N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2004

Ordinanza emessa il 22 gennaio 2004 dal giudice di pace di Chieti nel
procedimento   civile   vertente  tra  Crovace  Giampiero  e  Ufficio
territoriale del Governo di Chieti

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento in danno dei soggetti non abbienti - Discriminazione di
  ordine  economico-sociale  limitativa  di  fatto  della  liberta' e
  dell'uguaglianza  -  Contrasto con il valore assoluto della persona
  umana  e con i diritti fondamentali dell'individuo - Violazione del
  diritto  di azione e difesa - Ingiustificata posizione di vantaggio
  per la Pubblica Amministrazione.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in
  legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.17 del 28-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE


    A scioglimento della riserva;
    Letto  il  ricorso  n. 533/C,  depositato  il  2  ottobre 2003 da
Crovace  Giampiero,  rappresentato  e  difeso dagli avv.ti Frattura e
Antonelli,   con   cui  si  impugna  il  verbale  di  contravvenzione
n. 148515210  elevato  in  data  3  agosto  2003  dai  Carabinieri di
Lanciano  in  agro  del comune di Lanciano, notificato a mani proprie
del ricorrente in pari data;
    Esaminata  la  documentazione allegata, accertato che il ricorso,
tempestivamente  proposto,  non  e'  stato  accompagnato dal deposito
prescritto  dall'art. 204-bis  del  codice  della  strada, di tal che
dovrebbe essere dichiarato inammissibile;
    Rilevato  che  l'opponente ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis  del  decreto legislativo 30 aprile
1992  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto 2003 n. 214 che ha
convertito in legge il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151;
    Ritenuto che nel caso de quo il collegamento giuridico tra la res
giudicanda  e  la  norma  ritenuta incostituzionale appare rilevante:
infatti,  ove  si  ritenesse l'art. 204-bis del decreto legislativo n
285/1992,  introdotto  dalla  legge  1° agosto 2003 n. 214 conforme a
Costituzione,  il  ricorso  andrebbe  dichiarato inammissibile mentre
ove,  per  contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con
la  Costituzione  la suddetta opposizione dovra' essere esaminata nel
merito;
    Ritenuta la non manifesta infondatezza:
        per violazione degli articoli 2 e 3 Costituzione in quanto la
normativa  in  parola  pone  i soggetti abbienti e non abbienti su un
piano  di  disuguaglianza  fra  loro  permettendo  esclusivamente  al
soggetto  che  sia  in  possesso  di  una somma di denaro addirittura
doppia  rispetto  a  quella  che  gli  consentirebbe  di  definire la
pendenza  mediante  pagamento  in misura ridotta, di poter tutelare i
propri  diritti  proponendo  ricorso  al  giudice  di  pace.  Ne'  e'
sostenibile  la  tesi  che  al soggetto non abbiente sarebbe comunque
possibile presentare ricorso al Prefetto in quanto tale procedura non
prevede  il  versamento  di  alcuna cauzione, sia in quanto a maggior
ragione  cio'  evidenzierebbe  come  il ricorso al giudice di pace si
trasformerebbe  in  un  mezzo  di  tutela  riservato esclusivamente a
soggetti  facoltosi  sia  in  quanto  la scelta ove tutelare i propri
diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini sul piano
economico  e  sociale  limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza
degli stessi.
    Del  tutto  evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto
normativo in oggetto possa essere ritenuto incostituzionale in quanto
l'art. 3  della  Costituzione  della  Repubblica italiana prevede che
compito  della  Repubblica e' rimuovere non creare ostacoli di ordine
economico   e   sociale   che   limitando  di  fatto  la  liberta'  e
l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscano  il  pieno sviluppo della
persona umana.
    Altresi'  lo stesso dato normativo della cui costituzionalita' si
dubita  lede  anche  l'art. 2  Cost.  che sancisce il valore assoluto
della   persona   umana,   frustando  uno  dei  diritti  fondamentali
dell'individuo;
        per     violazione     dell'art. 24    della    Costituzione.
L'ingiustificato  ostacolo  imposto  per  la  tutela  dei diritti del
cittadino  nella  sola  sede  giurisdizionale contrasta con l'art .24
della  Costituzione  il quale espressamente prevede che tutti possono
agire  in  giudizio  per  la  tutela  dei propri diritti ed interessi
legittimi ed aggiunge che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
    Il  fatto  poi  che,  in  base  alla legge 689/1981, gli atti del
processo  e  la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta per cui
il   ricorso   non  e'  soggetto  a  contributo  unificato  contrasta
clamorosamente con l'obbligo di versare la cauzione.
    L'art.  204-bis  pone  su una diversa posizione il cittadino e la
pubblica  amministrazione;  quest'ultima vede notevolmente rafforzato
il  suo  potere impositivo senza una reale possibilita' di difesa per
il  cittadino  basti pensare che la cauzione da versare e' spesso una
somma  di  denaro  doppia  a  quella  che  consentirebbe  al cives di
definire la pendenza mediante il pagamento in misura ridotta.
    L'autorita'  opposta  si  trova ad avere un ingiusto vantaggio in
quanto,   a   differenza  dell'opponente,  in  caso  di  vittoria  ha
immediatamente  a  propria  disposizione quanto eventualmente dovuto.
Peraltro,  il  citato  art.  204-bis,  nell'indurre il ricorrente, di
fatto,   a   desistere   dal   tutelare  i  propri  diritti  in  sede
giurisdizionale,  scoraggia  l'unico mezzo di tutela che quest'ultimo
ha a propria disposizione, costringendo i meno facoltosi a presentare
ricorso  al  Prefetto per la tutela dei propri diritti,sede in cui in
caso  di accoglimento,il ricorrente non viene affatto rifuso non solo
delle eventuali spese sostenute per l'assistenza di un professionista
ma  neppure  delle  spese vive sostenute e cosi' vanificando anche il
principio della soccombenza.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la
rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva  la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo
30  aprile  1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214
che  ha  convertito  in legge, con modificazione, il decreto-legge 27
giugno  2003  n. 151  per  contrasto  con  gli  artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione  della  Repubblica  italiana, nella parte in cui prevede
che  all'atto  del deposito del ricorso il ricorrente debba versare a
pena  di  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
    Sospende il presente giudizio n. 533/C/03 del ruolo generale;
    Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  per comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Lanciano, addi' 9 gennaio 2004
                     Il giudice di pace: Anello
04C0510