N. 267 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 5 dicembre 2003 dal giudice di pace di Mestre nel procedimento civile vertente tra Di Stasi Vincenzo e comune di Venezia Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio a titolo di sanzione accessoria per violazioni stradali - Inapplicabilita' in assenza della normativa di attuazione dei corsi di recupero dei punti - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei soggetti sanzionati nel periodo dal 1° luglio al 6 agosto 2003 - Violazione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, «come vigente al 3 luglio 2003». - Costituzione, art. 3.(GU n.15 del 14-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1365/2003 del ruolo generale, promossa con ricorso ex artt. 22 e 22-bis, legge 689/1981, dep. il 15 luglio 2003 da Di Stasi avv. Vincenzo, ricorrente, rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco Livieri; Contro comune di Venezia, resistente, in proprio. Oggetto: impugnazione del verbale n. 23300373 del 3 luglio 2003 - Polizia municipale di Venezia. F a t t o In data 3 luglio 2003 la Polizia municipale di Venezia contestava al ricorrente l'infrazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., applicando la sanzione in misura ridotta di Euro 343,35, con la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e la detrazione di punti 10 giusta d.l. n. 151/2003. L'avv. Vincenzo Di Stasi, quindi impugnava avanti questo giudice di pace il verbale de quo con il ricorso di cui in epigrafe e, successivamente, provvedeva in data 23 luglio 2003 al versamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta di cui s'e' detto. L'Amministrazione opposta faceva pervenire le proprie osservazioni, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilita' e, comunque, per infondatezza dello stesso. All'udienza del 30 ottobre 2003, le parti discutevano le causa, precisando le proprie deduzioni ed insistendo nelle rispettive domande. Il g.d.p. rinviava dunque all'udienza del 1° dicembre 2003, smistata per impedimento al 5 dicembre 2003, per la decisione, assegnando termine intermedio per il deposito di note difensive. A fondamento della propria opposizione, il ricorrente deduce la illegittimita' della norma che introduce la sanzione accessoria della detrazione dei punti (introdotta dal d.l. n. 151 del 27 giugno 2003 e, successivamente, convertito, con integrazioni, nella legge n. 214 del 1° agosto 2003), in quanto la nuova disciplina sarebbe incompleta non essendo stata introdotta la puntuale disciplina dei c.d. corsi di recupero, che dovrebbero, secondo il disegno del legislatore, consentire al conducente sanzionato il recupero dei punti detratti sulla patente di guida. La mancanza della norma che regoli tali corsi e le modalita' del recupero costituirebbe, secondo il ricorrente, un vuoto normativo, che, accanto alla previsione della sanzione, non consentirebbe di applicare i rimedi, di carattere latu sensu riabilitativo per il contravventore, pur previsti in via generale. Il comune di Venezia, nelle proprie difese, contesta la rilevanza del motivo addotto dal ricorrente, rilevando, nel merito, che mentre la detrazione dei punti avrebbe carattere cautelare, la possibilita' di un successivo recupero sarebbe un mero beneficio di cui puo' avvalersi il trasgressore, cui non puo' ritenersi in alcun modo subordinata l'applicabilita' in concreto della sanzione accessoria in discorso. Da altro punto di vista, rileva l'Amministrazione, gli operanti non potevano non procedere, secondo legge, all'applicazione della detrazione dei punti, stante la vigenza della normativa richiamata. All'udienza del 30 ottobre 2003, infine, il comune di Venezia eccepiva per la prima volta l'inammissibilita' del ricorso, avendo nel frattempo l'avv. Vincenzo Di Stasi provveduto al pagamento della sanzione principale. D i r i t t o Sull'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Amministrazione, questo giudice, prescindendo dalla questione della tempestivita' della stessa, ritiene condivisibile ed applicabile al caso di specie l'insegnamento della suprema Corte di cassazione che da tempo ha chiarito come «... quando il giudice, per espressa previsione di legge, puo' conoscere della legittimita' delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo quando l'opposizione investa un'ordinanza - ingiunzione che applica congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche nel caso in cui riguardi la sola sanzione accessoria, costituente unico oggetto dell'ordinanza ingiunzione per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ...» (Cass. civ., S.U., 25 maggio 2001, n. 223). L'odierno, ricorso e' pertanto ammissibile. Quanto al merito, questo giudice osserva come la disciplina applicabile al momento della contestata infrazione era data dal d.l. piu' volte citato, che, all'art. 7, quinto comma, stabiliva l'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2002, il quale aveva - tra l'altro - introdotto l'art. 126-bis c.d.s. sulla patente a punti, alla data del 1° luglio 2003. Successivamente, con d.m. 29 luglio 2003, pubblicato in G.U. n. 181 del 6 agosto 2003, venivano introdotte le norme di dettaglio sull'organizzazione dei corsi di recupero previsti dall'art. 12-bis, c.d.s. Ad avviso dello scrivente giudice di pace, dalla descritta successione di norme emerge l'impossibilita' giuridica, per un trasgressore sanzionato nel periodo che va dal 10 luglio al 6 agosto 2003, di accedere al meccanismo di recupero dei punti persi, come sarebbe, invero, sua facolta' prevista per legge. Ne deriva che, a fronte dell'imposizione di una sanzione, per la quale sono previsti rimedi di natura riabilitativa, e' in concreto negato al soggetto sanzionato l'accesso incondizionato ai benefici previsti, con evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento dipendente esclusivamente dal momento nel tempo in cui la sanzione viene applicata. Da altro punto di vista, il ritardo del legislatore o il difetto di coordinamento - anche temporale - tra norme eterogenee sono contrari alla certezza del diritto e non possono legittimamente ricadere sul cittadino, con evidente compressione dei suoi diritti. La disciplina normativa de quo appare non conforme alla Costituzione e, dunque questo giudice intende sollevare come in effetti solleva, questione di legittimita' costituzionale nei seguenti termini: sulla rilevanza della questione. La pronunzia sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 e', all'evidenza, pregiudizievole rispetto alla decisione della causa di cui in epigrafe. Sulla non manifesta infondatezza. Ritenere la conformita' a Costituzione nella norma censurata, pur nel difettoso dispositivo normativo vigente nel periodo che va dal 1° luglio al 6 agosto 2003, consentirebbe di ammettere una disparita' di trattamento per situazioni identiche, distinte solo dall'elemento cronologico. Questo, giudice ritiene che siffatta conclusione e' in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ove consacra l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Tale contrasto non puo' essere giustificato, peraltro, dal ritardo del legislatore o dal difetto di coordinamento - anche temporale - tra le norme.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 87/1953; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, del d.lgs. nn. 285/1992, come vigente al 3 luglio 2003, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non prevede l'inapplicabilita' della sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida in difetto della normativa di attuazione dei previsti corsi di recupero; Sospende il presente giudizio n. 1365/03 R.G.; Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano. Mestre, addi' 5 dicembre 2003 Il giudice di pace: Vaglio 04C0434