N. 122 ORDINANZA 7 - 20 aprile 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Trentino-Alto Adige - Disciplina dell'imposta di soggiorno -
  Prospettato  contrasto  con  norme  costituzionali  e  statutarie -
  Carenza   assoluta   di   requisiti  essenziali  dell'ordinanza  di
  rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge  della  Regione  Trentino-Alto  Adige 29 agosto 1976, n. 10 e
  successive modificazioni.
- Costituzione,  artt. 3,  41,  52,  119 e 129; statuto della Regione
  Trentino-Alto  Adige,  artt. 5  e 72; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473,
  art. 3.
(GU n.17 del 28-4-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di
soggiorno)  e  successive  modificazioni,  promosso con ordinanza del
10 marzo  2003  dal  Tribunale  di  Trento  nel  procedimento  civile
vertente tra «Giulia 69 di Fenaroli Giuseppe & C. s.a.s.» e il comune
di  Canazei,  iscritta  al  n. 402  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 10 marzo 2003, il Tribunale di
Trento,  in  composizione  monocratica,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  della legge della Regione Trentino-Alto
Adige  29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e
successive  modificazioni,  ora ricomprese nel decreto del Presidente
della  Giunta  regionale  20 ottobre 1988, n. 29/L (Testo Unico delle
leggi  regionali concernenti «Disciplina dell'imposta di soggiorno»),
«con  riguardo  al  periodo  successivo  all'entrata  in  vigore  del
decreto-legge  2 marzo  1989, n. 66 modificato e convertito con legge
24 aprile  1989,  n. 144  o,  comunque,  per il periodo successivo al
1992»;
        che,  ad  avviso  del giudice rimettente, la norma violerebbe
gli articoli 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, gli articoli 72
e  5  («vecchio  e  nuovo  testo»)  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  nonche' l'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 473.
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione difetta completamente
della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
        che  la  stessa e' del tutto carente di motivazione in ordine
alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che
peraltro non risulta neppure chiaramente definita;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile  (v.  ordinanze  n. 320  e n. 231 del 2003 e n. 461 del
2002).
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  della legge della Regione Trentino-Alto
Adige  29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e
successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41,
52,  119  e  129  della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto Adige, nonche' all'art. 3 del d.P.R.
28 marzo  1975,  n. 473,  dal  Tribunale  di  Trento  con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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