N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il  15 gennaio 2004 dal giudice di pace di Otranto
nel procedimento penale a carico di Buchinger Martina

Processo  penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura
  delle  indagini  preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di
  notificare  all'indagato  l'avviso della conclusione delle indagini
  preliminari  ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione -
  Disparita'  di  trattamento  -  Lesione del diritto di difesa e del
  diritto della persona accusata di un reato di essere informata, nel
  piu' breve tempo possibile, dell'accusa elevata a suo carico.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.17 del 28-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE


    Rilevato  che  nel  procedimento  penale  n. 33/03  del ruolo del
giudice  di  pace  e  n. 1022/03 del registro notizie di reato p.m. a
carico  di Buchinger Martina, imputata dei reati di cui agli artt. 81
cpv.,  594 e 612 c.p., all'odierna udienza il difensore dell'imputata
ha   eccepito   la  nullita'  del  decreto  di  citazione  sollevando
un'eccezione  di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto
Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli artt. 3, 24 e
111  della  Costituzione  nella parte in cui non prevede che il p.m.,
ricevuta  la  relazione di cui all'art. 11 della stessa disposizione,
«se  non  richiede  l'archiviazione, esercita l'azione penale», senza
l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle
indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
    Considerato:
        a) che  si  palesa  un'evidente disparita' di trattamento, in
contrasto  con  quanto  disposto  dall'art. 3 Cost. in considerazione
della  diversa  posizione  in  cui si viene a trovare il cittadino, a
seconda  del  giudice  che  si  interessera'  del  processo  (giudice
onorario o giudice togato);
        b)  che  l'imputato  viene a conoscenza del processo penale a
suo  carico  solo con la notifica del decreto di citazione e, quindi,
non  puo'  svolgere  quella attivita' di difesa prevista dall'art. 24
Cost.  in  ogni stato e grado del procedimento, in particolare, nella
fattispecie, nella fase antecedente il processo;
        c)   che,  in  violazione  dell'art. 111  Cost.,  la  persona
accusata  di un reato non ha il tempo ne' gli strumenti necessari per
predisporre una giusta difesa;
    Sentito il p.m. che per detta eccezione si rimette al giudice.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  che l'eccepita questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 15  del decreto legislativo n. 274/2000 con gli artt. 3, 24
e 111 della Costituzione non appare manifestatamene infondata;
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  in corso e manda alla cancelleria per gli
adempimenti di rito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.
        Otranto, addi' 15 gennaio 2004
                    Il giudice di pace: Specchia
04C0509