N. 267 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2003

Ordinanza emessa il 5 dicembre 2003 dal giudice di pace di Mestre nel
procedimento  civile  vertente  tra  Di  Stasi  Vincenzo  e comune di
Venezia

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione  del  punteggio  a  titolo  di sanzione accessoria per
  violazioni  stradali  - Inapplicabilita' in assenza della normativa
  di  attuazione dei corsi di recupero dei punti - Mancata previsione
  -  Ingiustificata  disparita'  di trattamento in danno dei soggetti
  sanzionati  nel periodo dal 1° luglio al 6 agosto 2003 - Violazione
  del principio di uguaglianza.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  «come vigente al 3 luglio 2003».
- Costituzione, art. 3.
(GU n.15 del 14-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza nella causa civile di 1°
grado  iscritta  al  n. 1365/2003  del  ruolo  generale, promossa con
ricorso  ex artt. 22 e 22-bis, legge 689/1981, dep. il 15 luglio 2003
da  Di  Stasi  avv.  Vincenzo,  ricorrente,  rappresentato  e difeso,
dall'avv. Francesco Livieri;
    Contro comune di Venezia, resistente, in proprio.
    Oggetto: impugnazione del verbale n. 23300373 del 3 luglio 2003 -
Polizia municipale di Venezia.

                              F a t t o

    In data 3 luglio 2003 la Polizia municipale di Venezia contestava
al ricorrente l'infrazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., applicando
la  sanzione  in  misura  ridotta  di  Euro  343,35,  con la sanzione
accessoria del ritiro della patente di guida e la detrazione di punti
10 giusta d.l. n. 151/2003.
    L'avv.  Vincenzo Di Stasi, quindi impugnava avanti questo giudice
di  pace  il  verbale  de  quo  con  il ricorso di cui in epigrafe e,
successivamente,  provvedeva  in  data  23  luglio 2003 al versamento
della sanzione pecuniaria nella misura ridotta di cui s'e' detto.
    L'Amministrazione    opposta    faceva   pervenire   le   proprie
osservazioni,  chiedendo  il rigetto del ricorso per inammissibilita'
e, comunque, per infondatezza dello stesso.
    All'udienza  del  30 ottobre 2003, le parti discutevano le causa,
precisando  le  proprie  deduzioni  ed  insistendo  nelle  rispettive
domande.  Il g.d.p. rinviava dunque all'udienza del 1° dicembre 2003,
smistata  per  impedimento  al  5  dicembre  2003,  per la decisione,
assegnando termine intermedio per il deposito di note difensive.
    A  fondamento  della propria opposizione, il ricorrente deduce la
illegittimita' della norma che introduce la sanzione accessoria della
detrazione  dei  punti (introdotta dal d.l. n. 151 del 27 giugno 2003
e,  successivamente, convertito, con integrazioni, nella legge n. 214
del 1° agosto 2003), in quanto la nuova disciplina sarebbe incompleta
non essendo stata introdotta la puntuale disciplina dei c.d. corsi di
recupero,   che  dovrebbero,  secondo  il  disegno  del  legislatore,
consentire  al  conducente  sanzionato il recupero dei punti detratti
sulla patente di guida.
    La  mancanza della norma che regoli tali corsi e le modalita' del
recupero  costituirebbe,  secondo  il ricorrente, un vuoto normativo,
che,  accanto  alla  previsione  della sanzione, non consentirebbe di
applicare  i  rimedi,  di  carattere  latu sensu riabilitativo per il
contravventore, pur previsti in via generale.
    Il comune di Venezia, nelle proprie difese, contesta la rilevanza
del  motivo addotto dal ricorrente, rilevando, nel merito, che mentre
la  detrazione dei punti avrebbe carattere cautelare, la possibilita'
di  un  successivo  recupero  sarebbe  un  mero beneficio di cui puo'
avvalersi  il  trasgressore,  cui  non  puo'  ritenersi in alcun modo
subordinata l'applicabilita' in concreto della sanzione accessoria in
discorso.
    Da  altro  punto di vista, rileva l'Amministrazione, gli operanti
non  potevano  non  procedere,  secondo legge, all'applicazione della
detrazione dei punti, stante la vigenza della normativa richiamata.
    All'udienza  del  30  ottobre  2003, infine, il comune di Venezia
eccepiva  per  la  prima volta l'inammissibilita' del ricorso, avendo
nel  frattempo l'avv. Vincenzo Di Stasi provveduto al pagamento della
sanzione principale.

