N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 marzo 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 marzo 2004 (della Provincia autonoma di Trento)

Assistenza  e  beneficenza  - Disposizioni per favorire l'accesso dei
  soggetti  disabili  agli strumenti informatici - Accessibilita' dei
  sistemi  informatici  -  Attribuzione  alle  regioni, alle province
  autonome  e  agli enti locali della vigilanza sull'attuazione della
  legge  in  questione  da  parte  dei  propri  uffici  -  Previsione
  dell'emanazione  di  regolamento  statale  di  attuazione diretto a
  definire  criteri  e  principi  operativi ed organizzativi generali
  nonche'  l'esercizio  di  poteri di controllo sulle amministrazioni
  interessate  all'applicazione della legge - Ricorso della Provincia
  autonoma  di  Trento  -  Sovrapposizione  della normativa statale a
  quella  provinciale  -  Denunciata lesione delle attribuzioni della
  Provincia   in   materia   di   base  allo  Statuto  -  Illegittima
  interferenza   di   norme   regolamentari  statali  in  materia  di
  competenza   provinciale   -  Dedotta  violazione  della  sfera  di
  competenza  separata e riservata della Provincia di Trento rispetto
  alle  fonti primarie ordinarie statali - Incidenza sui rapporti tra
  fonti  statali  e  fonti regionali, con violazione del principio di
  adeguamento  -  Violazione del principio di autonomia legislativa e
  regolamentare della Provincia.
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, artt. 7, comma 2 e 10.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10;   Statuto   della   Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.
  31 agosto 1972, n. 670) artt. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29; 9,
  nn. 2,  10  e 16; norme di attuazione dello Statuto, in particolare
  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
presidente  della  giunta  provinciale  pro  tempore, autorizzato con
deliberazione della giunta provinciale n. 596 del 12 marzo 2004 (all.
1),  rappresentata  e  difesa - come da procura speciale del 16 marzo
2004,  n. di  rep.  26040,  rogata  dalla  dott.ssa  Gianna Scopel in
qualita'  di  ufficiale  rogante  della  Provincia  stessa (all. 2) -
dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi
di  Roma,  con  domicilio  eletto  in Roma presso lo studio dell'avv.
Manzi, via Confalonieri, 5;

    Contro   il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per  la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli  articoli 7,
comma  2,  e  10  della  legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17
gennaio 2004, per violazione:
        dell'art. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, dell'art. 9, nn.
2  e 10, e dell'art. 16 del d.P.R. n. 670/1972 e delle relative norme
di attuazione;
        degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992;
        dell'art.  117  Cost.  e  dell'art.  10, legge costituzionale
n. 3/2001,
per i profili e nei modi di seguito illustrati.

                              F a t t o

    Le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano sono dotate di
potesta'  legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici
provinciali  e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1, statuto),
di  comunicazione  e  trasporti  di  interesse  provinciale  (art. 8,
n. 18),  di  assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a
mezzo   di   aziende  speciali  (art.  8,  n. 19),  di  assistenza  e
beneficenza  pubblica  (art. 8,  n. 25),  di  scuola materna (art. 8,
n. 26),  di assistenza scolastica (art. 8, n. 27), di addestramento e
formazione professionale (art. 8, n. 29).
    Inoltre  ad  esse  spetta  competenza  legislativa concorrente in
materia  di  istruzione  elementare  e secondaria (art. 9, n. 2) e di
igiene  e sanita' (art. 9, n. 10). In tutte queste materie, in virtu'
dell'art. 16,  statuto,  e  delle  relative  norme di attuazione (per
l'assistenza  pubblica,  v.  soprattutto  gli  artt.  1  e  7, d.P.R.
n. 469/1975),   le   Province   dispongono   anche   delle   potesta'
amministrative.
