N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2003

Ordinanza del 26 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11
marzo  2004)  emessa  dal  giudice di pace di Chieti nel procedimento
penale a carico di Esposito Davide

Processo  penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura
  delle  indagini  preliminari - Mancata comunicazione all'imputato -
  Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.15 del 14-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata   la   questione   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 15  del  d.lgs.  n. 274/2000 per violazione degli artt. 3 e
111  della  Costituzione per mancata comunicazione all'imputato delle
conclusioni   delle   indagini   preliminari  rendendo  in  tal  modo
impossibile  la difesa dell'imputato stesso, ritenuto che l'eccezione
proposta non appare palesemente infondata, sospende il procedimento e
dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale che
dovra'  pronunciarsi  sulla  costituzionalita'  o  meno  delle  norme
precitate.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Chieti, addi' 26 marzo 2003
                      Il giudice di pace: Rossi
04C0437