                            D i r i t t o

    Sull'eccezione        di        inammissibilita'        formulata
dall'Amministrazione,  questo  giudice,  prescindendo dalla questione
della   tempestivita'   della   stessa,   ritiene   condivisibile  ed
applicabile  al  caso di specie l'insegnamento della suprema Corte di
cassazione  che da tempo ha chiarito come «... quando il giudice, per
espressa previsione di legge, puo' conoscere della legittimita' delle
sanzioni  accessorie  che  conseguono  di  diritto  alla  violazione,
sussiste  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario  non solo quando
l'opposizione   investa   un'ordinanza   -  ingiunzione  che  applica
congiuntamente  la  sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche
nel  caso  in  cui  riguardi la sola sanzione accessoria, costituente
unico  oggetto  dell'ordinanza  ingiunzione per effetto dell'avvenuto
pagamento  della  sanzione  pecuniaria  in misura ridotta ...» (Cass.
civ., S.U., 25 maggio 2001, n. 223).
    L'odierno, ricorso e' pertanto ammissibile.
    Quanto  al  merito,  questo  giudice  osserva  come la disciplina
applicabile  al momento della contestata infrazione era data dal d.l.
piu' volte citato, che, all'art. 7, quinto comma, stabiliva l'entrata
in  vigore del d.lgs. 15 gennaio 2002, il quale aveva - tra l'altro -
introdotto l'art. 126-bis c.d.s. sulla patente a punti, alla data del
1° luglio 2003.
    Successivamente,  con  d.m.  29  luglio  2003, pubblicato in G.U.
n. 181  del  6 agosto 2003, venivano introdotte le norme di dettaglio
sull'organizzazione  dei corsi di recupero previsti dall'art. 12-bis,
c.d.s.
    Ad  avviso  dello  scrivente  giudice  di  pace,  dalla descritta
successione  di  norme  emerge  l'impossibilita'  giuridica,  per  un
trasgressore  sanzionato nel periodo che va dal 10 luglio al 6 agosto
2003,  di  accedere  al  meccanismo di recupero dei punti persi, come
sarebbe, invero, sua facolta' prevista per legge.
    Ne  deriva che, a fronte dell'imposizione di una sanzione, per la
quale  sono  previsti  rimedi di natura riabilitativa, e' in concreto
negato  al  soggetto  sanzionato l'accesso incondizionato ai benefici
previsti,  con  evidente  ed ingiustificata disparita' di trattamento
dipendente  esclusivamente  dal  momento nel tempo in cui la sanzione
viene applicata.
    Da  altro punto di vista, il ritardo del legislatore o il difetto
di  coordinamento  -  anche  temporale  -  tra  norme eterogenee sono
contrari  alla  certezza  del  diritto  e  non possono legittimamente
ricadere sul cittadino, con evidente compressione dei suoi diritti.
    La   disciplina   normativa  de  quo  appare  non  conforme  alla
Costituzione  e,  dunque  questo  giudice  intende  sollevare come in
effetti   solleva,   questione  di  legittimita'  costituzionale  nei
seguenti termini:
        sulla rilevanza della questione.
    La pronunzia sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis
del  d.lgs.  n. 285/1992  e',  all'evidenza, pregiudizievole rispetto
alla decisione della causa di cui in epigrafe.
    Sulla non manifesta infondatezza.
    Ritenere la conformita' a Costituzione nella norma censurata, pur
nel difettoso dispositivo normativo vigente nel periodo che va dal 1°
luglio al 6 agosto 2003, consentirebbe di ammettere una disparita' di
trattamento  per  situazioni  identiche,  distinte solo dall'elemento
cronologico.
    Questo,  giudice  ritiene  che  siffatta  conclusione e' in netto
contrasto  con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana,
ove consacra l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
    Tale  contrasto  non  puo'  essere  giustificato,  peraltro,  dal
ritardo  del  legislatore  o  dal  difetto  di  coordinamento - anche
temporale - tra le norme.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 87/1953;
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis,  del d.lgs. nn. 285/1992, come vigente al 3 luglio
2003,  per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica
italiana,  nella  parte  in  cui non prevede l'inapplicabilita' della
sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida
in  difetto  della  normativa  di  attuazione  dei  previsti corsi di
recupero;
    Sospende il presente giudizio n. 1365/03 R.G.;
    Manda  alla  cancelleria  per l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale in Roma;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano.
        Mestre, addi' 5 dicembre 2003
                     Il giudice di pace: Vaglio
04C0434