    Nell'esercizio  di  queste  competenze, la Provincia di Trento ha
adottato  prima  la  legge  28 maggio 1998, n. 6, Interventi a favore
dagli  anziani  e  delle  persone  non  autosufficienti  o  con gravi
disabilita',  e  poi  la  legge  provinciale 10 settembre 2003, n. 8,
Disposizioni  per l'attuazione delle politiche a favore dalle persone
in  situazione di handicap, dove, tra l'altro, si prevede il sostegno
di   «attivita'   progettuali  presentate  da  enti  gestori  di  cui
all'art. 10  della  legge  provinciale  n. 14  del  1991,  da comuni,
singoli  o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della
disabilita'    di    cui    alla    presente   lettera,   finalizzate
all'eliminazione  delle  barriere  di  comunicazione  per persone con
handicap   visivo,   uditivo  o  con  problemi  di  linguaggio  e  di
comunicabilita»  (art. 7, comma 3, lett. b), e si dispone che «i siti
web  della  Provincia,  dei  suoi  enti  funzionali  e delle societa'
controllate  o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere
accessibili  ai  cittadini  disabili, garantendo il livello minimo di
continuita'  alle  linee  guida  definite  a  livello  internazionale
nell'ambito  dell'iniziativa  per  il  web  accessibile del Consorzio
mondiale del web (W3C)» (art. 23, comma 1).
    In  questa  stessa  materia e' ora intervenuta la legge 9 gennaio
2004,  n. 4, recante Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili  agli  strumenti  informatici. L'art. 1 indica gli obiettivi
della  legge,  fissati nel riconoscimento e nella tutela del «diritto
di  ogni  persona  ad  accedere a tutte le fonti di informazione e ai
relativi  servizi,  ivi  compresi quelli che si articolano attraverso
gli strumenti informatici e telematici». In particolare, «e' tutelato
e  garantito  ...  il  diritto  di  accesso  ai servizi informatici e
telematici  della  pubblica  amministrazione e ai servizi di pubblica
utilita'   da  parte  delle  persone  disabili,  in  ottemperanza  al
principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione».
    In   concreto,   l'obiettivo   e'  l'accessibilita'  dei  sistemi
informatici,  cioe'  la  loro  «capacita'  ...  di  erogare servizi e
fornire  informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte
di  coloro  che  a  causa  di  disabilita'  necessitano di tecnologie
assistive  o  configurazioni particolari»; per «tecnologie assistive»
si  intendono  «gli  strumenti  e  le  soluzioni tecniche, hardware e
software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo
le  condizioni  di  svantaggio,  di  accedere  alle informazioni e ai
servizi erogati dai sistemi informatici» (art. 2).
    L'ambito  soggettivo di applicazione della legge e' rappresentato
da  tutte  le «pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell'art.
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165»,  dagli enti
pubblici  economici,  dalle aziende private concessionarie di servizi
pubblici, dalle aziende municipalizzate regionali e da altri soggetti
indicati dall'art. 3.
    L'art.  4  pone obblighi per l'accessibilita'. In base al comma 1
«nelle  procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per
l'acquisto  di  beni  e  per  la  fornitura di servizi informatici, i
requisiti  di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'art.
11  costituiscono  motivo  di  preferenza  a  parita'  di  ogni altra
condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della
destinazione  del  bene o del servizio», e «la mancata considerazione
dei  requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o
fornitura  di  servizi non accessibili e' adeguatamente motivata». Il
comma  3,  poi,  subordina  «la  concessione di contributi pubblici a
soggetti  privati  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  informatici
destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico
...  alla  rispondenza  di  tali  beni  e  servizi  ai  requisiti  di
accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 11». Dal comma 4
risulta  che  «i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  pongono  a
disposizione  del  dipendente  disabile  la strumentazione hardware e
software   e   la   tecnologia   assistiva  adeguata  alla  specifica
disabilita',  anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansione
effettivamente svolte».
    L'art.  5 si occupa dell'Accessibilita' degli strumenti didattici
e  formativi, stabilendo che «le disposizioni della presente legge si
applicano,  altresi',  al  materiale formativo e didattico utilizzato
nelle scuole di ogni ordine e grado».
    L'art.  7 definisce i compiti amministrativi della Presidenza del
Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie.
