N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2003

Ordinanza   emessa   il   24   luglio   2003  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il  30  marzo  2004)  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di Pistoia sui ricorsi riuniti proposti da Corsal S.r.l.
di  Lazzareschiu  Sergiusti Andrea e Del Rosso Armando contro Agenzia
delle entrate - Ufficio di Pescia ed altra.

Imposte  e  tasse - Definizione agevolata dei versamenti d'imposta il
  cui  termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e per i quali alla
  data  di  entrata  in vigore della legge n. 289/2002 non sono stati
  notificati   avvisi  di  accertamento  -  Abrogazione  con  effetto
  retroattivo    -    Ingiustificata    deroga    al   principio   di
  irretroattivita'     delle    norme    tributarie    con    lesione
  dell'affidamento  del  contribuente  -  Violazione  dei principi di
  tutela dell'iniziativa economica privata, di capacita' contributiva
  e di imparzialita' della pubblica amministrazione.
- Decreto-legge  24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-ter, aggiunto dalla
  legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 41, 53 e 97.
(GU n.17 del 28-4-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emanato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 330/03 e
331/03  proposti  dalla  Corsal di Lazzareschi Sergiusti Andrea e del
Rosso  Armando  S.r.l.  (in  persona  del  legale  rappresentante pro
tempore  Bellandi Claudio S.r.l.,) difesa dal dott. Antonio Campanini
e  dal  dott. Mario Spezia, contro l'Agenzia delle entrate di Pescia,
con l'intervento della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- Ispettorato compartimentale di Firenze, in materia di imposta unica
di  cui  al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ricorsi depositati il 17
marzo 2003.
          Svolgimento del processo - Oggetto delle domande
    In  data 4 gennaio 2003 sono stati notificati alla ricorrente due
atti  predisposti  e  sottoscritti  congiuntamente dall'Agenzia delle
entrate  -  Ufficio  di  Pescia  e dalla amministrazione autonoma dei
Monopoli  di  Stato  -  Ispettorato  di  Firenze, contraddistinti dal
numero 51359/51363, denominati «avviso d'accertamento per il recupero
di versamenti non eseguiti», con cui sono stati contestati versamenti
insufficienti  di  imposta  unica  di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998,
n. 504,  relativamente alla concessione n. 295 - Ippica e sport (cod.
C.O.N.I.  n. 190) di Pistoia, per l'anno 2000 (Euro 3.786,22), per il
2001  (Euro  192.241,23)  e  per  il 2002 (Euro 158.458,60 sino al 31
ottobre 2002) oltre ad interessi per Euro 9.173,90.
    E'  stata  irrogata,  sempre  con tale atto, anche la sanzione di
Euro 106.345,82, pari al 30% dei versamenti assunti come omessi;
e,  relativamente  alla  concessione  n. 267,  Ippica  di Montecatini
Terme,  per  l'anno  2001  (Euro  110.364,35)  e  per  il  2002 (Euro
116.254,01  sino  al  31  ottobre  2002)  oltre ad interessi per Euro
5.084,24.  E' stata irrogata, sempre con tale atto, anche la sanzione
di Euro 68.066,51, pari al 30% dei versamenti assunti come omessi.
    La  contribuente ha notificato ricorsi all'Agenzia delle entrate,
ufficio  di  Pescia, tenuto conto anche delle precisazioni risultanti
dagli  avvisi  di  accertamento  impugnati, identificante il soggetto
destinatario   dell'eventuale   ricorso.   Contestualmente  e'  stata
chiamata in causa la amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato -
Ispettorato  di  Firenze,  avendo  anche  tale  ufficio  sottoscritto
l'avviso d'accertamento.
    Nei  ricorsi  la  ricorrente  ha  formulato, fondamentalmente, le
seguenti argomentazioni e domande:
        a)  ha  aderito  alla  definizione  agevolata  dei versamenti
dell'imposta  unica,  prevista  dall'art. 8, comma..., della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);
        b)  i  ricorsi  sono  stati  presentati  in  quanto  la norma
suddetta non sospende i termini per la presentazione dei ricorsi;
        c) la stampa riportava la notizia che, in sede di conversione
del   23   dicembre  2002,  non  ancora  formalizzata  alla  data  di
presentazione   dei   ricorsi,   erano   stati  proposti  emendamenti
finalizzati ad abrogare retroattivamente l'art. 8, comma 2;
        d) non e' stato allegato agli avvisi d'accertamento, da parte
degli   uffici  accertatori,  alcun  prospetto  giustificativo  delle
pretese  avanzate;  quindi  tali  atti  sono  privi di motivazione in
quanto,  come  e'  stato affermato dagli stessi uffici accertanti, si
fondano esclusivamente su dati segnalati dal totalizzatore nazionale,
non  messi  a  disposizione  della  parte;  quindi  la  ricorrente ha
richiesto che fosse acquisita agli atti la documentazione probatoria,
oppure  che fosse predisposto un provvedimento di autotutela da parte
dell'ufficio accertatore;
        e)  e'  pendente  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  4,  comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n. 504;  quindi  il presente giudizio deve essere sospeso fino
alla pronuncia della Corte costituzionale;
        f) disapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 526/1992
del decreto ministeriale 12 dicembre 2001, che deve essere dichiarato
illegittimo  per  violazione  dell'art. 3,  comma  2,  della legge 27
luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).
