N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2004

Ordinanza  emessa il 2 febbraio 2004 dal giudice di pace di Aulla nel
procedimento  civile  vertente  tra  Lombardi  Arturo e Prefettura di
Massa Carrara - Polizia stradale

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Violazione  del
  principio  di uguaglianza - Discriminazione fra soggetti abbienti e
  non abbienti - Lesione del diritto di azione e di difesa - Richiamo
  alla sentenza n. 8/1993 della Corte costituzionale.
- Legge  1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: codice
  della strada (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3,
  introdotto    dall'art. 4,   comma 1-septies,   del   decreto-legge
  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche nella legge 1°
  agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.15 del 14-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
in  data 29 dicembre 2003 al n. 288 del ruolo generale dell'anno 2003
e vertente tra:
        Lombardi   Arturo   residente   in   Lucca  ed  elettivamente
domiciliato in Aulla, via Nazionale, 36 presso l'avv. Paolo Fraschini
da cui e' rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto di
citazione, opponente;
        Prefettura  di  Massa  Carrara  -  Polizia  stradale di Massa
Carrara: opposta.
    L'opposizione  riguarda  il  verbale di contestazione n. 815938 P
redatto  da agenti della Polizia stradale di Massa in data 30 ottobre
2003  per  violazione  dell'art. 173,  commi  2  e  3, del c.d.s. (il
conducente   faceva   uso  durante  la  guida  di  apparecchio  radio
utilizzando il microfono).
    Esaminati  gli  atti,  questo  giudice  rileva come il menzionato
ricorso  sia stato depositato in cancelleria in data 29 dicembre 2003
senza  il  versamento  in un libretto postale del deposito cauzionale
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo  accertatore.  L'obbligo  di tale versamento e' previsto,
come e' noto, dall'art. 204-bis, comma 3, della legge n. 214/2003, in
vigore dal 13 agosto 2003, che stabilisce: «All'atto del deposito del
ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice
di  pace,  a  pena di inammissibilita', una somma pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione  inflitta. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente».
    Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis della legge n. 214/2003
non  sia  conforme  alla  Costituzione  ed intende sollevare, come in
effetti  solleva, incidente di incostituzionalita', osservando che la
eccepita   incostituzionalita'  della  norma  richiamata  costituisce
indubbio valore rilevante ai fini della decisione della causa de qua.
Infatti,  ove  si  ritenesse  l'art. 204-bis  della legge n. 214/2003
conforme   alla   Costituzione,   il   ricorso   sarebbe   dichiarato
inammissibile,  mentre  qualora, per contro, si reputasse il predetto
ricorso  in  contrasto  con  i  principi  costituzionali, la suddetta
opposizione dovra' essere esaminata nel merito.

                             M o t i v i

    A)  Violazione dell'art. 3 della Costituzione: appare evidente la
violazione   di  tale  articolo,  atteso  che  l'obbligo  di  versare
anticipatamente  la  meta'  della  sanzione prevista contrasta con il
principio  di  eguaglianza  perche'  favorisce  il  cittadino  le cui
condizioni   economiche   consentono  di  versare  immediatamente  la
cauzione  e  penalizza  colui  che si trova, come il ricorrente della
presente   causa,  dipendente  di  una  ditta  di  autotrasporti,  in
condizioni economiche opposte. In sostanza si creano «a fortiori» due
categorie  di  cittadini in posizioni antitetiche: l'una provvista di
tutela,  l'altra,  forse anche piu' numerosa per la continua erosione
della   capacita'  reddituale,  in  condizioni  di  dover  rinunciare
all'esercizio  dei  propri  diritti. Pertanto, la normativa in parola
lede  il  diritto  fondamentale dell'individuo espressamente tutelato
dall'art. 3  della  Costituzione,  ponendo  i soggetti abbienti e non
abbienti su un piano di disuguaglianza.
    B)  Violazione  dell'art. 24  della  Costituzione:  le precedenti
considerazioni   sono   tali   da   giustificare   la  censura  anche
dell'art. 24  Cost.,  atteso  che  tale norma, la quale espressamente
prevede  che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti  ed  interessi legittimi, afferma che la difesa e' un diritto
inviolabile  in  ogni stato e grado del procedimento ed il diritto di
agire  in  giudizio  non puo' essere limitato e di fatto condizionato
dal  pagamento  di una cauzione. Cosi' come ha riconosciuto la stessa
Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 1993 - nel punto in cui
ha  ritenuto che, non essendo il mancato versamento di una imposta di
bollo  ostativo  alla  produzione  in  giudizio di documenti e difese
scritte  - parimenti non puo' essere pregiudicato il diritto di agire
in  giudizio  dal  deposito  di  una cauzione. Pertanto l'obbligo del
versamento  cauzionale per adire il servizio primario della giustizia
contrasta con i principi contenuti nel sopra menzionato art. 24 della
nostra  Carta  costituzionale,  compromettendo  inequivocabilmente il
diritto  di  difesa  e  costringendo  il  ricorrente  meno abbiente a
presentare  il  ricorso al Prefetto per la tutela dei propri diritti,
con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, non
saranno rifuse non solo le eventuali spese sostenute per l'assistenza
di un professionista, ma neppure quelle vive sopportate.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.  e  23,  legge 11 marzo 1953, n. 87,
solleva     la     questione     di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 204-bis,  comma  3, della legge n. 214/2003, nella parte in
cui impone l'obbligo di versare, a pena di inammissibilita', all'atto
del  deposito  del  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
    Sospende il presente giudizio n. 288 del ruolo generale dell'anno
2003;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Aulla, addi' 2 febbraio 2004
                     Il giudice di pace: Padula
04C0436