N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2003
Ordinanza emessa il 24 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 2004) dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia sui ricorsi riuniti proposti da Corsal S.r.l. di Lazzareschiu Sergiusti Andrea e Del Rosso Armando contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Pescia ed altra. Imposte e tasse - Definizione agevolata dei versamenti d'imposta il cui termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e per i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002 non sono stati notificati avvisi di accertamento - Abrogazione con effetto retroattivo - Ingiustificata deroga al principio di irretroattivita' delle norme tributarie con lesione dell'affidamento del contribuente - Violazione dei principi di tutela dell'iniziativa economica privata, di capacita' contributiva e di imparzialita' della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-ter, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27. - Costituzione, artt. 3, 41, 53 e 97.(GU n.17 del 28-4-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emanato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 330/03 e 331/03 proposti dalla Corsal di Lazzareschi Sergiusti Andrea e del Rosso Armando S.r.l. (in persona del legale rappresentante pro tempore Bellandi Claudio S.r.l.,) difesa dal dott. Antonio Campanini e dal dott. Mario Spezia, contro l'Agenzia delle entrate di Pescia, con l'intervento della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ispettorato compartimentale di Firenze, in materia di imposta unica di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ricorsi depositati il 17 marzo 2003. Svolgimento del processo - Oggetto delle domande In data 4 gennaio 2003 sono stati notificati alla ricorrente due atti predisposti e sottoscritti congiuntamente dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Pescia e dalla amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Ispettorato di Firenze, contraddistinti dal numero 51359/51363, denominati «avviso d'accertamento per il recupero di versamenti non eseguiti», con cui sono stati contestati versamenti insufficienti di imposta unica di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, relativamente alla concessione n. 295 - Ippica e sport (cod. C.O.N.I. n. 190) di Pistoia, per l'anno 2000 (Euro 3.786,22), per il 2001 (Euro 192.241,23) e per il 2002 (Euro 158.458,60 sino al 31 ottobre 2002) oltre ad interessi per Euro 9.173,90. E' stata irrogata, sempre con tale atto, anche la sanzione di Euro 106.345,82, pari al 30% dei versamenti assunti come omessi; e, relativamente alla concessione n. 267, Ippica di Montecatini Terme, per l'anno 2001 (Euro 110.364,35) e per il 2002 (Euro 116.254,01 sino al 31 ottobre 2002) oltre ad interessi per Euro 5.084,24. E' stata irrogata, sempre con tale atto, anche la sanzione di Euro 68.066,51, pari al 30% dei versamenti assunti come omessi. La contribuente ha notificato ricorsi all'Agenzia delle entrate, ufficio di Pescia, tenuto conto anche delle precisazioni risultanti dagli avvisi di accertamento impugnati, identificante il soggetto destinatario dell'eventuale ricorso. Contestualmente e' stata chiamata in causa la amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Ispettorato di Firenze, avendo anche tale ufficio sottoscritto l'avviso d'accertamento. Nei ricorsi la ricorrente ha formulato, fondamentalmente, le seguenti argomentazioni e domande: a) ha aderito alla definizione agevolata dei versamenti dell'imposta unica, prevista dall'art. 8, comma..., della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003); b) i ricorsi sono stati presentati in quanto la norma suddetta non sospende i termini per la presentazione dei ricorsi; c) la stampa riportava la notizia che, in sede di conversione del 23 dicembre 2002, non ancora formalizzata alla data di presentazione dei ricorsi, erano stati proposti emendamenti finalizzati ad abrogare retroattivamente l'art. 8, comma 2; d) non e' stato allegato agli avvisi d'accertamento, da parte degli uffici accertatori, alcun prospetto giustificativo delle pretese avanzate; quindi tali atti sono privi di motivazione in quanto, come e' stato affermato dagli stessi uffici accertanti, si fondano esclusivamente su dati segnalati dal totalizzatore nazionale, non messi a disposizione della parte; quindi la ricorrente ha richiesto che fosse acquisita agli atti la documentazione probatoria, oppure che fosse predisposto un provvedimento di autotutela da parte dell'ufficio accertatore; e) e' pendente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; quindi il presente giudizio deve essere sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale; f) disapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 526/1992 del decreto ministeriale 12 dicembre 2001, che deve essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente). Con atto del 17 aprile 2003 si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, ufficio di Pistoia, sostenendo, nella circostanza, che con gli avvisi d'accertamento impugnati non si era in presenza di attivita' accertatrice e che, pertanto, tali avvisi possono essere soggetti solamente alla verifica della correttezza formale, non essendo ammissibile l'esame di merito. L'ufficio di Pescia ha inoltre affermato che nel caso specifico non e' applicabile la chiesta definizione agevolata per la definitiva abrogazione dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 2002, n. 289. La ricorrente ha presentato una successiva memoria illustrativa in cui veniva sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio 2003 n. 27 di