    Con  atto  del  17  aprile  2003  si  e'  costituita  in giudizio
l'Agenzia  delle  entrate,  ufficio  di  Pistoia,  sostenendo,  nella
circostanza,  che  con gli avvisi d'accertamento impugnati non si era
in  presenza  di  attivita' accertatrice e che, pertanto, tali avvisi
possono  essere  soggetti  solamente  alla verifica della correttezza
formale,  non  essendo  ammissibile  l'esame  di merito. L'ufficio di
Pescia ha inoltre affermato che nel caso specifico non e' applicabile
la  chiesta  definizione  agevolata  per  la  definitiva  abrogazione
dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 2002, n. 289.
    La  ricorrente  ha presentato una successiva memoria illustrativa
in  cui  veniva  sollevata  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 5-ter  della  legge  21 febbraio 2003 n. 27 di conversione,
con  modificazioni,  del  d.l.  24 dicembre  2002,  entrato in vigore
successivamente  al  ricorso, per violazioni degli articoli 3, 41, 53
97 della Costituzione.
    Nella memoria la ricorrente affermava che il citato art. 5-ter:
        g)  costituisce  una  norma  di  abrogazione  retroattiva  in
materia   tributaria,   non   validamente   giustificata  da  ragioni
eccezionali;  quindi  l'abrogazione  con  effetti retroattivi lede il
legittimo  affidamento  del contribuente, la cui tutela e' confermata
anche dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27
luglio 2000, n. 212;
        h)  viola gli articoli 3 e 41 della Costituzione che tutelano
l'iniziativa   economica  privata  e  proteggono  dagli  arbitrii  la
razionalita' delle scelte imprenditoriali, quale e' certamente quella
di  aderire  ad  una  definizione  agevolata,  prevista  da una legge
vigente;
        i)  lede l'art. 97 della Costituzione, in quanto determinera'
disagi ed inconvenienti per la pubblica amministrazione.
    La   ricorrente   concludeva   evidenziando  la  rilevanza  della
questione   di   costituzionalita'  ai  fini  della  soluzione  della
controversia, in quanto l'accoglimento della richiesta di definizione
automatica determinerebbe la definitiva chiusura della pendenza.
    La  ricorrente, con separata, ma contestuale, istanza, richiedeva
alla  commissione  in  data 27 giugno 2003, ai sensi dell'art. 47 del
d.lgs.   n. 546/1992,   la  sospensione  dell'esecuzione  degli  atti
impugnati  (avviso di accertamento n. 51363 e 51359), (i) sussistendo
il  fumus  boni iuris, per i motivi esposti nel ricorso, (ii) perche'
gli  enti  che hanno sottoscritto gli avvisi d'accertamento non hanno
tenuto conto dei versamenti effettuati nel corso del 2002 con modello
F24,   (iii)   perche'   sussiste  il  pericolo  di  danno  grave  ed
irreparabile, data l'enormita' della cifra intimata.
    Si   costituiva  in  giudizio  la  amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato,  ispettorato  compartimentale di Firenze, e, con
separata  memoria,  richiedeva  di  non  accogliere  il  ricorso  per
l'esposizione  debitoria  certa, rettificati gli importi dell'imposta
effettivamente dovuta.
    Alla  pubblica  udienza  del  10  luglio  2003  sono  presenti il
dott. Antonio  Campanini  ed  il  dott. Mario  Spezia per la parte la
dott.ssa Camilla Salutari per l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato ed il dott. n. Palaia per l'Agenzia delle entrate.
    I  rappresentanti del contribuente ribadiscono verbalmente i vizi
di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5-ter  della  legge  21
febbraio n. 7 per le ragioni gia' formulate nella memoria.
    L'ufficio  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato
ritiene  che l'eccezione e' tardiva non risultando dai motivi esposti
dal  ricorso  e  depositati nei termini dalla parte. Il rappresentate
della  stessa  amministrazione  riconosce  comunque  che, per ragioni
organizzative,  non  dipendenti  dal  proprio  ufficio,  i versamenti
effettuati con modello F 24 non erano stati presi in considerazione e
che    quindi    le   somme   relative   debbono   essere   defalcate
dall'accertamento.
