N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2004
Ordinanza emessa il 18 febbraio 2004 dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Pianeselli Angelica e INPS Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilita' dell'indebito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riproposizione di questioni gia' oggetto dell'ord. n. 68/2004 di restituzione atti per ius superveniens. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, settimo e ottavo comma. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.17 del 28-4-2004 )
IL TRIBUNALE In data 30 marzo 2001, ha pronunziato la seguente ordinanza: «Il giudice, letto il ricorso, depositato in data 16 marzo 1999, con cui Pianeselli Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'INPS la somma di lire 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1994, in applicazione degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991; Rilevato che l'INPS sostiene essere ripetibile la predetta somma nei limiti dei 3\4 (lire 6.664.690), in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la Pianeselli ha conseguito nel 1995 un reddito superiore a lire 16.000.000, O s s e r v a 1) Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. in materia previdenziale e' stato nel tempo derogato dalle norme sopra menzionate; 2) il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata "con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali e' in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattivita' delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie `indebito' come fatto costitutivo della sola obbligazione ex lege restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima" (Cass. SSUU 3 febbraio 1995, n. 1315; Cass. SSUU 22 febbraio 1995, n. 1966); 3) recentemente e' stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1° gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei 3\4 dell'indebito per i percettori di reddito superiore a tale limite; 4) inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che "L'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1° gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatisi prima del 1° gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato"; 5) tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si e' a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale; 6) peraltro si e' ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle SS.UU. n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale "Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina"; 7) e' pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa preesistente; 8) cosi' interpretata, peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo giudice, a sospetti di incostituzionalita'; 9) la questione di costituzionalita' e' non manifestamente infondata; 10) la situazione e' invero assai simile a quella gia' decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991 "nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data"; 11) ha osservato la Corte che sussiste "una evidente disparita' di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), e' stata sancita l'irripetibilita' delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto piu' che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Ne' la finalita' di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame e' ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali"; 12) non e' chi non veda che anche nel caso di specie v'e' irrazionale e ingiustificabile disparita' di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilita' ai sensi degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali - a parita' di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo - il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662/1996, con la conseguente ripetibilita', sia pure limitata ai 3\4 dell'indebito; altrettanto evidente e' la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi gia' evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata; 13) la questione prospettata e' altresi' rilevante ai fini del decidere; 14) come si e' premesso, l'indebito di cui si tratta si e' formato nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili (con riferimento alle singole erogazioni e alle norme vigenti all'epoca di ciascuna di esse) tutte le norme sopra menzionate che escludono o limitano la ripetizione dell'indebito previdenziale; 15) orbene, potra' discutersi circa la ripetibilita' degli indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma sicuramente non sarebbero ripetibii gli indebiti sorti nel vigore dell'art. 52 legge n. 88 del 1989; 16) infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilita' "unica condizione richiesta e' quella della mancanza di dolo dell'interessato"; 17) nel caso di specie non e' ravvisabile alcun dolo della ricorrente, ne' l'INPS lo contesta; 18) il dolo non puo' consistere nell'aver taciuto la titolarita' di altra pensione (fatto peraltro noto all'INPS, trattandosi di pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il silenzio e' stato equiparato al dolo solo dalla legge n. 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale. P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.». La Corte costituzionale, con ordinanza n. 249/02, ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice, per il riesame della rilevanza alla luce della sopravvenienza legislativa (art. 38, commi 7-10, della legge n. 448/2001 e del mutamento del quadro normativo. Il giudice, riesaminata la rilevanza, ha pronunziato in data 18 luglio 2002 la seguente ordinanza: «Tribunale di Viterbo - Questo giudice, in data 30 marzo 2001, ha pronunziato la seguente ordinanza: "Il giudice, letto il ricorso, depositato in data 16 marzo 1999, con cui Pianeselli Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'INPS la somma di lire 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1994, in applicazione degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/1924, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991; Rilevato che l'INPS sostiene essere ripetibile la predetta somma nei limiti dei 3\4 (lire 6.664.690), in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la Pianeselli ha conseguito nel 1995 un reddito superiore a lire 16.000.000, O s s e r v a 1) Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. in materia previdenziale e' stato nel tempo derogato dalle norme sopra menzionate; 2) il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali e' in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattivita' delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie «indebito» come fatto costitutivo della sola obbligazione ex lege restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima' (Cass. SS.UU. 