conversione, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2002, entrato in vigore successivamente al ricorso, per violazioni degli articoli 3, 41, 53 97 della Costituzione. Nella memoria la ricorrente affermava che il citato art. 5-ter: g) costituisce una norma di abrogazione retroattiva in materia tributaria, non validamente giustificata da ragioni eccezionali; quindi l'abrogazione con effetti retroattivi lede il legittimo affidamento del contribuente, la cui tutela e' confermata anche dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; h) viola gli articoli 3 e 41 della Costituzione che tutelano l'iniziativa economica privata e proteggono dagli arbitrii la razionalita' delle scelte imprenditoriali, quale e' certamente quella di aderire ad una definizione agevolata, prevista da una legge vigente; i) lede l'art. 97 della Costituzione, in quanto determinera' disagi ed inconvenienti per la pubblica amministrazione. La ricorrente concludeva evidenziando la rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini della soluzione della controversia, in quanto l'accoglimento della richiesta di definizione automatica determinerebbe la definitiva chiusura della pendenza. La ricorrente, con separata, ma contestuale, istanza, richiedeva alla commissione in data 27 giugno 2003, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati (avviso di accertamento n. 51363 e 51359), (i) sussistendo il fumus boni iuris, per i motivi esposti nel ricorso, (ii) perche' gli enti che hanno sottoscritto gli avvisi d'accertamento non hanno tenuto conto dei versamenti effettuati nel corso del 2002 con modello F24, (iii) perche' sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile, data l'enormita' della cifra intimata. Si costituiva in giudizio la amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ispettorato compartimentale di Firenze, e, con separata memoria, richiedeva di non accogliere il ricorso per l'esposizione debitoria certa, rettificati gli importi dell'imposta effettivamente dovuta. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2003 sono presenti il dott. Antonio Campanini ed il dott. Mario Spezia per la parte la dott.ssa Camilla Salutari per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il dott. n. Palaia per l'Agenzia delle entrate. I rappresentanti del contribuente ribadiscono verbalmente i vizi di illegittimita' costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio n. 7 per le ragioni gia' formulate nella memoria. L'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene che l'eccezione e' tardiva non risultando dai motivi esposti dal ricorso e depositati nei termini dalla parte. Il rappresentate della stessa amministrazione riconosce comunque che, per ragioni organizzative, non dipendenti dal proprio ufficio, i versamenti effettuati con modello F 24 non erano stati presi in considerazione e che quindi le somme relative debbono essere defalcate dall'accertamento. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Pescia ribadisce la richiesta che la commissione dichiari inammissibile l'istanza di trasmissione alla Corte risolvendosi la inadempienza in una istanza di sospensione non prevista dalla legge. D i r i t t o 1. - La trattazione dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento e l'istanza di sospensione ex art. 47 del d.lgs. n. 56/1992 deve essere effettuata congiuntamente, perche' tra loro connessi. 2. - Deve ed essere preliminarmente esaminata la richiesta di dichiarazione di inammissibilita' avanzata dall'Agenzia delle entrate di Pescia, in merito all'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27 di conversione, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2002 che ha abrogato retroattivamente l'art. 8, comma 2 della legge finanziaria. A questo proposito si osserva che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 pone a carico dell'autorita' giurisdizionale l'onere di valutare se il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Nel caso specifico e' indubbio che la questione di costituzionalita' proposta sia rilevante ai fini della controversia. Infatti la validita' della definizione agevolata richiesta e che, se accolta, estinguerebbe la presente procedura contenziosa, dipende dal giudizio sulla legittimita' o meno dell'art. 5-ter, ossia della norma che ha abrogato la precedente disposizione, che ha istituito la facolta' di optare per la definizione agevolata. Infatti se l'art. 5-ter venisse dichiarato incostituzionale, cesserebbe di aver efficacia ex tunc (ossia sin dal 1° gennaio 2003) come stabilito dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87). In questa eventualita', la richiesta di definizione agevolata dovrebbe essere dichiarata pienamente valida ed efficace ed il presente giudizio sarebbe automaticamente dichiarato estinto. 3. - Successivamente deve essere esaminata la questione pregiudiziale sollevata dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in merito alla tardivita' della richiesta sollevata dalla parte, di sospendere il giudizio e di rinviare gli atti alla Corte costituzionale L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale. La questione puo' essere sollevata anche d'ufficio. L'autorita' giurisdizionale emette ordinanza di rinvio, qualora valuti che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale o che la questione sollevata sia manifestamente infondata. Tenuto presente la precisa formulazione della norma sopra trascritta, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Amministrazione dei Monopoli di tardivita' della richiesta della parte non puo' trovare accoglimento. 