N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2003
Ordinanza del 26 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 marzo 2004) emessa dal giudice di pace di Chieti nel procedimento penale a carico di Esposito Davide Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Mancata comunicazione all'imputato - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.15 del 14-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Esaminata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione per mancata comunicazione all'imputato delle conclusioni delle indagini preliminari rendendo in tal modo impossibile la difesa dell'imputato stesso, ritenuto che l'eccezione proposta non appare palesemente infondata, sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale che dovra' pronunciarsi sulla costituzionalita' o meno delle norme precitate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Chieti, addi' 26 marzo 2003 Il giudice di pace: Rossi 04C0437