N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 marzo 2004 (della Provincia autonoma di Trento) Assistenza e beneficenza - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici - Accessibilita' dei sistemi informatici - Attribuzione alle regioni, alle province autonome e agli enti locali della vigilanza sull'attuazione della legge in questione da parte dei propri uffici - Previsione dell'emanazione di regolamento statale di attuazione diretto a definire criteri e principi operativi ed organizzativi generali nonche' l'esercizio di poteri di controllo sulle amministrazioni interessate all'applicazione della legge - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sovrapposizione della normativa statale a quella provinciale - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia in materia di base allo Statuto - Illegittima interferenza di norme regolamentari statali in materia di competenza provinciale - Dedotta violazione della sfera di competenza separata e riservata della Provincia di Trento rispetto alle fonti primarie ordinarie statali - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione del principio di adeguamento - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Provincia. - Legge 9 gennaio 2004, n. 4, artt. 7, comma 2 e 10. - Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) artt. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29; 9, nn. 2, 10 e 16; norme di attuazione dello Statuto, in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.(GU n.1001 del 3-6-2004 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 596 del 12 marzo 2004 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 16 marzo 2004, n. di rep. 26040, rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel in qualita' di ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2004, per violazione: dell'art. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, dell'art. 9, nn. 2 e 10, e dell'art. 16 del d.P.R. n. 670/1972 e delle relative norme di attuazione; degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992; dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono dotate di potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1, statuto), di comunicazione e trasporti di interesse provinciale (art. 8, n. 18), di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19), di assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, n. 25), di scuola materna (art. 8, n. 26), di assistenza scolastica (art. 8, n. 27), di addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29). Inoltre ad esse spetta competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2) e di igiene e sanita' (art. 9, n. 10). In tutte queste materie, in virtu' dell'art. 16, statuto, e delle relative norme di attuazione (per l'assistenza pubblica, v. soprattutto gli artt. 1 e 7, d.P.R. n. 469/1975), le Province dispongono anche delle potesta' amministrative. Nell'esercizio di queste competenze, la Provincia di Trento ha adottato prima la legge 28 maggio 1998, n. 6, Interventi a favore dagli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita', e poi la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore dalle persone in situazione di handicap, dove, tra l'altro, si prevede il sostegno di «attivita' progettuali presentate da enti gestori di cui all'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 1991, da comuni, singoli o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della disabilita' di cui alla presente lettera, finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo o con problemi di linguaggio e di comunicabilita» (art. 7, comma 3, lett. b), e si dispone che «i siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle societa' controllate o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di continuita' alle linee guida definite a livello internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C)» (art. 23, comma 1). In questa stessa materia e' ora intervenuta la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. L'art. 1 indica gli obiettivi della legge, fissati nel riconoscimento e nella tutela del «diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici». In particolare, «e' tutelato e garantito ... il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione». In concreto, l'obiettivo e' l'accessibilita' dei sistemi informatici, cioe' la loro «capacita' ... di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari»; per «tecnologie assistive» si intendono «gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici» (art. 2). L'ambito soggettivo di applicazione della legge e' rappresentato da tutte le «pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», dagli enti pubblici economici, dalle aziende private concessionarie di servizi pubblici, dalle aziende municipalizzate regionali e da altri soggetti indicati dall'art. 3. L'art. 4 pone obblighi per l'accessibilita'. In base al comma 1 «nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio», e «la mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata». Il comma 3, poi, subordina «la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico ... alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 11». Dal comma 4 risulta che «i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansione effettivamente svolte». L'art. 5 si occupa dell'Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi, stabilendo che «le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado». L'art. 7 definisce i compiti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Fra i compiti, il Dipartimento «indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'art. 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge» (lett. c), «promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita» (lett. d), «promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili» (lett. e), «promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, iniziative per favorire l'accessibilita' delle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili» (lett. g), «definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonche' l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilita' nei programmi di formazione del personale» (lett. h). Oltre a prevedere «compiti amministrativi» della Presidenza del Consiglio, l'art. 7 stabilisce anche che «le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge» (comma 2). L'art. 8 interviene nella materia della formazione professionale, statuendo che «le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4, dell'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ... e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilita' e alle tecnologie assistive»; l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 prevede che «le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale». Inoltre, l'art. 8, legge n. 4/2004 dispone che «la formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili» (comma 2), e che «le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' del bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilita» (comma 3). L'art. 9 della legge impugnata precisa che «l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti». L'art. 10 prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, al quale e' affidato il compito di definire: «a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita'; ... c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1». Tale regolamento e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata. L'art. 11 dispone, poi, che un decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie stabilisca «le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita» e le «metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti Internet, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine». Infine, l'art. 12 precisa che «il regolamento di cui all'art. 10 e il decreto di cui all'art. 