3 febbraio 1995, n. 1315; Cass. SS.UU. 22 febbraio 1995, n. 1966); 3) recentemente e' stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1° gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei 3\4 dell'indebito per i percettori di reddito superiore a tale limite; 4) inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che `L'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1: gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatisi prima del 1° gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato'; 5) tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si e' a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale; 6) peraltro si e' ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle SS.UU. n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale `Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina'; 7) e' pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa preesistente; 8) cosi' interpretata, peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo giudice, a sospetti di incostituzionalita'; 9) la questione di costituzionalita' e' non manifestamente infondata; 10) la situazione e' invero assai simile a quella gia' decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991 `nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data'; 11) ha osservato la Corte che sussiste `una evidente disparita' di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), e' stata sancita l'irripetibilita' delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto piu' che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Ne' la finalita' di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame e' ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali'; 12) non e' chi non veda che anche nel caso di specie v'e' irrazionale e ingiustificabile disparita' di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma inpugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilita' ai sensi degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali - a parita' di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo - il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge n. 662/1996, con la conseguente ripetibilita', sia pure limitata ai 3\4 dell'indebito; altrettanto evidente e' la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi gia' evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata; 13) la questione prospettata e' altresi' rilevante ai fini del decidere; 14) come si e' premesso, l'indebito di cui si tratta si e' formato nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili (con riferimento alle singole erogazioni e alle norme vigenti all'epoca di ciascuna di esse) tutte le norme sopra menzionate che escludono o limitano la ripetizione dell'indebito previdenziale; 15) orbene, potra' discutersi circa la ripetibilita' degli indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti sorti nel vigore dell'art. 52 legge n. 88 del 1989; 16) infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilita' `unica condizione richiesta e' quella della mancanza di dolo dell'interessato'; 17) nel caso di specie non e' ravvisabile alcun dolo della ricorrente, ne' l'INPS lo contesta; 18) il dolo non puo' consistere nell'aver taciuto la titolarita' di altra pensione (fatto peraltro noto all'INPS, trattandosi di pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il silenzio e' stato equiparato al dolo solo dalla legge n. 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale. P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 legge 23 dicembre 1996, n. 662 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.". La Corte costituzionale, con ordinanza n. 249/02, ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice, per il riesame della rilevanza alla luce della sopravvenienza legislativa (art. 38, commi 7-10, della legge n. 448/2001 e del mutamento del quadro normativo. Cio' premesso in fatto, osserva il giudice che il testo della norma impugnata (art. 1, commi 260 e 261, legge n. 662/1996) e' il seguente: "260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000. 261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16.000.000 non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.". Il testo della sopravvenienza legislativa (art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448/2001) invece il seguente: "7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a euro 8.263,31. 8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a euro 8.263,31 non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.". Come si vede, la differenza tra i due testi concerne esclusivamente: A) il fatto che l'ultima norma ha riguardo solo all'INPS, e non in genere agli enti pubblici di previdenza obbligatoria, e correlativamente ai soli trattamenti pensionistici e di famiglia e non anche alle rendite (a carico dell'INAIL); B) il periodo di maturazione dell'indebito (anteriore al 1° gennaio 2001 anziche' al 1° gennaio 1996) e l'anno di riferimento del reddito imponibile (2000 anziche' 1995); C) l'espressione del reddito in euro anziche' in lire (peraltro a parita' di importo). E' del tutto ovvia l'irrilevanza della differenza sub C), nonche', nel caso di specie, di quella sub A), controvertendosi in materia di indebita percezione di "prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche" a carico dell'INPS. Quanto alla differenza sub B), non si vede come lo spostamento dal 1995 al 2000 dell'anno di riferimento del reddito imponibile, e dal 1° gennaio 1996 al 1° gennaio 2001 della data limite di maturazione dell'indebito, possa, in presenza di identica formulazione, modificare l'interpretazione delle SS.UU., in particolare in relazione alla natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebito pregresso. E pertanto tutte le considerazioni svolte dianzi in relazione all'art. 1, commi 260 e 261 della legge n. 662/1996 possono integralmente ripetersi, con riferimento al caso di specie, in relazione all'art. 38, commi 7 ed 8 della legge n. 448/2001. P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Viterbo, addi' 18 luglio 2002». Trasmessi nuovamente gli atti alla Corte costituzionale questa, per evidente disguido, ha deciso in ordine alla prima ordinanza del 30 marzo 2001, e non alla seconda del 18 luglio 2002, pronunziando l'ordinanza n. 68/2004, di tenore identico a quella n. 249/2002, con cui nuovamente si invita il giudice remittente a riesaminare la rilevanza della questione alla luce della sopravvenienza legislativa. Poiche' tale riesame e' gia' stato effettuato, non resta che disporre nuovamente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Viterbo, addi' 17 febbraio 2004 Il giudice: Pascolini 04C0506