dalla   incostituzionalita'   delle   norme  richiamate
l'accoglimento del ricorso.
                              P. Q. M.
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  e  la rilevanza della
questione  di  costituzionalita' dell'art. 13, comma 2 e dell'art. 5,
comma  2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte
in  cui  prevede  che  il  decreto  di espulsione nel caso di mancata
richiesta  del  permesso  di  soggiorno  nel  termine  di otto giorni
lavorativi  dall'ingresso in Italia, in ipotesi di legittimo ingresso
in  Italia  e  nella sussistenza delle condizioni per il rilascio del
titolo  di  soggiorno,  sia emesso automaticamente, in assenza di una
valutazione   delle  condizioni  per  il  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Sospende  il  procedimento  in  corso  e sospende gli effetti del
decreto di espulsione.
    Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai
Presidenti   dei   due   rami   del  Parlamento,  oltre  che  per  la
comunicazione alla Prefettura di Vicenza.
    Si comunichi.
        Vicenza, addi' 24 novembre 2003
                    Il giudice: firma illeggibile
04C0424