N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2004

Ordinanza emessa il 30 gennaio 2004 dal giudice di pace di Oderzo nel
procedimento  civile  vertente tra Colombo Marco e Polizia municipale
di Fontanelle

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento  fra  cittadini  abbienti e non abbienti - Compressione
  del diritto di difesa.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 3  [introdotto dall'art. 4, comma 1septies, del decreto-legge
  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito, con modifiche, nella legge 1°
  agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.17 del 28-4-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE


    Rileva che il ricorrente ha sollevato questione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis,  comma 3, n.c.d.s., nella parte in
cui  prevede  che  «all'atto  del deposito del ricorso, il ricorrente
deve  versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di pace, a pena
d'inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».
    L'eccezione  non  appare manifestamente infondata ed e' rilevante
ai fini del giudizio.
    In effetti l'art. 204-bis, comma 3, c.d.s. nella sua prima parte,
espressamente  sanziona con l'inammissibilita' del ricorso il mancato
deposito  della  somma  ivi  rilevata,  ed e' pertanto norma idonea a
condizionare  la  definizione del presente giudizio con una pronuncia
sul rito.
    La  norma appare inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,
determinando,  infatti, una sostanziale disparita' di trattamento tra
cittadini abbienti e non abbienti.
    Tale  discriminazione va ravvisata nella circostanza che la norma
favorisce,   nel   ricorso  all'Autorita'  giudiziaria  ordinaria,  i
cittadini   con  maggiore  capacita'  patrimoniale,  privando,  nella
sostanza  e  specie  ove  la  somma da depositare sia particolarmente
elevata,   i   cittadini   economicamente  piu'  svantaggiati  di  un
importante mezzo di difesa.
    Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  legge  n. 1/1948  e  23,  legge  n. 87/1953,
dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  del
giudizio     la     questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 204-bis, comma 3, n.c.d.s. nel senso di cui in motivazione,
per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
        Oderzo, addi' 30 gennaio 2004
                    Il giudice di pace: De Nardi
04C0511