N. 289 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  29  ottobre  2003  dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Dragan Ion

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Reato di trattenimento nel
  territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento,
  entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto
  obbligatorio  in  flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria
  di  un  potere  autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto
  alla  autorita' giudiziaria - Disparita' di trattamento rispetto ad
  ipotesi  di  reato  analoghe  o  piu' gravi - Carenza del requisito
  della  necessita'  ed urgenza per l'adozione da parte della polizia
  giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla
  liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.16 del 21-4-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Dragan  Ion,  nato a Bumbesti ..... (Romania) il 13 febbraio 1970
e' stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14,
comma  5-ter,  in  relazione all'art. 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998,
come  modificato  dalla  legge n. 189/2002, in data 28 ottobre 2003 e
presentato  all'udienza  del  29  ottobre  2003  per  il  giudizio di
convalida, venendogli contestato di essersi trattenuto nel territorio
dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal Questore di
Milano in data 17 aprile 2003.
    In  sede  di  udienza  di convalida il p.m. chiedeva la convalida
dell'arresto,   mentre   il   difensore   eccepiva   l'illegittimita'
costituzionale  della  norma  per violazione degli artt. 13 e 3 della
Costituzione, opponendosi alla convalida.
    Invero  non  si  puo'  non  rilevare  come  appaia ravvisabile un
contrasto  tra l'art. 14, comma 5-quinquies, e gli artt. 13 e 3 della
Costituzione.
    Preliminarmente, giova evidenziare, sul punto che gia' in passato
il  giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto
il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei
casi  legittimanti  l'arresto  obbligatorio  in  flagranza (cfr. ord.
Corte cost. n. 92/260).
    Nel merito:
        il contrasto con l'art. 13 appare sorgere, laddove tale norma
statuisce  che «la liberta' personale e' inviolabile», prevedendo che
solo  «in  casi  di  necessita' e urgenza ... l'autorita' di pubblica
sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti provvisori ...» di carattere
restrittivo  della  liberta'  personale  da sottoporsi al giudizio di
convalida.
    Si   osserva,   infatti,   come   la  norma  in  esame  introduca
nell'ordinamento  un'ipotesi  di  arresto  in  flagranza per un reato
contravvenzionale  che  appare  del  tutto  eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia  (cfr.  le  ipotesi di cui agli
artt. 380  e  381  c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilita' di
intervento  coercitivo  «d'urgenza»  ad una situazione di fatto dallo
stesso  legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto
a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge;
    Si  evidenzia, inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie
di  reato  in parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare,
ed invero se il comma terzo dell'art. 13 Cost. viene a configurare il
potere  di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia
come  una  forma  eccezionale  di  anticipazione  dell'intervento del
giudice,  nella fattispecie in questione sembra, invece, configurarsi
un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di polizia di un
autonomo   potere   di   coercizione   (consistente   nella  concreta
possibilita'  di imporre una limitazione della liberta' personale per
un  periodo  che  arriva  sino  alle  48  ore), che se e' vero che e'
soggetto al controllo successivo dell'autorita' giudiziaria, tuttavia
non  trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto
dalla  legge  in  capo  al  giudice  (unico  soggetto  cui  e' invece
riconosciuto  dalla  Carta costituzionale il potere di incidere sulla
liberta' delle persone).
    In  relazione  poi  alla specifica situazione di «obbligatorieta»
dell'arresto,  va  segnalata l'evidente disparita' di trattamento che
viene  a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui
all'art. 13,  comma  13-ter,  della medesima legge, in cui si prevede
una   ipotesi   di   arresto   meramente  facoltativo  (e  come  tale
assoggettata   ad   una   piu'   complessa   valutazione,   ai  sensi
dell'art. 381,  comma  4,  c.p.p.  gia'  da  parte delle autorita' di
polizia  procedenti)  sia  all'ipotesi  di cui all'art. 13, comma 13,
sostanzialmente  analoga  a  quella  qui  in  esame,  sia addirittura
all'ipotesi   di  cui  all'art. 13,  comma  13-bis,  sanzionata  come
delitto,  con  una  pena da uno a quattro anni di reclusione e per la
quale  parrebbe quindi anche prevista la possibilita' di applicazione
di  misure  cautelari:  pertanto anche per questo aspetto la norma in
esame  non  appare  rispettosa  dei  limiti della stretta «necessita»
previsti dall'art. 13, comma terzo, Cost.
    Alla  luce  delle  argomentazioni  teste'  esposte ritiene questo
giudice  che  sussistano  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale
della  norma  in  esame  e  che  da  cio'  consegua  la necessita' di
sospensione  del  procedimento in oggetto per sottoporre la questione
al giudice delle leggi.
    La  necessita'  di  sospensione  del procedimento impone comunque
l'immediata  remissione  in  liberta'  dell'indagato  in  assenza  di
adeguato titolo detentivo.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies, legge
n. 289/2002 nella parte in cui prevede per il reato previsto al comma
5-ter,  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato,  per violazione degli
artt. 3 e 13, comma terzo, della Costituzione.
    Dispone l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per
altra causa.
    Sospende  il presente procedimento e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
        Milano, addi' 29 ottobre 2003
                        Il giudice: Bernante
04C0467