    L'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  di  Pescia  ribadisce la
richiesta  che  la  commissione  dichiari  inammissibile l'istanza di
trasmissione  alla  Corte risolvendosi la inadempienza in una istanza
di sospensione non prevista dalla legge.

                            D i r i t t o

    1. - La trattazione dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento
e  l'istanza  di  sospensione  ex  art. 47 del d.lgs. n. 56/1992 deve
essere effettuata congiuntamente, perche' tra loro connessi.
    2.  -  Deve  ed  essere preliminarmente esaminata la richiesta di
dichiarazione di inammissibilita' avanzata dall'Agenzia delle entrate
di  Pescia,  in merito all'eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 5-ter  della  legge 21 febbraio 2003, n. 27 di conversione,
con  modificazioni,  del  d.l.  24  dicembre  2002  che  ha  abrogato
retroattivamente  l'art. 8, comma 2 della legge finanziaria. A questo
proposito  si  osserva che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
pone  a  carico dell'autorita' giurisdizionale l'onere di valutare se
il   giudizio  non  possa  essere  definito  indipendentemente  dalla
risoluzione  della questione di legittimita' costituzionale. Nel caso
specifico  e' indubbio che la questione di costituzionalita' proposta
sia  rilevante ai fini della controversia. Infatti la validita' della
definizione  agevolata  richiesta e che, se accolta, estinguerebbe la
presente   procedura   contenziosa,   dipende   dal   giudizio  sulla
legittimita'  o  meno  dell'art. 5-ter,  ossia  della  norma  che  ha
abrogato  la precedente disposizione, che ha istituito la facolta' di
optare  per la definizione agevolata. Infatti se l'art. 5-ter venisse
dichiarato  incostituzionale,  cesserebbe  di  aver efficacia ex tunc
(ossia  sin dal 1° gennaio 2003) come stabilito dall'art. 136 Cost. e
dall'art. 30,  terzo  comma  della  legge  11  marzo 1953, n. 87). In
questa  eventualita',  la richiesta di definizione agevolata dovrebbe
essere  dichiarata  pienamente  valida  ed  efficace  ed  il presente
giudizio sarebbe automaticamente dichiarato estinto.
    3.   -   Successivamente   deve  essere  esaminata  la  questione
pregiudiziale  sollevata  dalla Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  in merito alla tardivita' della richiesta sollevata dalla
parte,  di  sospendere  il giudizio e di rinviare gli atti alla Corte
costituzionale
    L'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che nel
corso  di  un  giudizio  dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una
delle  parti  o  il pubblico ministero possono sollevare questione di
legittimita' costituzionale. La questione puo' essere sollevata anche
d'ufficio.  L'autorita'  giurisdizionale  emette ordinanza di rinvio,
qualora   valuti   che   il   giudizio   non  possa  essere  definito
indipendentemente  dalla  questione  di legittimita' costituzionale o
che la questione sollevata sia manifestamente infondata.
    Tenuto   presente  la  precisa  formulazione  della  norma  sopra
trascritta,  l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Amministrazione
dei  Monopoli  di  tardivita'  della  richiesta  della parte non puo'
trovare accoglimento.
    4. - Gravi profili di illegittimita' costituzionale devono essere
individuati nell'art. 5-ter del d.l. 24 dicembre 2002, n. 283, che ha
abrogato  con  effetto  retroattivo  l'art. 8, comma 2 della legge 27
dicembre 2002, istitutivo del condono anche per l'imposta unica e per
gli  altri  pagamenti  ivi specificati. Si premette che l'art. 5-ter,
all'esame,  e'  stato  inserito  solamente in sede di conversione del
d.l.  n. 282/2002,  quanto  ormai  la  maggioranza  dei  contribuenti
interessati  si  era validamente avvalsa della facolta' di richiedere
la  definizione  agevolata  ed  aveva  espletato  tutte le formalita'
richieste.  Questi  aspetti  sono  stati  rilevati  gia'  dalla prima
commissione  (Affari  costituzionali)  del Senato in data 12 febbraio
2003, come risulta dai verbali di seduta.
    Si  osserva, anche se questa osservazione e' irrilevante sotto un
protilo rigorosamente interpretativo, che nella seduta del Senato del
18 febbraio i capigruppo della maggioranza hanno presentato un ordine
del  giorno  del seguente tenore «Il Senato ... preso atto del parere
espresso  dalla  prima commissione affari costituzionali, considerato
che  un  intervento  emendativo potrebbe compromettere la conversione
del  decreto-legge  nei termini previsti dalla Costituzione; valutate
positivamente  le  dichiarazioni  del  Governo  circa  un immediato e
adeguato  intervento  legislativo  in  materia;  impegna il Governo a
presentare  in  via  d'urgenza  un'iniziativa  legislativa  diretta a
ripristinare  con  la  massima  sollecitudine la situazione giuridica
quale  essa era stata determinata dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
    Proseguendo   nell'analisi   dell'art. 5-ter,  sotto  il  profilo
costituzionale,  si  deve prendere atto che lo stesso rappresenta una
norma retroattiva in materia tributaria.