4. - Gravi profili di illegittimita' costituzionale devono essere individuati nell'art. 5-ter del d.l. 24 dicembre 2002, n. 283, che ha abrogato con effetto retroattivo l'art. 8, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, istitutivo del condono anche per l'imposta unica e per gli altri pagamenti ivi specificati. Si premette che l'art. 5-ter, all'esame, e' stato inserito solamente in sede di conversione del d.l. n. 282/2002, quanto ormai la maggioranza dei contribuenti interessati si era validamente avvalsa della facolta' di richiedere la definizione agevolata ed aveva espletato tutte le formalita' richieste. Questi aspetti sono stati rilevati gia' dalla prima commissione (Affari costituzionali) del Senato in data 12 febbraio 2003, come risulta dai verbali di seduta. Si osserva, anche se questa osservazione e' irrilevante sotto un protilo rigorosamente interpretativo, che nella seduta del Senato del 18 febbraio i capigruppo della maggioranza hanno presentato un ordine del giorno del seguente tenore «Il Senato ... preso atto del parere espresso dalla prima commissione affari costituzionali, considerato che un intervento emendativo potrebbe compromettere la conversione del decreto-legge nei termini previsti dalla Costituzione; valutate positivamente le dichiarazioni del Governo circa un immediato e adeguato intervento legislativo in materia; impegna il Governo a presentare in via d'urgenza un'iniziativa legislativa diretta a ripristinare con la massima sollecitudine la situazione giuridica quale essa era stata determinata dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289». Proseguendo nell'analisi dell'art. 5-ter, sotto il profilo costituzionale, si deve prendere atto che lo stesso rappresenta una norma retroattiva in materia tributaria. Essa, quindi, e' in contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), il cui art. 3 intitolato «efficacia temporale delle norme tributarie» stabilisce il principio che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo». L'art. 10 della legge n. 212/2000, rubricato «Tutela dell'affidamento e della buona fede», stabilisce che i rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati a principio di collaborazione e buona fede. Tale disposizione, secondo la recente sentenza della Corte di cassazione (sez. tributaria n. 17576 del 10 dicembre 2002) deve essere interpretata e applicata alla luce di quanto affermato nell'art. 1 della stessa legge, secondo cui le disposizioni dello statuto del contribuente costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai dalle leggi speciali. Inoltre la sentenza della Cassazione, in coerenza con quanto riconosciuto dalla dottrina piu' autorevole, ha attribuito allo statuto dei diritti del contribuito il rango di norma di esecuzione - attuazione di svariati principi costituzionali ed in particolare degli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione. L'art. 5-ter, avendo una portata retroattiva, lede il legittimo affidamento del contribuente, i quali scegliendo di utilizzare la procedura di definizione agevolata, hanno confidato correttamente nella possibilita' di estinguere le pendenze di cui erano parte. La commissione condivide il principio sancito in numerose sentenze della Corte costituzionale, secondo cui le leggi retroattive non sono di per se' incostituzionali (tranne che in materia penale), ma lo diventano se la retroattivita' produce conseguenze irragionevolmente lesive di diritti e di interessi che hanno protezione costituzionale. Inoltre la commissione ritiene che l'efficacia retroattiva di una norma deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non deve contrastare altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Conseguentemente la commissione valuta che l'art. 5-ter all'esame, abrogando retroattivamente e senza valide giustificazioni una norma vigente, ha leso il legittimo affidamento del contribuente nella stabilita' del quadro normativo. Conseguentemente la stessa viola l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione che tutelano, tra l'altro, la razionalita' delle scelte imprenditoriali e l'iniziativa economica privata. Da ultimo si osserva che l'introduzione dell'art. 5-ter determinera' l'instaurazione di un intenso contenzioso, che interessera' i concessionari che hanno gia' richiesto la definizione agevolata (ossia la maggioranza) e causera', non solo la mancata definizione delle pendenze in atto, come auspicato dalla legge finanziaria, ma provochera' l'attivazione di un intenso contenzioso, con gravi intralci al corretto funzionamento dell'amministrazione tributaria e con evidente lesione dell'art. 97 della costituzione. 5. - La eventuale e successiva pronuncia di riconoscimento dei vizi di illegittimita' costituzionale da parte della Corte potrebbe sopraggiungere quando ormai il danno grave ed irreparabile per la ricorrente sara' gia' stato prodotto, anche perche' fino ad oggi non e' ancora intervenuto, dopo quasi sette mesi dalla formazione degli avvisi di accertamento, il provvedimento di autotutela, conseguente al riconoscimento da parte dei Monopoli dell'esistenza di errori di fatto. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, sussistono le ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, la sospensione temporanea degli atti impugnati.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 41, 53, 97 della costituzione, l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione provvisoria e temporanea degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio sulla sospensiva dopo l'incidente di costituzionalita'; Ordina che, a cura delle segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Pistoia, addi' 24 luglio 2003. Il Presidente: Rossella 04C0507