N. 305 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2004

Ordinanza emessa il 14 gennaio 2004 dal giudice di pace di Montagnana
nel procedimento penale a carico di Stopazzolo Lucio ed altro

Processo  penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura
  delle  indagini  preliminari  -  Obbligo per il pubblico ministero,
  prima  della formulazione dell'imputazione, di informare l'indagato
  della  natura  e  dei  motivi  dell'accusa  che gli viene elevata -
  Mancata  previsione  -  Contrasto  con  il principio secondo cui la
  persona  accusata di un reato deve essere informata, nel piu' breve
  tempo possibile, dell'accusa elevata a suo carico.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, art. 111, comma terzo.
Processo  penale  -  Indagini preliminari - Avviso all'indagato della
  conclusione  delle  indagini  preliminari  -  Inapplicabilita'  nei
  procedimenti  per  reati  di  competenza  del  giudice  di  pace  -
  Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di
  difesa.
- Codice di procedura penale, art. 415-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.17 del 28-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Visti  gli  atti  del  procedimento penale a carico di Stopazzolo
Lucio  e  di  Stopazzolo  Roberto imputati entrambi dei reati p. e p.
dagli artt. 110 e 582 c.p., fatti commessi in Montagnana il 21 agosto
2002  e  Stopazzolo  Lucio imputato anche del reato p. e p. dall'art.
594,  commi  I  e  IV c.p.; fatto commesso in Montagnana il 21 agosto
2002;

                              In fatto

    La  difesa  dei sopraindicati imputati eccepiva il mancato avviso
agli  stessi indagati della conclusione delle indagini preliminari di
cui  all'art.  415-bis  c.p.p.  e sollevava, in diritto, eccezione di
costituzionalita'  dell'art.  15  del  decreto  legislativo 28 agosto
2000,  n. 274 relativo alla chiusura delle indagini preliminari per i
procedimenti  innanzi  al  giudice  di pace in combinato disposto con
l'art.  2  dello  stesso  decreto  legislativo  e con la legge delega
istitutiva  del  giudice  di  pace  penale, nonche' dello stesso art.
415-bis  c.p.p.,  per  violazione  degli  artt.  3,  24  e  111 della
Costituzione.
    Osservava   la  difesa  degli  imputati  che  diversamente  dalla
disciplina  relativa  alla  chiusura delle indagini preliminari per i
procedimenti  disciplinati  dal codice di procedura penale, garantita
dall'art.  415-bis  c.p.p., non e' previsto, nell'art. 15 del decreto
legislativo  n. 274/2000,  per  il  procedimento  penale  innanzi  al
giudice  di  pace,  l'avviso  all'indagato  della  conclusione  delle
indagini preliminari.
    Sostiene  sempre  la  difesa  degli  imputati  che  nonostante la
previsione  di  cui  all'art.  2  del decreto legislativo n. 274/2000
l'avviso  di  cui  all'art.  415-bis  c.p.p.  di  rito  penale appare
precluso  nel  procedimento  penale  davanti  al  giudice di pace per
assicurare  la  necessita' di massima semplificazione e per gli altri
principi  enucleati nella legge delega istitutiva del giudice di pace
penale  (legge  n. 468/1999) e cio' in violazione degli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione.
    Concludeva  quindi in fatto che di fronte ad identiche situazioni
sono   state   adottate   soluzioni  legislative  diverse,  cosicche'
l'indagato  sottoposto  a  procedimento  per  reato di competenza del
giudice  di  pace viene rinviato a giudizio direttamente solo perche'
l'azione   penale   viene   esercitata   di   fronte   ad  un  organo
giurisdizionale diverso dal tribunale.