    Essa,  quindi,  e'  in  contrasto  con lo statuto dei diritti del
contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), il cui art. 3 intitolato
«efficacia  temporale delle norme tributarie» stabilisce il principio
che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo».
    L'art.    10   della   legge   n. 212/2000,   rubricato   «Tutela
dell'affidamento  e  della buona fede», stabilisce che i rapporti tra
contribuente  ed  amministrazione  sono  improntati  a  principio  di
collaborazione  e  buona  fede. Tale disposizione, secondo la recente
sentenza  della  Corte di cassazione (sez. tributaria n. 17576 del 10
dicembre  2002)  deve  essere  interpretata  e applicata alla luce di
quanto  affermato  nell'art. 1  della  stessa  legge,  secondo cui le
disposizioni  dello  statuto  del contribuente costituiscono principi
generali  dell'ordinamento  tributario  e  possono  essere derogate o
modificate  solo espressamente e mai dalle leggi speciali. Inoltre la
sentenza  della Cassazione, in coerenza con quanto riconosciuto dalla
dottrina  piu' autorevole, ha attribuito allo statuto dei diritti del
contribuito  il rango di norma di esecuzione - attuazione di svariati
principi  costituzionali ed in particolare degli artt. 2, 23, 53 e 97
della Costituzione.
    L'art. 5-ter,  avendo  una portata retroattiva, lede il legittimo
affidamento  del  contribuente,  i  quali scegliendo di utilizzare la
procedura  di  definizione  agevolata,  hanno confidato correttamente
nella possibilita' di estinguere le pendenze di cui erano parte.
    La   commissione  condivide  il  principio  sancito  in  numerose
sentenze della Corte costituzionale, secondo cui le leggi retroattive
non  sono di per se' incostituzionali (tranne che in materia penale),
ma   lo   diventano   se   la   retroattivita'   produce  conseguenze
irragionevolmente   lesive  di  diritti  e  di  interessi  che  hanno
protezione   costituzionale.   Inoltre  la  commissione  ritiene  che
l'efficacia   retroattiva   di   una   norma  deve  trovare  adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non deve contrastare
altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
    Conseguentemente   la   commissione   valuta   che   l'art. 5-ter
all'esame,  abrogando retroattivamente e senza valide giustificazioni
una  norma vigente, ha leso il legittimo affidamento del contribuente
nella  stabilita'  del  quadro  normativo. Conseguentemente la stessa
viola  l'art. 3  e  l'art. 41  della  Costituzione  che tutelano, tra
l'altro,  la razionalita' delle scelte imprenditoriali e l'iniziativa
economica   privata.   Da   ultimo   si  osserva  che  l'introduzione
dell'art. 5-ter    determinera'   l'instaurazione   di   un   intenso
contenzioso,   che   interessera'  i  concessionari  che  hanno  gia'
richiesto la definizione agevolata (ossia la maggioranza) e causera',
non  solo  la  mancata  definizione  delle  pendenze  in  atto,  come
auspicato dalla legge finanziaria, ma provochera' l'attivazione di un
intenso  contenzioso,  con  gravi  intralci al corretto funzionamento
dell'amministrazione  tributaria  e con evidente lesione dell'art. 97
della costituzione.
    5.  -  La  eventuale e successiva pronuncia di riconoscimento dei
vizi  di  illegittimita' costituzionale da parte della Corte potrebbe
sopraggiungere  quando  ormai  il  danno grave ed irreparabile per la
ricorrente  sara' gia' stato prodotto, anche perche' fino ad oggi non
e'  ancora  intervenuto, dopo quasi sette mesi dalla formazione degli
avvisi  di  accertamento, il provvedimento di autotutela, conseguente
al  riconoscimento  da parte dei Monopoli dell'esistenza di errori di
fatto.
    Alla  luce  di  tutto quanto sopra esposto, sussistono le ragioni
che  giustificano,  ai  sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, la
sospensione temporanea degli atti impugnati.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
agli  articoli  3,  41,  53,  97  della  costituzione, l'eccezione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 5-ter della legge 21 febbraio
2003,  n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24
dicembre 2002, n. 282;
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni
e  comunicazioni  di  cui  all'art. 23,  comma 4 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dispone  la  sospensione  provvisoria  e  temporanea  degli  atti
impugnati  fino  alla  ripresa  del  giudizio  sulla  sospensiva dopo
l'incidente di costituzionalita';
    Ordina  che,  a  cura delle segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,   nonche'   comunicata   al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati.
        Pistoia, addi' 24 luglio 2003.
                       Il Presidente: Rossella
04C0507