N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2004
Ordinanza emessa il 2 febbraio 2004 dal giudice di pace di Aulla nel procedimento civile vertente tra Lombardi Arturo e Prefettura di Massa Carrara - Polizia stradale Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra soggetti abbienti e non abbienti - Lesione del diritto di azione e di difesa - Richiamo alla sentenza n. 8/1993 della Corte costituzionale. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: codice della strada (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.15 del 14-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 29 dicembre 2003 al n. 288 del ruolo generale dell'anno 2003 e vertente tra: Lombardi Arturo residente in Lucca ed elettivamente domiciliato in Aulla, via Nazionale, 36 presso l'avv. Paolo Fraschini da cui e' rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto di citazione, opponente; Prefettura di Massa Carrara - Polizia stradale di Massa Carrara: opposta. L'opposizione riguarda il verbale di contestazione n. 815938 P redatto da agenti della Polizia stradale di Massa in data 30 ottobre 2003 per violazione dell'art. 173, commi 2 e 3, del c.d.s. (il conducente faceva uso durante la guida di apparecchio radio utilizzando il microfono). Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il menzionato ricorso sia stato depositato in cancelleria in data 29 dicembre 2003 senza il versamento in un libretto postale del deposito cauzionale pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. L'obbligo di tale versamento e' previsto, come e' noto, dall'art. 204-bis, comma 3, della legge n. 214/2003, in vigore dal 13 agosto 2003, che stabilisce: «All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita', una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente». Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis della legge n. 214/2003 non sia conforme alla Costituzione ed intende sollevare, come in effetti solleva, incidente di incostituzionalita', osservando che la eccepita incostituzionalita' della norma richiamata costituisce indubbio valore rilevante ai fini della decisione della causa de qua. Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis della legge n. 214/2003 conforme alla Costituzione, il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile, mentre qualora, per contro, si reputasse il predetto ricorso in contrasto con i principi costituzionali, la suddetta opposizione dovra' essere esaminata nel merito. M o t i v i A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione: appare evidente la violazione di tale articolo, atteso che l'obbligo di versare anticipatamente la meta' della sanzione prevista contrasta con il principio di eguaglianza perche' favorisce il cittadino le cui condizioni economiche consentono di versare immediatamente la cauzione e penalizza colui che si trova, come il ricorrente della presente causa, dipendente di una ditta di autotrasporti, in condizioni economiche opposte. In sostanza si creano «a fortiori» due categorie di cittadini in posizioni antitetiche: l'una provvista di tutela, l'altra, forse anche piu' numerosa per la continua erosione della capacita' reddituale, in condizioni di dover rinunciare all'esercizio dei propri diritti. Pertanto, la normativa in parola lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza. B) Violazione dell'art. 24 della Costituzione: le precedenti considerazioni sono tali da giustificare la censura anche dell'art. 24 Cost., atteso che tale norma, la quale espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, afferma che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ed il diritto di agire in giudizio non puo' essere limitato e di fatto condizionato dal pagamento di una cauzione. Cosi' come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 1993 - nel punto in cui ha ritenuto che, non essendo il mancato versamento di una imposta di bollo ostativo alla produzione in giudizio di documenti e difese scritte - parimenti non puo' essere pregiudicato il diritto di agire in giudizio dal deposito di una cauzione. Pertanto l'obbligo del versamento cauzionale per adire il servizio primario della giustizia contrasta con i principi contenuti nel sopra menzionato art. 24 della nostra Carta costituzionale, compromettendo inequivocabilmente il diritto di difesa e costringendo il ricorrente meno abbiente a presentare il ricorso al Prefetto per la tutela dei propri diritti, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, non saranno rifuse non solo le eventuali spese sostenute per l'assistenza di un professionista, ma neppure quelle vive sopportate.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, della legge n. 214/2003, nella parte in cui impone l'obbligo di versare, a pena di inammissibilita', all'atto del deposito del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente giudizio n. 288 del ruolo generale dell'anno 2003; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Aulla, addi' 2 febbraio 2004 Il giudice di pace: Padula 04C0436