N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2004

Ordinanza emessa il 5 febbraio 2004 dal Magistrato di sorveglianza di
Foggia sull'istanza proposta da Ancler Vito

Ordinamento  penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
  della  parte  finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio
  delle  persone  condannate  che abbiano subito la revoca, per fatto
  colpevole,   di   una   misura   alternativa   alla   detenzione  -
  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto ai condannati
  ammessi  alle  misure  alternative  alla detenzione (per i quali la
  sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalita'
  rieducativa della pena.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
(GU n.16 del 21-4-2004 )
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di  concessione del beneficio della sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge  n. 207/03  proposta  da  Ancler  Vito, n. a Trani (Bari) il 24
settembre  1970,  det.  presso  la  C.R.  di  S. Severo, ha emesso la
seguente ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    Con ordinanza 8 giugno 2001, il Tribunale di sorveglianza di Bari
concedeva  ad  Ancler  Vito,  in  epigrafe  generalizzato,  la misura
alternativa  della  semiliberta';  in  data  4  agosto 2001, l'Ancler
faceva  rientro  nella  sua  casa  circondariale di Trani in stato di
ubriachezza,  ed alle ore 21,30 del 6 agosto 2001 (e dunque ben oltre
l'orario  di rientro in istituto) veniva sorpreso dalla P.S. di Trani
alla  guida  di  un'autovettura  in  stato di ebbrezza alcolica e con
patente  di  guida  scaduta. In considerazione di dette condotte, con
ordinanza  del  4 settembre 2001 il Tribunale di sorveglianza di Bari
revocava all'Ancler la misura della semiliberta'.
    Dal  6  giugno  2003,  l'Ancler  e' ininterrottamente detenuto in
espiazione della pena unificata con provvedimento di cumulo emesso in
data  27 maggio 2003 dal p.m di Trani, con scadenza pena fissata al 6
maggio 2005.

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita' costituzionale.
    L'art. 1,  comma 3, lett. d), della legge n. 207/03 esclude dalla
concessione  del  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
«siano  state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla  detenzione:
espressione  francamente  ambigua,  poiche'  non e' affatto chiaro se
essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi - e si
trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza
di  sospensione  condizionata  ex  legge  n. 207/03  ovvero  anche  i
condannati  che,  dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa
alla  detenzione,  ne abbiano successivamente subito la revoca (e' il
caso dell'Ancler che, ammesso con ordinanza in data 8 giugno 2001 del
Tribunale  di sorveglianza di Bari alla misura della semiliberta', di
li' a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza di
quel  Tribunale  in  data  4  settembre  2001, il 17 novembre 2003 ha
presentato,   in   relazione   alla  medesima  condanna,  istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena detentiva).
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/03, a
mente  del  quale  «le disposizioni della presente legge si applicano
nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della
medesima» (in effetti l'Ancler, per effetto della citata ordinanza in
data  4  settembre  2001 del Tribunale di sorveglianza di Bari, il 22
agosto  2003  - data di entrata in vigore della legge - era «in stato
di  detenzione»),  poiche' esso sembra avere solo il valore di «norma
di  chiusura»,  destinata  ad  individuare  il criterio temporale per
l'applicazione  del  beneficio  di nuova istituzione, ma non anche di
individuare  le  condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per
la  concessione  o il diniego del beneficio, che sono invece previste
dall'art. 1  della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo
articolo  prevede  appunto,  tra le condizioni ostative, l'ammissione
del  condannato  ad  una  misura  alternativa alla detenzione, ma non
anche  l'attualita'  di  tale  condizione:  pertanto,  la  condizione
ostativa  ben  potrebbe  ritenersi  integrata anche nei confronti dei
condannati   che,   successivamente   all'ammissione  ad  una  misura
alternativa, ne abbiano subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non  abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso
dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della parte finale
della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il  beneficio  de  quo). Tale
interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale
principio   e'   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero',
che  nel  caso  in  esame  la condizione del condannato cui sia stata
revocata  una  misura  alternativa  e'  si' diversa, ma senz'altro in
senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della pena sancito dall'art. 27, comma terzo,
della Costituzione].
    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative
alla  concessione  del  beneficio  introdotto  dalla legge n. 207/03,
delle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 58-quater della legge
n. 354/1975  [che  vieta,  nel  caso  di  revoca  di una delle misure
alternative (ai sensi degli articoli 47 comma 11, 47-ter comma 6 e 51
comma  1, della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale  un  sistema che, a fronte di determinati comportamenti del
condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici
penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni
piuttosto  restrittive  della  liberta' personale, come la detenzione
domiciliare  e  la  semiliberta),  ma  nel  contempo gli riconosca il
diritto  di  ottenerne  immediatamente  un  altro piu' favorevole (le
prescrizioni  inerenti  alla sospensione condizionata, assimilabili a
quelle  dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di
quelle  inerenti  alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e
per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di uguaglianza e di
finalita'  rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente
la  concessione  al  condannato  resosi responsabile di trasgressioni
agli  obblighi  o addirittura di reati in corso di misura alternativa
(cioe'   ad  un  soggetto  rivelatosi  per  facta  concludentia  poco
affidabile  e  non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un
beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato
che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso
violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett.
d), della legge n. 207/2003, nella parte in cui consente l'ammissione
al  beneficio  della  sospensione  condizionata dell'esecuzione della
parte  finale  della  pena  detentiva  in  favore  dei condannati che
precedentemente  abbiano  subito  la  revoca,  per fatto colpevole (e
cioe'  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della  legge n. 354/1975), di una
misura alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.
                              P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 3,  lett.  d) della
legge  n. 207/03, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione,   nella   parte   in  cui  consente  l'ammissione  alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l'istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena detentiva proposta da Ancler Vito, s.m.g. in relazione alla pena
unificata  con  provvedimento di cumulo emesso in data 27 maggio 2003
dal p.m. di Trani;
    Riserva  la definizione del predetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Foggia, addi' 29 gennaio 2004
              Il magistrato di sorveglianza: D'Addetta
04C0478