    Fra  i  compiti,  il  Dipartimento «indica i soggetti, pubblici o
privati,  che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati
dal decreto di cui all'art. 11, si sono anche meritoriamente distinti
per  l'impegno  nel  perseguire  le finalita' indicate dalla presente
legge»  (lett. c), «promuove, di concerto con il Ministero del lavoro
e   delle   politiche   sociali,  progetti,  iniziative  e  programmi
finalizzati  al  miglioramento  e  alla  diffusione  delle tecnologie
assistive  e  per l'accessibilita» (lett. d), «promuove, con le altre
amministrazioni  interessate,  sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione
tra   i   disabili  delle  tecnologie  assistive  e  degli  strumenti
informatici  dotati  di  configurazioni  particolari e al sostegno di
progetti  di  ricerca  nel  campo dell'innovazione tecnologica per la
vita  indipendente  e  le  pari opportunita' dei disabili» (lett. e),
«promuove,    di    concerto   con   i   Ministeri   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  per  i  beni  e  le attivita'
culturali,  iniziative  per  favorire  l'accessibilita'  delle  opere
multimediali,  anche  attraverso  specifici  progetti  di  ricerca  e
sperimentazione   con  il  coinvolgimento  delle  associazioni  delle
persone   disabili»   (lett.  g),  «definisce,  di  concerto  con  il
Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei   ministri,  gli  obiettivi  di  accessibilita'  delle  pubbliche
amministrazioni  nello  sviluppo  dei  sistemi  informatici,  nonche'
l'introduzione  delle  problematiche  relative all'accessibilita' nei
programmi di formazione del personale» (lett. h).
    Oltre  a  prevedere «compiti amministrativi» della Presidenza del
Consiglio,  l'art.  7  stabilisce  anche che «le regioni, le province
autonome  e  gli  enti  locali  vigilano sull'attuazione da parte dei
propri uffici delle disposizioni della presente legge» (comma 2).
    L'art. 8 interviene nella materia della formazione professionale,
statuendo  che  «le  amministrazioni  di  cui  all'art.  3,  comma 1,
nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  al  comma 4, dell'art. 7, del
decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, ... e nell'ambito delle
attivita'  per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti
di cui all'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3,  inseriscono  tra le materie di studio a carattere fondamentale
le   problematiche  relative  all'accessibilita'  e  alle  tecnologie
assistive»;  l'art.  7,  comma  4, d.lgs. n. 165/2001 prevede che «le
amministrazioni  pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale».  Inoltre,  l'art. 8,  legge  n. 4/2004  dispone  che  «la
formazione  professionale  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  con
tecnologie  accessibili»  (comma 2), e che «le amministrazioni di cui
all'art.  3,  comma 1, nell'ambito delle disponibilita' del bilancio,
predispongono      corsi      di      aggiornamento     professionale
sull'accessibilita» (comma 3).
    L'art.  9 della legge impugnata precisa che «l'inosservanza delle
disposizioni    della   presente   legge   comporta   responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli artt. 21 e
55  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali  responsabilita'  penali  e  civili  previste  dalle  norme
vigenti».
    L'art.  10  prevede l'emanazione di un regolamento governativo di
attuazione,  al  quale  e'  affidato  il  compito  di definire: «a) i
criteri   e   i  principi  operativi  e  organizzativi  generali  per
l'accessibilita';  ...  c)  i  controlli esercitabili sugli operatori
privati  che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle
proprie  applicazioni  informatiche;  d) i controlli esercitabili sui
soggetti  di  cui  all'art. 3, comma 1». Tale regolamento e' adottato
d'intesa con la Conferenza unificata.
    L'art.   11  dispone,  poi,  che  un  decreto  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie stabilisca «le linee guida recanti i
requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per l'accessibilita» e le
«metodologie  tecniche  per  la verifica dell'accessibilita' dei siti
Internet, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a
tale fine».
    Infine,  l'art. 12 precisa che «il regolamento di cui all'art. 10
e  il  decreto  di  cui  all'art. 11 sono emanati osservando le linee
guida  indicate  nelle  comunicazioni,  nelle raccomandazioni e nelle
direttive  sull'accessibilita'  dell'Unione  europea,  nonche'  nelle
normative  internazionalmente  riconosciute  e  tenendo  conto  degli
indirizzi   forniti   dagli   organismi  pubblici  e  privati,  anche
internazionali, operanti nel settore».
    In  linea generale, la Provincia naturalmente condivide l'intento
del  legislatore  statale di favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli  strumenti  informatici,  data  l'importanza sempre maggiore che
essi  hanno  nella  vita  moderna:  del  resto,  le leggi provinciali
n. 6/1998  e  n. 8/2003  gia' citate testimoniano l'importanza che il
legislatore provinciale ha dato e da' alla materia.
    La  ragione  della contestazione e' che la legge n. 4/2004 non si
limita  a porre nella materia nuove norme (idonee, qualora concretino
limiti  della  legislazione  provinciale, a far scattare l'obbligo di
adeguamento  ex  art. 2  d.lgs. n. 266/1992) ma ne dispone la diretta
applicabilita'  alla  Provincia,  facendo  sorgere  obblighi a carico
dell'amministrazione provinciale, attribuendo funzioni amministrative
a  organi statali e prevedendo per di piu' l'emanazione, nella stessa
materia, di un regolamento governativo.
