N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 1° dicembre 2003 dal giudice di pace di Trebisacce nel procedimento civile vertente tra Marino Jennifer e Comando Carabinieri di Roseto Capo Spulico Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione di ordine economico-sociale limitativa di fatto della liberta' e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di agire e difendersi in giudizio. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.16 del 21-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 801/C/03 del ruolo generale, promosso con ricorso depositato/pervenuto in cancelleria il 12 novembre 2003 tra Marino Jennifer da Amendolara, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Barletta per mandato a margine del ricorso introduttivo con domicilio in Amendolara, via Nazionale n. 23 e Comando Carabinieri di Roseto Capo Spulico; Oggetto: Opposizione a verbale d'infrazione al codice della strada. F a t t o Con ricorso del 12 novembre 2003, depositato in pari data, Marino Jennifer chiedeva a questo Ufficio di volere dichiarare l'annullamento della violazione amministrativa di cui al verbale n. 140339618 elevato il 19 luglio 2003 dai Carabinieri di Rosato Capo Spulico in ordine alla violazione dell'art. 148, commi 2 e 15, codice della strada, per la sanzione di euro 89,63 perche' alla guida di ciclomotore effettuava manovra di sorpasso di altro veicolo nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale. Deduceva a sostegno la ricorrente di essere stata, al contrario, urtata dalla detta autovettura in un primo momento ferma che, con immediata manovra e senza alcuna segnalazione, praticava svolta a sinistra cosi' tamponando il ciclomotore. Concludeva, quindi, eccependo la mancanza di fondamento della contestazione e l'annullamento dell'opposto verbale. Dall'esame degli atti e dalla documentazione allegata, rileva il giudice che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza il versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore cosi' come previsto dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. Tale omissione, conformemente al disposto del citato articolo, determinerebbe l'inammissibilita' del ricorso a seguito di provvedimento che, all'esito del preliminare controllo in ordine all'effettivo versamento, il giudice di pace dovrebbe adottare d'ufficio. La citata legge, pubblicata in supplemento odinario alla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 12 agosto 2003, e' entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poiche' il ricorso e' stato depositato in cancelleria di questo ufficio in data 12 novembre 2003, lo stesso e' soggetto alla nuova disciplina legislativa. Senonche', ritiene il giudice, di ravvisare la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 204-bis del decreto n. 285/1992 cosi' come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214, ritenendo sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale del citato articolo nella parte in cui (comma tre) prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» sottoponendo l'ammissibilita' del medesimo al versamento della detta cauzione, per i motivi e nei termini che seguono. Sulla rilevanza della questione. Nel caso che ci occupa, il collegamento giuridico tra la res judicanda e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente. Invero, ove si ritenesse l'art. 204-bis conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove si decidesse che il predetto disposto sarebbe in contrasto con le norme costituzionali, la violazione esaminata nel merito. Sulla non manifesta infondatezza. Violazione artt. 2 e 3 della Costituzione. La normativa in esame, secondo il giudice di pace adito, lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione in quanto pone i soggetti aventi diverso status economico su di un piano di disuguaglianza permettendo solo al soggetto facoltoso, quindi in grado di pagare una cauzione addirittura doppia rispetto a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di potere tutelare i propri diritti proponendo appunto ricorso al giudice di pace. Ne' e' sostenibile, al contrario, la tesi che al soggetto piu' debole (economicamente) sarebbe comunque consentito presentare ricorso al prefetto ove la procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia in quanto cio' evidenzierebbe, ancora di piu', come il ricorso al giudice di pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente a soggetti facoltosi sia in quanto la scelta della sede ove tutelare i propri diritti distinguerebbe o discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza degli stessi e ledendo altresi' il disposto costituzionale di cui all'art. 2. Del tutto evidente appare la censura d'incostituzionalita' che si ravvisa nelle norme citate in quanto l'art. 3 della Costituzione prevede che compito della Repubblica e' rimuovere ostacoli di ordine economico o sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Violazione art. 24 della Costituzione. Proprio l'ostacolo creato dal legislatore con le norme descritte che impone il versamento di una cauzione per potere adire il giudice di pace, contrasta anche con l'art. 24 della Costituzione, il quale espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed aggiunge che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Le esposte considerazioni sono tali da giustificare detta censura posto che la norma incriminata, come la Corte costituzionale ha riconosciuto in piu' riprese in altre fattispecie simili, n. 522/2002 - 7/1999 - 111/1971 - 157/1969, lede o limita fortemente il diritto di agire in giudizio, diritto che e' garantito a tutti i cittadini allo scopo di assicurare l'uguaglianza di fatto dei medesimi in ordine alla possibilita' di ottenere tutela giurisdizionale. Il fondamentale diritta alla difesa infatti non puo' essere condizionato al pagamento di una somma di denaro: la cauzione per accedere ad un servizio primario come quello della giustizia non e' nei principi costituzionali.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 2, 3, 24 della Costituzione, dell'art. 204-bis, comma 3, legge n. 214/2003, nella parte in cui impone l'obbligo di versare, a pena di inammissibilita', una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Sospende il giudizio n. 801/2003 e dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Trebisacce, addi' 25 novembre 2003. Il giudice di pace: Romano 04C0471