N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2003
Ordinanza del 26 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 marzo 2004) emessa dal giudice di pace di Cesena nel procedimento civile vertente tra Cuomo Augusto e prefettura di Forli' e Cesena Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Modalita' di deposito del ricorso - Possibilita' di utilizzo del servizio postale - Esclusione (in base all'interpretazione consolidata della Corte di cassazione) - Disparita' di trattamento in danno dei cittadini residenti in luogo diverso dal foro dell'opposizione - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Invocata estensione della ratio della sentenza n. 520/2002 della Corte costituzionale (relativa alla disciplina del processo tributario). - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.16 del 21-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa promossa da Cuomo Augusto contro prefettura di Forli' e Cesena in persona del prefetto pro tempore, r.g. 765/2003, ha emesso la seguente ordinanza. In fatto Con ricorso depositato a mezzo del servizio postale presso la cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Cesena in data 21 luglio 2003, il sig. Augusto Cuomo, stando in giudizio personalmente, presentava opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 avverso il verbale di contestazione n. ATX0000035414, relativo alla violazione dell'art. 142 del c.ds. avvenuta in data 13 febbraio 2003 mentre il ricorrente era alla giuda della autovettura tg BD758LV di sua proprieta'. Ritenuto che sussistano profili di incostituzionalita' dell'art. 22 della legge n. 689/1981 rispetto gli art. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, questo giudice solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma sopra richiamata per i motivi che qui di seguito si espongono. In diritto In base all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, l'art. 22 della legge n. 689/1981 viene interpretata nel senso di ritenere inammissibile il deposito dei ricorsi a mezzo del servizio postale. Infatti, la Corte di cassazione con una giurisprudenza costante (Cass. SU 1988, n. 4130; Cass. civ. sez. I, 25 luglio 1997, n. 6968; Cass. civ. sez. I, 18 marzo 1999, n. 2450; Cass. civ. sez. III, 30 agosto 1999, n. 9122 e Cass. civ. sez. III, 8 novembre 1999, n. 12438) ha sempre ritenuto inammissibile il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 a mezzo del servizio postale; cio' sulla base dell'assunto che il deposito degli atti a mezzo del servizio postale sia possibile solo quando una norma specifica dell'ordinamento giuridico lo ammetta, cosi' come, ad esempio, avviene nell'ipotesi prevista dall'art. 134 disp. att. c.p.c.; norma, pero', ritenuta non suscettibile di applicazione analogica. Il giudice di legittimita' rileva, inoltre, come il deposito in cancelleria costituisca il mezzo normale e necessario affinche' l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/281 possa considerarsi come proposta. Senza, peraltro, che possa ritenersi applicabile la particolare forma di sanatoria prevista dall'art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 8 novembre 1999, n. 12438). Ora, risulta evidente, perquanto qui di interesse rispetto alla sussistenza del requisito della rilevanza della presente questione di legittimita' costituzionale, come questo giudice, sulla scorta del richiamato indirizzo della Corte suprema, non avrebbe altra scelta che dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal sig. Augusto Cuomo. Per quanto, invece, attiene al requisito della non manifesta infondatezza, ad avviso di questo giudice, tale orientamento del giudice di legittimita' risulta essere in contrasto con il dettato costituzionale sotto un duplice profilo: a) In primo luogo appare contrastare con l'art. 3 Cost., in quanto crea una disparita' di trattamento tra i cittadini residenti nel luogo ove ha sede il giudice competente a pronunciarsi sulle opposizioni proposte ai sensi della legge n. 689/1981 ed i cittadini residenti in comuni diversi; questi ultimi, infatti, risultano cosi' essere sottoposti a disagi non giustificati da alcuna ragionevole esigenza. Questa disparita' di trattamento e' resa ancora piu' evidente dal fatto che, in base alla lettera dell'art. 23 della legge sopra richiamata, la parte opponente non ha l'obbligo di farsi assistere da un difensore tecnico, potendo stare in giudizio personalmente. b) In secondo luogo, l'art. 22 della legge n. 689/1981, come interpretato dalla Corte di cassazione, risulta violare anche l'art. 24 Cost.. Tale interpretazione, infatti, pare frapporre un ostacolo all'accesso alla giustizia non giustificato da alcun interesse pubblico; questo ostacolo e' costituito dal fatto che il cittadino residente in comuni diversi dal luogo in cui ha sede il giudice, si deve recare personalmente presso la cancelleria del giudice competente per il deposito del ricorso. In questa sede bisogna ricordare come la Corte costituzionale ha piu' volte stabilito che le norme che conducono al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, ivi incluso le norme che prevedono oneri o modalita' tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale, incorrono nella sanzione di incostituzionalita' (Corte cost. sentenze n. 80 del 1966 e n. 63 del 1977). Ad avviso di questo giudice, considerata la semplicita' e snellezza delle forme caratterizzanti