    Di  fronte  a  questa alterazione dei principi costituzionali che
regolano  i  rapporti fra Stato e Province autonome si e' reso dunque
necessario proporre il presente ricorso.

                            D i r i t t o

    1.  -  Illegittimita'  dell'art. 7, comma 2, in quanto dispone la
diretta  applicabilita'  di  alcune  disposizioni della legge statale
alla Provincia.
    Gia'  dalla  premessa  risulta  che  la legge n. 4/2004 incide su
materie  di  competenza  provinciale,  tanto  e'  vero  che  essa  si
sovrappone a leggi provinciali pacificamente vigenti o non contestate
dal Governo.
    Le  materie sono, essenzialmente, quelle dell'assistenza sociale,
dell'ordinamento  degli  uffici  provinciali, dell'istruzione e della
formazione professionale. Peraltro, nel nuovo contesto costituzionale
non  occorrerebbe  neppure  indicare  materie elencate nello Statuto,
essendo  sufficiente  -  a  far  scattare  il regime di cui al d.lgs.
n. 266/1992  -  la  non  riconducibilita'  della  legge  alle materie
attribuite  alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, comma 2:
non   riconducibilita'  che  sembra  pacifica,  non  potendosi  certo
invocare l'art. 117, comma 2, lett. m).
    Nelle   materie   di  competenza  provinciale,  e'  noto  che  le
disposizioni  statali  non  si  applicano direttamente nelle province
autonome,  ma fanno solo sorgere l'obbligo di adeguamento delle leggi
provinciali  previgenti,  qualora  le  prime  costituiscano limite ai
sensi dello Statuto (art. 2 d.lgs. n. 266/1992).
    In  generale,  la  mancanza di una clausola di salvaguardia delle
competenze  provinciali  non  preclude  di per se' un'interpretazione
«conforme  a  Costituzione» di una legge statale. Nel caso di specie,
pero',  questa  interpretazione  e'  esclusa  dal gia' citato art. 7,
comma  2,  in  base  al quale «le regioni, le province autonome e gli
enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle
disposizioni  della  presente  legge» (enfasi aggiunta). Il tenore di
tale  disposizione  implica  necessariamente  la diretta applicazione
alla  Provincia  (e  agli enti pubblici para-provinciali) di tutte le
disposizioni  della  legge  che  siano  in  qualche modo rivolte alle
pubbliche  amministrazioni:  cioe',  in  particolare,  degli  artt. 4
(Obblighi  per  l'accessibilita),  5  (Accessibilita' degli strumenti
didattici    e    formativi),    7,    comma 1,   lett. h)   (Compiti
amministrativi), 8 (Formazione) e 9 (Responsabilita).
    Sennonche'  in  questi  termini  l'art. 7, comma 2, viola, per le
ragioni  esposte,  l'art. 2  d.lgs. n. 266/1992 e le norme statutarie
citate in epigrafe. Del resto, l'illegittimita' dell'art. 7, comma 2,
risulta  dalla  sua stessa formulazione, dato che esso prescrive alla
Provincia  un'attivita'  di  «vigilanza»  sull'attivita'  dei  propri
uffici,  attivita'  che  non  spetta certo allo Stato disciplinare in
materie di competenza provinciale.
    Inoltre,  l'art. 7,  comma 2, presuppone che operino anche per la
provincia  di Trento le norme di cui all'art. 7, comma 1, lettere c),
d)  e)  g),  che attribuiscono al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio funzioni amministrative
nella  materia  oggetto della legge, in violazione dell'art. 4 d.lgs.
n. 266/1992,  in  base  al quale «nelle materie di competenza propria
della  regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire
agli  organi  statali  funzioni  amministrative,  comprese  quelle di
vigilanza,  di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni
amministrative,  diverse  da  quelle  spettanti allo Stato secondo lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione» (comma 1).
    Tranne   quelle  di  cui  alla  lett. c),  poi,  questo  funzioni
consistono   nella   «promozione»   di   iniziative  e  finanziamenti
finalizzati  al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, in
violazione  dell'art. 4,  comma  3,  d.lgs.  n. 266/1992, secondo cui
«nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese
quelle  autonome,  e  gli  enti  dipendenti  dallo  Stato non possono
disporre   spese   ne'   concedere,  direttamente  o  indirettamente,
finanziamenti  o  contributi per attivita' nell'ambito del territorio
regionale o provinciale».
