N. 327 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 30 gennaio 2004 dal giudice di pace di Oderzo nel procedimento civile vertente tra Colombo Marco e Polizia municipale di Fontanelle Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparita' di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Compressione del diritto di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.17 del 28-4-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Rileva che il ricorrente ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, n.c.d.s., nella parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». L'eccezione non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio. In effetti l'art. 204-bis, comma 3, c.d.s. nella sua prima parte, espressamente sanziona con l'inammissibilita' del ricorso il mancato deposito della somma ivi rilevata, ed e' pertanto norma idonea a condizionare la definizione del presente giudizio con una pronuncia sul rito. La norma appare inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., determinando, infatti, una sostanziale disparita' di trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti. Tale discriminazione va ravvisata nella circostanza che la norma favorisce, nel ricorso all'Autorita' giudiziaria ordinaria, i cittadini con maggiore capacita' patrimoniale, privando, nella sostanza e specie ove la somma da depositare sia particolarmente elevata, i cittadini economicamente piu' svantaggiati di un importante mezzo di difesa. Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, n.c.d.s. nel senso di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Oderzo, addi' 30 gennaio 2004 Il giudice di pace: De Nardi 04C0511