N. 132 ORDINANZA 26 - 28 aprile 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Notificazioni  in  materia  civile  -  Effetti  per  il notificante -
  Perfezionamento  al  momento della consegna dell'atto all'ufficiale
  giudiziario,  anziche'  al  momento  della  consegna nelle mani del
  destinatario - Intervenuta sentenza di accoglimento - Necessita' di
  una  interpretazione  delle  norme  vigenti  in materia - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 138.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.18 del 5-5-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 138 del codice
di  procedura  civile,  promosso  con ordinanza del 2 luglio 2003 dal
Tribunale  di  Civitavecchia  nel procedimento civile vertente tra De
Francesco  Salvatore  e  il  Condominio  Via Rodi, 6 - Civitavecchia,
iscritta  al  n. 758  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Civitavecchia, con ordinanza del
2 luglio  2003,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 138
del  codice  di  procedura civile «nella parte in cui non prevede che
gli  effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionino
al   momento  della  consegna  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario,
anziche'  della  consegna  che  quest'ultimo  effettua nelle mani del
destinatario»;
        che,   nel   giudizio   a  quo,  dovrebbe  essere  dichiarata
l'inammissibilita'   di   una   opposizione   a  decreto  ingiuntivo,
risultando  dagli  atti  che  la  citazione, consegnata all'ufficiale
giudiziario  entro  il termine di cui all'art. 641, primo comma, cod.
proc.  civ.,  e' stata effettivamente notificata al destinatario dopo
la scadenza di tale termine;
        che  ad avviso del rimettente - il quale richiama la sentenza
di  questa  Corte  n. 477  del 2002, con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita'   costituzionale   del   combinato   disposto  degli
artt. 149  cod.  proc. civ. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982,  n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a  mezzo  posta  connesse  con  la notificazione di atti giudiziari),
nella  parte  in  cui  prevede  che la notificazione a mezzo posta si
perfeziona,  per  il notificante, alla data di ricezione dell'atto da
parte  del  destinatario  anziche' a quella, antecedente, di consegna
dell'atto   all'ufficiale   giudiziario   -   anche  nel  caso  della
notificazione   eseguita  ai  sensi  dell'art. 138  cod.  proc.  civ.
dovrebbe  ritenersi  lesivo del diritto di difesa del notificante che
un   effetto   decadenziale   possa  conseguire  -  come  appunto  si
verificherebbe  nel  caso  di  specie  - al ritardo nel compimento di
un'attivita'  riferibile non al medesimo notificante ma all'ufficiale
giudiziario.
    Considerato  che questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che
-  per  effetto  della  sentenza  n. 477  del  2002,  richiamata  dal
rimettente  -  «risulta  ormai  presente nell'ordinamento processuale
civile,  fra  le  norme  generali  sulle notificazioni degli atti, il
principio  secondo  il  quale  -  relativamente alla funzione che sul
piano  processuale,  cioe'  come atto della sequenza del processo, la
notificazione e' destinata a svolgere per il notificante - il momento
in  cui  la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo
deve  distinguersi  da  quello  in  cui  essa  si  perfeziona  per il
destinatario» (sentenza n. 28 del 2004, ordinanza n. 97 del 2004);
        che,  conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme
in  tema  di  notificazioni di atti processuali - ivi compresa quella
censurata  dall'odierno  rimettente  -  vanno ora interpretate, senza
necessita'  di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi,
nel  senso  che  «la  notificazione  si  perfeziona nei confronti del
notificante, (...), al momento della consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario» (cosi', ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004);
        che   pertanto  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 138  del  codice di procedura
civile,   sollevata,   in   riferimento   agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Civitavecchia  con  l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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