N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Salute (tutela della) - Norme della regione Basilicata - Farmacisti e dipendenti delle farmacie - Esonero dall'obbligo del possesso del libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 della legge n. 283 del 1962 - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale eslcusiva in materia di tutela della salute e di ordine pubblico e sicurezza. - Legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2004, n. 1, art. 37. - Costituzione, art. 117, comma secondo lettera h e comma terzo.(GU n.23 del 16-6-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura genera1e dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via de Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della, giunta regionale pro-tempore avverso della Regione Basilicata del 2 febbraio 2004 n. 1 (pubbl. in BUR n. 8 del 2 febbraio 2004), recante «disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziario finanziaria 2004»; a seguito ed in forza (della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2004 (all. 1) che ha deciso l'impugnativa della legge regionale di cui sopra. Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131) la declaratoria di illegittimita' costituzionale della epigrafata legge regionale, con particolare riguardo all'art. 37 e cio' sulla base delle seguenti considerazioni. Con la legge in epigrafe, la regione ha inteso recare la quantificazione annuale delle grandezze finanziarie per l'attuazione della legislazione regionale vigente, fissando i limiti massimi d'indebitamento della regione, modificando il sistema delle entrate regionali, contemplando alcune disposizioni sul contenimento della spesa. Tale legge finanziaria e' articolata per «Capi», al fine di renderne la lettura piu' agevole. Al riguardo, una comparazione dell'articolato con il dettato costituzionale ha rivelato palese illegittimita', segnatamente per quanto concerne l'art. 37, laddove si dispone l'esonero, per i farmacisti ed i dipendenti delle farmacie dall'obbligo del possesso del libretto d'idoneita' sanitaria, previsto dall'art. 14 della legge n. 283/1962. Invero, l'art. 37 disponendo l'esonero per i farmacisti ed i dipendenti delle farmacie dall'obbligo del possesso del libretto di idoneita' sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962, nonche' l'esonero delle ASL dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del medesimo, sembra eccedere dalla competenza regionale. Infatti detto art. 14, che prevede l'obbligo per tutti gli operatori che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali misure profilattiche, con conseguenti sanzioni amministrative per i contravventori, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione: «norma imperative attinente all'ordine pubblico e posta a tutela al diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, confermata dalle n. 11486/1996 e n. 9447/1997). Pertanto la disposizione regionale, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari, esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117 Cost., terzo comma; ed invade, inoltre, attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza riservata al legislatore statale dal medesimo articolo, secondo comma, lettera h). Per i motivi esposti e' dunque da ritenere che la legge regionale in epigrafe, per quanto attiene alle disposizioni esonerative di cui all'art. 37, sia censurabile per i dedotti profili di illegittimita' costituzionale, analogamente a quanto gia' dalla ricorrente Presidenza sostenuto nei confronti di altre analoghe disposizioni di leggi regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio) sia con riferimento, genericamente, a tutti gli operatori che «manipolano» alimenti, sia con riferimento, specifico, alle farmacie (che, come e' noto, hanno la possibilita' di vendere anche prodotti alimentari).
P. Q. M. Chiede la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 nel suo art. 37. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione C.d.m. del 19 marzo 2004; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 26 marzo 2004 Avvocato dello Stato: Cosentino 04C0528