    Del   resto,   anche  per  le  Regioni  ordinarie  codesta  Corte
costituzionale  ha  precisato  che  interventi  finanziari diretti da
parte  dello  Stato  a  favore di privati sono ammessi solo in quanto
rivestano  carattere  «macroeconomico», migliorando la competitivita'
complessiva del sistema economico nazionale (sent. n. 14/2004): e non
e'  certo  questo  il  caso  degli  interventi  di cui alle impugnate
disposizioni.
    Le   lett.  d),  e)  e  g)  dell'art. 7,  comma 1,  dunque,  sono
incostituzionali  nella  parte  in  cui  legittimano  l'erogazione di
finanziamenti  statali  diretti  anziche'  trasferire le risorse alle
Regioni   e  Province  autonome  costituzionalmente  competenti,  con
vincolo,  per  la Provincia autonoma di Trento, ai soli «parametri» o
«quote  di  riparto»,  ai  sensi  dell'art. 5,  comma 2  e  3,  legge
n. 386/1989.
    2.  -  Illegittimita' dell'art. 10, comma 1, in quanto prevede un
regolamento governativo in materia di competenza provinciale.
    Come   gia'  accennato,  l'art. 10  prevede  l'emanazione  di  un
regolamento  governativo  di  attuazione,  al  quale  e'  affidato il
compito  di  definire:  «a)  i  criteri  e  i  principi  operativi  e
organizzativi  generali  per  l'accessibilita';  ... c)  i  controlli
esercitabili   sugli   operatori   privati   che   hanno   reso  nota
l'accessibilita'   dei  propri  siti  e  delle  proprio  applicazioni
informatiche;  d)  i  controlli  esercitabili  sui  soggetti  di  cui
all'art. 3,  comma  1».  Tale regolamento e' adottato d'intesa con la
Conferenza  unificata.  Anche  di  esso  si deve supporre l'immediata
applicabilita'  alla  Provincia  di  Trento, dato che e' volto a dare
attuazione a norme legislative immediatamente applicabili.
    L'adozione  di  regolamenti  statali  in  materia  di  competenza
regionale  (e  provinciale)  e'  sempre stata considerata illegittima
dalla  Corte  costituzionale  (salvo  il  caso  dell'attuazione degli
obblighi  comunitari,  in  presenza  di  certi requisiti: v. la sent.
n. 425/1999), gia' nel vigore del vecchio Titolo V della Costituzione
[come   risultava   anche   dall'art. 17,  comma  1,  lett. b)  legge
n. 400/1988]. In particolare, poi, per le Province autonome, l'art. 2
d.lgs.   n. 266/1992  limitava  chiaramente  alle  leggi  statali  la
possibilita'  di  intervenire  in  materie di competenza provinciale.
L'esclusione  dei  regolamenti  statali  nelle  materie  regionali e'
infine  stata  codificata  dall'art. 117, comma 6, Cost., applicabile
alle  autonomie speciali ex art. 10 legge cost. n. 3/2001. Dunque, la
previsione  di  un  regolamento  statale  in  materia  di  competenza
provinciale risulta palesemente illegittima.
    Ne'  la  previsione  dell'intesa puo' inficiare tale conclusione:
nel  caso  di  specie  non  viene  per nulla in gioco il principio di
sussidiarieta', ma, comunque, codesta Corte ha precisato che, «se ...
alla  legge  statale  e'  consentita l'organizzazione e la disciplina
delle funzioni amministrative assunte in sussidiarieta', va precisato
che  la  legge  stessa  non puo' spogliarsi della funzione regolativa
affidandola  a  fonti subordinate, neppure predeterminando i principi
che    orientino    l'esercizio    della    potesta'   regolamentare,
circoscrivendone  la discrezionalita» (sent. n. 303/2003, punto 7 del
Diritto).
                              P. Q. M.
    La  Provincia  autonoma  di  Trento,  come  sopra rappresentata e
difesa,
    Chiede  voglia  l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 10 della
legge  9 gennaio  2004,  n. 4,  per i motivi e profili illustrati nel
presente ricorso.
        Padova-Roma, addi' 16 marzo 2004
          Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi
04C0449