N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 - 20 gennaio 2004
Ordinanze 317 e 318 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 7 e il 20 gennaio 2004 dal giudice di pace di Cairo Montenotte nei procedimenti civili vertenti tra: Colla Sergio Giuseppe e Ufficio Territoriale del Governo di Savona ed altri (R.O. 317/2004); Caratti Giuseppe Amedeo e Polizia municipale di Cairo Montenotte (R.O. 318/2004). Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione in base alle condizioni economico-sociali dei cittadini - Ingiustificato ostacolo al diritto di agire in giudizio. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.17 del 28-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 479-C r.g., promossa da Colla Sergio Giuseppe domiciliato in Cairo Montenotte, vicolo Goito 3, presso e nello studio dell'avv. G. Amedeo Caratti del Foro di Savona, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maria Vittoria Buffa del Foro di Acqui Terme, giusta procura a margine del ricorso introduttivo. Contro: Ufficio territoriale del Governo di Savona, in persona del Prefetto pro tempore, nonche' contro Regione Carabinieri Liguria, Stazione di Dego, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione. In fatto Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2003, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 130838511, elevato in data 16 ottobre 200 (presumibilmente 16 ottobre 2003) dalla Regione Carabinieri Liguria, Stazione di Dego - per la violazione degli artt. 148, commi 14 e 16 - secondo periodo; 141, commi 3 e 8, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 339,15 (oltre Euro 10,69 per spese di notifica) oltre ancora la sanzione accessoria della decurtazione di punti 15 a disposizione del titolare della patente di guida in alternativa del conducente o responsabile solidale. Parte ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la legittimita' costituzionale di quanto disposto dall'art. 204-bis del codice della strada, nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione pari alla meta' del massimo edittale delle sanzioni inflitte dall'organo accertatore, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel merito eccepiva in via preliminare, la mancanza nel verbale di indicazioni sostanziali in ordine alla data di compilazione del verbale ed all'individuazione del veicolo; violazione di legge per mancata contestazione immediata delle violazioni; insussistenza delle infrazioni e decurtazione di punti in contrasto con l'art 126-bis c.d.s. Concludeva, pertanto, la difesa di parte ricorrente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato. In diritto Esaminati gli atti, si rileva che il ricorso e' stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Cairo Montenotte, non accompagnato dalla prova del versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente. Rileva altresi' questo giudicante che, in aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. La questione proposta assume rilievo essenziale giacche', nei due casi opposti di dichiarazione di illegittimita' o di confonnita' al dettato costituzionale, il ricorso dovra' venir deciso nel merito, oppure dovra' venir dichiarato inammissibile. Non si ravvisano, altresi', elementi idonei a dichiarare la manifesta infondatezza della questione. Infatti: la normativa introdotta con la richiamata legge n. 214/2003 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione laddove viene sancito il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione, fra l'altro, di condizioni personali e sociali. Ne deriva che la diversita' di condizioni (tra cui indubbiamente quelle economiche) non possono condizionare l'accesso alla tutela giuridica soprattutto completando la lettura dell'art. 3 nel suo secondo comma dove e' previsto che la Repubblica rimuova e non frapponga ostacoli di ordine economico che limiterebbero, di fatto, la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini. Ma non basta: la norma in sospetto di illegittimita' viola altresi' il disposto dell'art. 24 della Carta costituzionale laddove viene garantito il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ora, l'agire in giudizio non puo' essere confuso e considerato alla pari del diritto di agire in via amministrativa. Tengasi anche conto che il ricorso di questa seconda specie comporta, in caso di rigetto, l'obbligo da parte dell'autorita' adita, di raddoppiare la sanzione pecuniaria comminata dall'organo accertatore, vincolo che non e' stato, ne' lo poteva essere, imposto all'autorita' giudiziaria sottoposta soltanto ai vincoli di legge (il giudice ordinario non puo', ne' ha mai potuto ridurre la sanzione pecuniaria al di sotto del minimo edittale indipendentemente dalla specifica disposizione espressa nella legge n. 214/2003). Quindi ne deriva che il cittadino, cui praticamente si impone, ad evitare depositi cauzionali il piu' delle volte esorbitanti rispetto alla sanzione, il ricorso in via amministrativa, deve sottostare ad una sanzione doppia rispetto a quella che, nella stragrande maggioranza dei casi, deriva da una pronuncia di rigetto dell'opposizione da parte del giudice ordinario. La possibilita', infine, di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia si appalesa come rimedio inefficace laddove si consideri l'allungamento dei tempi e la necessita', per il comune cittadino, di ricorrere all'opera del professionista del dato. In conclusione, nel caso in esame come in altri casi similari, l'imposizione del versamento del deposito cauzionale non si puo' ritenere, sotto nessun aspetto, tendente ad assicurare uno svolgimento regolare del procedimento, bensi' tendente, piu' o meno volutamente non e' qui il caso di indagare, a precludere o, quanto meno, ad ostacolare l'esperimento, da parte del cittadino, della tutela giudiziale e, anche per questo motivo, soggetto alla verifica da parte del giudice delle leggi.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione; Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Sospende altresi' l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Colla Sergio Giuseppe in attesa della decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in giudizio e che venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cairo Montenotte, addi' 7 gennaio 2004 Il giudice di pace: Rossi 04C0503