la procedura prevista dalla legge n. 689/1981, l'inammissibilita' del deposito del ricorso a mezzo del servizio postale ha l'effetto di rendere eccessivamente difficile la possibilita' di ricevere una tutela giurisdizionale effettiva, per un cittadino non residente nel luogo dove abbia sede il giudice competente. Occorre a questo punto ricordare che gia' la stessa Corte costituzionale si era occupata della presente questione con la sentenza 17 giugno 1996, n. 199, ma aveva ritenuto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata. La motivazione era basata sul fatto che il giudice a quo richiedeva alla Corte di valutare non solo la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore in relazione alla modalita' del deposito, ma anche di adottare una nuova forma di deposito del ricorso attraverso l'indicazione specifica di modalita' ed effetti del mezzo di trasmissione prescelto. A tale riguardo, la stessa Corte aveva ritenuto: «inammissibile la questione quando sia dirette ad ottenere una sentenza di tipo additivo che, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata miri ad introdurre un determinato modello normativo a fronte di una pluralita' di scelte, invadendo cosi' la sfera riservata alla discrezionalita' del legislatore». La posizione assunta dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra richiamata deve essere riveduta alla luce della sentenza della stessa Corte n. 520 del 2002, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 22 del d.lgs. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario, proprio nella parte in cui non consente per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale. In tale pronuncia il giudice costituzionale rileva che appare irragionevole escludere l'ammissibilita' dei deposito del ricorso introduttivo a mezzo del servizio postale, proprio in considerazione della semplicita' della struttura del processo tributario. Ora, se si compara la struttura del processo tributario con quello disciplinato dalla legge n. 689/1981, quest'ultimo risulta avere una struttura assai piu' semplice ed essere caratterizzato da una assai piu' elevata snellezza di forma. Si consideri, in primo luogo, che nel processo tributario il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente solamente per le controversie fino a Euro 2.582,28, quindi per la maggior parte delle cause necessitera' di assistenza tecnica. Invece, nel processo disciplinato dalla legge n. 689/1981 l'opponente puo' stare in giudizio personalmente senza alcuna limitazione in ordina al valore della controversia. Basti considerare, inoltre, le modalita' di introduzione del giudizio, assai piu' complesse ed articolate nel processo tributario e di estrema semplicita' nel processo ex legge n. 689/1981, nel quale il ricorrente, in sostanza, si limita a depositare il ricorso, provvedendo a tutto il resto la cancelleria. Ed ancora, nel processo tributario la trattazione avviene, di regola, davanti al collegio ed il dispositivo della sentenza viene comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito (artt. 33 e 37 d.lgs. 54671992. Nel rito previsto dalla legge n. 689/1981, invece, l'intero giudizio si svolge, sempre e solo, davanti al giudice monocratico, il quale da' lettura immediata del dispositivo della sentenza, non appena le parti hanno precisato le proprie conclusioni (art. 23, legge n. 689/1981), ed a volte puo' anche, addirittura, procedere all'immediata lettura dell'intera sentenza (cfr. art. 23, comma 8, legge n. 689/1981). Inoltre il giudice del processo ex legge n. 689/1981, c.d. giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, puo' disporre anche d'Ufficio dei mezzi di prova (art. 23, comma 6). A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede poi l'ufficio, (art. 23, comma 9, legge n. 689/1981). Da tali elementi non puo' non desumersi come il rito disciplinato dalla legge n. 689/1981, sia stato concepito dal legislatore come uno strumento processuale dove la semplicita' delle forme e la rapidita' ne costituiscono i requisiti salienti; dove l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale e' facilitato ai massimi livelli, in considerazione, evidentemente, dei rapporti sostanziali azionabili: si pensi solo che il processo ex legge n. 689/1981 ha per oggetto principale o, comunque, di gran lunga, prevalente, le opposizioni alle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada; la frequenza di queste ultime, assai piu' rilevante rispetto a controversie di natura tributaria, conferma e giustifica, anche da un punto di vista sostanziale, la maggiore semplicita' del processo di opposizione alle sanzioni amministrative, rispetto a quello tributario. Per riassumere, ad avviso di questo giudice, quindi, se la Corte costituzionale e' giunta alle conclusioni di cui alla citata sentenza n. 520 del 2002, per quanto concerne il processo tributario, a maggiore ragione simili conclusioni dovranno valere per il processo disciplinato dalla legge n. 689/1981 sopra richiamata.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689/1991 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ammette il deposito del ricorso in cancelleria anche a mezzo del servizio postale. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Sospende il processo e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cesena, addi' 23 luglio 2003 Il giudice di pace: Giorgi 04C0473