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione europea, nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore». In linea generale, la Provincia naturalmente condivide l'intento del legislatore statale di favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, data l'importanza sempre maggiore che essi hanno nella vita moderna: del resto, le leggi provinciali n. 6/1998 e n. 8/2003 gia' citate testimoniano l'importanza che il legislatore provinciale ha dato e da' alla materia. La ragione della contestazione e' che la legge n. 4/2004 non si limita a porre nella materia nuove norme (idonee, qualora concretino limiti della legislazione provinciale, a far scattare l'obbligo di adeguamento ex art. 2 d.lgs. n. 266/1992) ma ne dispone la diretta applicabilita' alla Provincia, facendo sorgere obblighi a carico dell'amministrazione provinciale, attribuendo funzioni amministrative a organi statali e prevedendo per di piu' l'emanazione, nella stessa materia, di un regolamento governativo. Di fronte a questa alterazione dei principi costituzionali che regolano i rapporti fra Stato e Province autonome si e' reso dunque necessario proporre il presente ricorso. D i r i t t o 1. - Illegittimita' dell'art. 7, comma 2, in quanto dispone la diretta applicabilita' di alcune disposizioni della legge statale alla Provincia. Gia' dalla premessa risulta che la legge n. 4/2004 incide su materie di competenza provinciale, tanto e' vero che essa si sovrappone a leggi provinciali pacificamente vigenti o non contestate dal Governo. Le materie sono, essenzialmente, quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'istruzione e della formazione professionale. Peraltro, nel nuovo contesto costituzionale non occorrerebbe neppure indicare materie elencate nello Statuto, essendo sufficiente - a far scattare il regime di cui al d.lgs. n. 266/1992 - la non riconducibilita' della legge alle materie attribuite alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, comma 2: non riconducibilita' che sembra pacifica, non potendosi certo invocare l'art. 117, comma 2, lett. m). Nelle materie di competenza provinciale, e' noto che le disposizioni statali non si applicano direttamente nelle province autonome, ma fanno solo sorgere l'obbligo di adeguamento delle leggi provinciali previgenti, qualora le prime costituiscano limite ai sensi dello Statuto (art. 2 d.lgs. n. 266/1992). In generale, la mancanza di una clausola di salvaguardia delle competenze provinciali non preclude di per se' un'interpretazione «conforme a Costituzione» di una legge statale. Nel caso di specie, pero', questa interpretazione e' esclusa dal gia' citato art. 7, comma 2, in base al quale «le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge» (enfasi aggiunta). Il tenore di tale disposizione implica necessariamente la diretta applicazione alla Provincia (e agli enti pubblici para-provinciali) di tutte le disposizioni della legge che siano in qualche modo rivolte alle pubbliche amministrazioni: cioe', in particolare, degli artt. 4 (Obblighi per l'accessibilita), 5 (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi), 7, comma 1, lett. h) (Compiti amministrativi), 8 (Formazione) e 9 (Responsabilita). Sennonche' in questi termini l'art. 7, comma 2, viola, per le ragioni esposte, l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 e le norme statutarie citate in epigrafe. Del resto, l'illegittimita' dell'art. 7, comma 2, risulta dalla sua stessa formulazione, dato che esso prescrive alla Provincia un'attivita' di «vigilanza» sull'attivita' dei propri uffici, attivita' che non spetta certo allo Stato disciplinare in materie di competenza provinciale. Inoltre, l'art. 7, comma 2, presuppone che operino anche per la provincia di Trento le norme di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), d) e) g), che attribuiscono al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio funzioni amministrative nella materia oggetto della legge, in violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 266/1992, in base al quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione» (comma 1). Tranne quelle di cui alla lett. c), poi, questo funzioni consistono nella «promozione» di iniziative e finanziamenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, in violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 266/1992, secondo cui «nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale». Del resto, anche per le Regioni ordinarie codesta Corte costituzionale ha precisato che interventi finanziari diretti da parte dello Stato a favore di privati sono ammessi solo in quanto rivestano carattere «macroeconomico», migliorando la competitivita' complessiva del sistema economico nazionale (sent. n. 14/2004): e non e' certo questo il caso degli interventi di cui alle impugnate disposizioni. Le lett. d), e) e g) dell'art. 7, comma 1, dunque, sono incostituzionali nella parte in cui legittimano l'erogazione di finanziamenti statali diretti anziche' trasferire le risorse alle Regioni e Province autonome costituzionalmente competenti, con vincolo, per la Provincia autonoma di Trento, ai soli «parametri» o «quote di riparto», ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, legge n. 386/1989. 2. - Illegittimita' dell'art. 10, comma 1, in quanto prevede un regolamento governativo in materia di competenza provinciale. Come gia' accennato, l'art. 10 prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, al quale e' affidato il compito di definire: «a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita'; ... c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprio applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1». Tale regolamento e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Anche di esso si deve supporre l'immediata applicabilita' alla Provincia di Trento, dato che e' volto a dare attuazione a norme legislative immediatamente applicabili. L'adozione di regolamenti statali in materia di competenza regionale (e provinciale) e' sempre stata considerata illegittima dalla Corte costituzionale (salvo il caso dell'attuazione degli obblighi comunitari, in presenza di certi requisiti: v. la sent. n. 425/1999), gia' nel vigore del vecchio Titolo V della Costituzione [come risultava anche dall'art. 17, comma 1, lett. b) legge n. 400/1988]. In particolare, poi, per le Province autonome, l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 limitava chiaramente alle leggi statali la possibilita' di intervenire in materie di competenza provinciale. L'esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali e' infine stata codificata dall'art. 117, comma 6, Cost., applicabile alle autonomie speciali ex art. 10 legge cost. n. 3/2001. Dunque, la previsione di un regolamento statale in materia di competenza provinciale risulta palesemente illegittima. Ne' la previsione dell'intesa puo' inficiare tale conclusione: nel caso di specie non viene per nulla in gioco il principio di sussidiarieta', ma, comunque, codesta Corte ha precisato che, «se ... alla legge statale e' consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarieta', va precisato che la legge stessa non puo' spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che orientino l'esercizio della potesta' regolamentare, circoscrivendone la discrezionalita» (sent. n. 303/2003, punto 7 del Diritto).
P. Q. M. La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per i motivi e profili illustrati nel presente ricorso. Padova-Roma, addi' 16 marzo 2004 Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 04C0449