N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 - 19 dicembre 2003

Ordinanze  da  345  a  347  - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse  rispettivamente  il  15,  il  15  e  il  19 dicembre 2003 dal
Tribunale  di  Roma  nei  procedimenti  penali  a  carico di: Kanopka
Aliaksandr  (R.O.  345/2004);  Fazaze  Ali'  (R.O.  346/2004); Kalauz
Silviu (R.O. 347/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Mancata  considerazione  dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
  381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
  -  Violazione  del  principio  di ragionevolezza - Contrasto con la
  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e
  delle liberta' fondamentali.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione,  artt.  2,  3  e  10,  comma secondo, quest'ultimo in
  relazione  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
  direttissimo  -  Obbligo  per il giudice di pronunciare sentenza di
  non  luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
  Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs.  25  luglio  1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.18 del 5-5-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  giudizio di convalida dell'arresto di Kanopka Aliaksandr per
il  reato  di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, cosi'
come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ritenuto di dover
sollevare  questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e
14  della  legge  citata, in relazione agli artt. 2, 3, 111, 24 e 10,
comma  2  della  Costituzione;  ritenuto  che  le questioni siamo non
manifestamente infondate per le considerazioni che seguono:
        A)   L'arresto   obbligatorio   di  cui  all'art.  14,  comma
5-quinquies decreto legislativo 286/1998 in relazione al reato di cui
all'art.  14,  comma  5-ter  decreto  citato  e'  previsto  per reato
contravvenzionale, punito con la pena massima dell'arresto fino ad un
anno,  con cio' il legislatore essendosi evidentemente discostato dai
principi  ricavabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p. dai quali si evince
la  necessita'  che  la  obbligatorieta' della misura restrittiva sia
ancorata  a  fattispecie  di  reale ed obiettiva gravita' , apparendo
violato  quindi il principio di ragionevolezza cui agli artt. 2, 3, e
10  II  Cost. (trattandosi di cittadino straniero), tale ultima norma
in   relazione   alle   norme  contenute  nella  convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
        B)  All'arresto  obbligatorio  non potrebbe conseguire per il
reato per il quale si procede la comminazione di misure cautelari, ai
sensi dell'art. 280 c.p.p.;
        C)  Sotto  altro  profilo, all'esito della convalida ai sensi
dell'art. 13, comma 3-quater,il giudice dovrebbe pronunciare sentenze
di  no  luogo  a procedere, a fronte della espulsione dello straniero
dallo  Stato  disposta  dal  questore,  giacche' nel rito monocratico
direttissimo  nessun  provvedimento  che  dispone  il  giudizio viene
omesso   (art.558  c.p.p.),  apparendo  palese  in  tale  ipotesi  la
violazione  degli  artt.  111,  24  Cost.  poiche' lo straniero viene
privato  del  diritto  di difendersi in un processo rispetto ai fatti
oggetto   della  imputazione,  ritenuto  altresi'  che  le  questioni
risultino  rilevanti  ai  fini  del  decidere,  giacche'  in  sede di
convalida il giudice deve accertare la legittimita' dell'arresto.
                              P. Q. M.
    Ritenute  le questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
13  e  14,  del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, cosi' come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 558 c.p.p.
in  relazione  agli  artt.  2,  3, 10, comma 2, 111, 24 Costituzione,
rilevanti  ai  fini  del  decidere  e  non  manifestamente infondate,
sospende  il  giudizio ordinando la immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Ordina  la  notifica  dell'ordinanza a cura della cancelleria, al
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  del
provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Ordina la immediata remissione in liberta' dell'arrestato, se non
detenuto per altra causa.
        Roma, addi' 15 dicembre 2003
                         Il giudice: Martoni
04C0532