                             In diritto

    Pertanto e' in discussione nel presente processo l'applicabilita'
della  norma  di  cui  all'art.  415-bis c.p.p. anche ai procedimenti
penali innanzi al giudice di pace.
    La  sopraindicata  norma  consente infatti all'indagato di essere
informato,  qualora  non lo sia stato in precedenza, per vari motivi,
che  si  sta  procedendo  penalmente  nei suoi confronti e che gli e'
consentito,  entro  brevi  termini, di presentare memorie, documenti,
rilasciare  dichiarazioni,  ecc.  ecc., per chiarire ulteriormente la
sua posizione alla pubblica accusa.
    Apparentemente, tale applicabilita' sembrerebbe ammessa dall'art.
2  del  decreto legislativo n. 274/2000 anche ai procedimenti innanzi
al  giudice  di  pace  ma,  tale apparenza, e' destinata ben presto a
perdere legittimita' per i motivi che si andranno ad evidenziare.
    E'  bene infatti sottolienare che se circoscritti sono i riflessi
dell'istituzione  del giudice di pace sul codice di procedura penale,
seguendo  una  tecnica «non invasiva», nel senso che quest'ultimo non
e'  stato  oggetto  di  particolare modifiche o stravolgimenti (fatta
eccezione  per  l'art.  47 c.p.p.), per effetto dell'introduzione del
giudice  di  pace  penale,  plurimi  sono  i  rinvii  alla disciplina
codicistica  per  un'applicazione  integrale  o  per  un'applicazione
parziale  o  derogatoria  o  «in quanto applicabile» o per escluderne
tout court l'applicabilita'.
    Il codice di procedura penale fa ineludibilmente da sfondo, anche
laddove  non e' esplicitamente menzionato: quali sarebbero ad esempio
gli  altri giudici di cui agli artt. 6 e 26 se non richiamando l'art.
6  c.p.p.,  o  ancora,  chi  sarebbe  la «polizia giudiziaria» se non
richiamando gli artt. 55 e ss. c.p.p.
    Orbene,  l'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 contiene in
se'  sia  rinvii per relationem che le regole di esclusione: sotto il
primo  profilo,  «nel  procedimento  davanti  al giudice di pace, per
tutto cio' che non e' previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto  applicabili,  le  norme  contenute  nel  codice  di procedura
penale» le norme di attuazione e coordinamento.
    Il  codice  di  procedura  penale diventa cosi' lex generalis che
colma ogni lacuna della lex specialis.
    Sotto  il  secondo profilo, tuttavia, il legislatore restringe la
discrezionalita'  del  giudice (rectius dell'interprete) nel decidere
se  una norma codicistica sia o meno applicabile, con tutta una serie
di elencazioni e di precisazioni.
    La  semplificazione del rito per i procedimenti penali innanzi al
giudice   di   pace   assume   il   suo  piu'  pregnante  significato
nell'esigenza di economia del sistema nel suo complesso; esigenza che
non puo' non riflettersi sul diritto di difesa dell'imputato.
    Se  e'  vero che la normativa sulle indagini preliminari (capo II
del  decreto  legislativo  n. 274/2000)  non  contempla  di  per  se'
l'informazione  di garanzia nei confronti dell'indagato, non si puo',
per converso, affermarsi, con massima certezza, che tale garanzia sia
esclusa  e questo, a sommesso avviso di questo decidente, per effetto
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000.
    La  previsione di una norma ad hoc sulla «chiusura delle indagini
preliminari»,  com'e'  quella  dell'art.  15 d.lgs. n. 274/2000, deve
doversi  interpretare come una deroga esplicita alle norme del titolo
VIII  del  libro  V  del codice di procedura penale e, in definitiva,
come   una   ragione  per  non  doversi  pretendere  l'applicabilita'
dell'art. 415-bis c.p.p. (avviso all'indagato delle conclusioni delle
indagini  preliminari)  nei procedimenti penali innanzi al giudice di
pace?
    La   necessita'   della  massima  semplificazione  del  rito  nei
procedimenti  dinanzi  al  giudice  di pace consente di derogare e di
poter legittimamente violare l'art. 111 della Costituzione?
    La  stessa  relazione governativa al decreto legislativo, laddove
configura  la  citazione  in  giudizio  od il decreto di convocazione
delle  parti  come  possibile  prima notitia processus (art. 3, legge
n. 468/1999)  dimostra  di  non  aver  ipotizzato per il procedimento
davanti  al giudice di pace una informativa generalizzata antecedente
la formulazione dell'imputazione.
    Tutto  cio'  premesso  ritiene  questo  giudicante  che non possa
