N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2003
Ordinanza emessa il 26 novembre 2003 dal tribunale di Vicenza sul ricorso proposto da Lazar Alina Clementina contro il Prefetto di Vicenza Straniero e apolide - Straniero - Espulsione amministrativa - Automaticita' del provvedimento in conseguenza della mancata richiesta del permesso di soggiorno entro il termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, pur in ipotesi di legittimo ingresso in Italia e di sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno - Violazione di diritto fondamentale della persona - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a situazioni simili quali la ritardata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, comma 2, e 13, comma 2. - Costituzione, artt. 2 e 3.(GU n.15 del 14-4-2004 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 14 novembre 2003, osserva quanto segue. Il primo motivo di impugnazione del decreto di espulsione e' costituito dalla violazione della norma di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui prevede che, contestualmente al rilascio del visto, l'autorita' consolare consegni allo straniero che stia per recarsi in Italia una comunicazione scritta contenente gli obblighi relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia, in lingua conosciuta dall'interessato. La norma e' tuttavia inapplicabile alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla possibilita', per la ricorrente, di entrare in Italia senza la necessita' del preventivo visto del consolato. Infatti, i cittadini rumeni possono fare ingresso in Italia, per ragioni di turismo, senza necessita' del preventivo visto. La norma collega strettamente i due momenti del rilascio del visto e della consegna del prospetto, richiedendo addirittura la contestualita' del rilascio. Si tratta di un collegamento evidente ove si consideri che la consegna del prospetto presuppone un contatto tra straniero e autorita' consolare italiana preventivo all'ingresso nel territorio nazionale, che manca totalmente nei casi in cui l'ingresso in Italia sia possibile in esenzione del visto e, di conseguenza, senza alcun contatto con l'autorita' italiana. Con il secondo motivo di ricorso, viene prospettato il contrasto tra la norma di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli artt. 2 e 3 della Costituzione. A questo proposito, va considerato che la giurisprudenza di legittimita' richiamata nel ricorso, che peraltro conferma un orientamento della Corte di cassazione gia' espresso in una precedente decisione, considera una ipotesi distinta da quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nel caso esaminato dalla Corte, lo straniero aveva fatto richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, sia pure tardivamente rispetto ai termini stabiliti dalla legge. La Corte, in quel caso, ha sottolineato come la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine stabilito dalla legge non consenta l'espulsione automatica dello straniero, ove ricorrano le condizioni per il rinnovo del permesso, evidenziando come in ogni caso debba prevalere una valutazione circa la sussistenza delle condizioni sostanziali legittimanti la permanenza nel territorio dello Stato, mentre il mero ritardo costituisce esclusivamente un indice rivelatore che deve essere valutato nell'ambito della complessiva situazione in cui si trova l'interessato. La situazione in esame si caratterizza per la non contestata omissione di richiesta del permesso di soggiorno prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1998 e per la, pure non contestata, esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, con riferimento al legittimo ingresso nel territorio dello Stato, e per la permanenza della ricorrente in Italia per motivi turistici, con la conseguenza, gravissima, di una sanzione consistente nel divieto di reingresso in Italia per dieci anni, con riferimento ad una violazione meramente formale. La situazione evidenzia un contrasto tra la norma di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), in relazione alla norma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, e gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui contrastano con i doveri di solidarieta', impedendo l'esercizio di diritti dello straniero nel territorio dello Stato, nel quale egli sia legittimamente entrato e nel quale possa legittimamente restare, avendone i requisiti materiali, per una violazione di carattere formale. La gravita' di questa situazione e' accentuata dalla impossibilita' di applicazione della norma di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo, nella parte in cui non e' possibile, per l'esenzione dal visto, che lo straniero sia messo preventivamente al corrente dei principali obblighi relativi al soggiorno in Italia e non possa rendersi conto dell'esistenza di termini brevi e rigorosi per la richiesta del permesso di soggiorno. Sussiste poi contrasto con la norma di cui all'art. 3 della Costituzibne, nella parte in cui la disciplina del decreto legislativo sottopone a trattamento diverso situazioni del tutto simili, riferite alla ipotesi di ritardata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Mentre per quest'ultima situazione occorre fare riferimento ad una valutazione concreta della sussistenza dei requisiti per la legittima permanenza nel territorio italiano, nell'ipotesi in esame, pur sussistendo tali requisiti, viene sanzionata in modo automatico la omissione della richiesta, pur in presenza di un legittimo ingresso in Italia. La questione si presenta rilevante ai fini del presente giudizio, discendendo dalla incostituzionalita' delle norme richiamate l'accoglimento del ricorso.
P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 2 e dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione nel caso di mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, in ipotesi di legittimo ingresso in Italia e nella sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, sia emesso automaticamente, in assenza di una valutazione delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento in corso e sospende gli effetti del decreto di espulsione. Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, oltre che per la comunicazione alla Prefettura di Vicenza. Si comunichi. Vicenza, addi' 24 novembre 2003 Il giudice: firma illeggibile 04C0424