N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 15 gennaio 2004 dal giudice di pace di Otranto nel procedimento penale a carico di Buchinger Martina Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del diritto della persona accusata di un reato di essere informata, nel piu' breve tempo possibile, dell'accusa elevata a suo carico. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.17 del 28-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Rilevato che nel procedimento penale n. 33/03 del ruolo del giudice di pace e n. 1022/03 del registro notizie di reato p.m. a carico di Buchinger Martina, imputata dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 594 e 612 c.p., all'odierna udienza il difensore dell'imputata ha eccepito la nullita' del decreto di citazione sollevando un'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il p.m., ricevuta la relazione di cui all'art. 11 della stessa disposizione, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale», senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.; Considerato: a) che si palesa un'evidente disparita' di trattamento, in contrasto con quanto disposto dall'art. 3 Cost. in considerazione della diversa posizione in cui si viene a trovare il cittadino, a seconda del giudice che si interessera' del processo (giudice onorario o giudice togato); b) che l'imputato viene a conoscenza del processo penale a suo carico solo con la notifica del decreto di citazione e, quindi, non puo' svolgere quella attivita' di difesa prevista dall'art. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento, in particolare, nella fattispecie, nella fase antecedente il processo; c) che, in violazione dell'art. 111 Cost., la persona accusata di un reato non ha il tempo ne' gli strumenti necessari per predisporre una giusta difesa; Sentito il p.m. che per detta eccezione si rimette al giudice. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che l'eccepita questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo n. 274/2000 con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione non appare manifestatamene infondata;
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso e manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953. Otranto, addi' 15 gennaio 2004 Il giudice di pace: Specchia 04C0509