escludersi,  sotto il profilo della regionevolezza la conflittualita'
dell'art.  15  del d.lgs. n. 274/2000 con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione.
    Si  osserva,  in  particolare,  che gli spazi di esplicazione del
diritto  di difesa nel procedimento penale davanti al giudice di pace
sono  ben  diversi  rispetto  a quelli davanti al tribunale e cio' in
palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Il diritto di difesa per i procedimenti penali innanzi al giudice
di   pace,   durante   le   indagini   preliminari,  e'  direttamente
consequenziale  al solo compimento di atti che comportano, di fatto o
di  diritto,  la  conoscenza  della  pendenza  delle indagini (ad es.
perquisizione,  sequestro,  interrogatorio, ecc.) ovvero direttamente
dipendenti da un informativa aliunde (per esempio mediante interpello
del registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.).
    L'estrinsecazione del diritto di difesa nella fase delle indagini
preliminari  puo'  si  ricomprendere  la «attivita' di investigazione
difensiva» - eventualmente svolta ex artt. 38 disp. artt. e 222 disp.
coord.  c.p.p.  -  ma  tale  documentazione,  per espressa previsione
dell'art. 29, comma 7, d.lgs. n. 274/2000, puo' entrare nel fascicolo
del  dibattimento  solo  «dopo  la dichiarazione di apertura»; norma,
quest'ultima, che sembra confermare il non inserimento dell'attivita'
investigativa  della  difesa  nel  fascicolo del pubblico ministero e
quindi,  per  interpretazione logica e coerente, l'inapplicabilita' a
questi  procedimenti  dell'art. 415-bis c.p.p. ai procedimenti penali
davanti  al  giudice  di  pace  viene  in evidenza la delicatezza del
compito  affidato  alla  pubblica  accusa  poiche' - almeno in questa
fase -  essa esercita un ruolo circoscritto ad un parere obbligatorio
e  vincolante  sull'attivita' svolta da terzi (la polizia giudiziaria
o,  eventualmente, la persona offesa); terzi che dovranno chiarire al
pubblico ministero - che e' rimasto defilato dalle indagini - qual e'
esattamente il tema processuale su cui confrontarsi.
    Appare  quindi  evidente  come  una  disciplina  cosi'  concepita
sollevi   perplessita'  legittime  e  fondate  e  non  manifestamente
inammissibili   di   ordine   costituzionale  che  si  possono  cosi'
manifestare  inammissibili  di  ordine  costituzionale che si possono
cosi' sintetizzare.
        1.   -   L'immediata   formulazione   dell'imputazione  e  la
contestuale   autorizzazione   alla  citazione  a  giudizio  previsti
dall'art.   15   del   decreto   legislativo   n. 274/2000   appaiono
costituzionalmente  illegittime perche' in contrasto con il principio
contenuto  nell'art.  111,  comma terzo della Costituzione secondo il
quale  la persona accusata di un reato deve essere informata nel piu'
breve  tempo  possibile della natura e dei motivi dell'accusa che gli
viene elevata.
        2.  -  Consegue,  per  converso,  l'illegittimita'  dell'art.
415-bis c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
nella  parte in cui non prevede che anche quando si procede per reati
di  competenza del giudice di pace il pubblico ministero sia tenuto a
comunicare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutane  la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
questione  di  costituzionalita', per contrasto con gli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione:
        1. dell'art.  15  del  decreto  legislativo n. 274/2000 nella
parte  in  cui  non  fa  obbligo  alla  pubblica  accusa, prima della
formulazione dell'imputazione, di informare l'indagato della natura e
dei motivi dell'accusa che gli viene contestata;
        2. dell'art.  415-bis  c.p.p.  nella parte in cui non prevede
che  anche  quando  si procede per reati di competenza del giudice di
pace la pubblica accusa sia tenuta a comunicare all'indagato l'avviso
della conclusione delle indagini con tutti gli avvertimenti di rito.
    Sospende,  allo  stato,  il  presente  processo,  in attesa della
decisione della Corte costituzionale.
    Dispone  la  notifica della presente ordionanza al Presidente del
Consiglio dei ministri on. Silvio Berlusconi.
    Ordina  la  comunicazione  della  stessa  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Montagnana, addi' 14 gennaio 2004
              Il giudice di pace coordinatore: Pontorno
04C0483