N. 133 ORDINANZA 26 - 28 aprile 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Titoli  di  credito  -  Cambiale  -  Idoneita'  a  costituire  titolo
  esecutivo  -  Condizione  del  regolare  versamento dell'imposta di
  bollo   -   Prospettato   contrasto  con  il  diritto  alla  tutela
  giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
- R.D.  14 dicembre  1933, n. 1669, art. 104; d.P.R. 26 ottobre 1972,
  n. 642, art. 20.
- Costituzione, art. 24.
Titoli  di  credito  -  Cambiale  -  Idoneita'  a  costituire  titolo
  esecutivo  -  Condizione  del  regolare  versamento dell'imposta di
  bollo  -  Prospettata  disparita'  di trattamento tra cittadini, in
  relazione  a  condizioni  economiche piu' o meno agiate - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- R.D.  14 dicembre  1933, n. 1669, art. 104; d.P.R. 26 ottobre 1972,
  n. 642, art. 20.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.18 del 5-5-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 104 del regio
decreto  14 dicembre  1933,  n. 1669  (Modificazioni alle norme sulla
cambiale  e  sul  vaglia  cambiario),  e dell'art. 20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642  (Disciplina
dell'imposta di bollo), promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal
Tribunale  di  Avellino nel procedimento civile vertente tra Scialoia
Luciano  e Serluca Genueffa ed altra, iscritta al n. 794 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 29 aprile 2003 il Tribunale di
Avellino  -  nel  corso  di  un procedimento civile di opposizione ad
esecuzione  immobiliare - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 104  del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni
alle  norme  sulla  cambiale e sul vaglia cambiario), e 20 del d.P.R.
26 ottobre  1972,  n. 642  (Disciplina  dell'imposta di bollo), nella
parte  in  cui tali norme subordinano l'acquisizione, nella cambiale,
della  qualita' di titolo esecutivo alla condizione che la stessa sia
stata regolarmente bollata sin dall'origine;
        che  il  giudice  a  quo  riferisce  che - avendo l'opponente
specificamente contestato il diritto della creditrice di procedere ad
esecuzione  forzata, per essere questa fondata su un assegno bancario
e  sei  cambiali  proprie,  prive  dell'idoneita' a costituire titolo
esecutivo,  in  quanto  non in regola con l'imposta di bollo, secondo
quanto prescritto dall'art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972 - l'opposta
ha eccepito l'illegittimita' costituzionale degli artt. 104 del regio
decreto n. 1669 del 1933 e 20 del d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte
in  cui tali disposizioni subordinano la qualita' di titolo esecutivo
della  cambiale al fatto che la stessa sia stata regolarmente bollata
sin dall'origine;
        che il Tribunale rimettente ritiene rilevante la questione di
costituzionalita'  in  quanto  la  definizione  del giudizio in corso
dipende   dall'applicazione   delle   norme   censurate,   fondandosi
l'opposizione     esclusivamente     sull'irregolare     assolvimento
dell'imposta  di bollo e, pertanto, sull'assenza nelle cambiali della
qualita' di titolo esecutivo;
        che,  in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo  richiama  le  argomentazioni  svolte  dalla Corte costituzionale
nella  sentenza  n. 333  del  2001,  tutte incentrate - ai fini della
valutazione  della compatibilita' tra il principio di cui all'art. 24
della   Costituzione   e  le  norme  che  esigono  l'assolvimento  di
determinati   incombenti   da   parte   di   chi  invochi  la  tutela
giurisdizionale  dei  propri  diritti  -  sulla distinzione tra oneri
imposti  allo  scopo  di  assicurare al giudizio uno svolgimento piu'
conforme  alla  sua  funzione  e  alle sue esigenze, e oneri tendenti
invece  al  soddisfacimento  di  interessi  del  tutto  estranei alle
finalita'   processuali,   ritenuti  per  cio'  stesso  lesivi  della
richiamata norma costituzionale; ricorda che, in applicazione di tali
criteri,    la   Corte,   nella   menzionata   pronuncia,   dichiaro'
l'illegittimita' dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che
subordinava   l'esperibilita'   dell'azione   esecutiva  di  rilascio
dell'immobile  locato  all'assolvimento,  da  parte  del locatore, di
oneri imposti esclusivamente a fini di controllo fiscale, ma privi di
qualsivoglia attinenza col processo esecutivo e con gli interessi che
lo  stesso  e'  diretto  a  realizzare;  sottolinea  che analogo iter
argomentativo  e'  stato  sviluppato  nella sentenza n. 522 del 2002,
avente  ad  oggetto  l'art. 66,  comma 2,  del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131,  e  che  il  disposto  dell'art. 7,  numero  7,  della  legge
9 ottobre   1971,   n. 825   (Delega  legislativa  al  Governo  della
Repubblica  per  la  riforma  tributaria) - richiamato in entrambe le
sentenze   -   impone  al  legislatore  delegato  di  eliminare  ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;
        che,  conseguentemente,  le  norme censurate, in quanto fanno
dipendere l'efficacia di titolo esecutivo della cambiale dal regolare
versamento  dell'imposta  di  bollo  fin  dall'origine, rientrano, ad
avviso   del  rimettente,  nell'ambito  delle  disposizioni  che,  in
violazione  dell'art. 24  della  Costituzione, condizionano l'accesso
alla tutela giurisdizionale all'assolvimento di incombenti, di natura
fiscale,  svincolati dal processo esecutivo e dalle finalita' da esso
perseguite;
        che,   inoltre,   non   sembra  al  Tribunale  manifestamente
infondato  il  dubbio sulla compatibilita' della disciplina impugnata
con  l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione
potrebbe risolversi in una disparita' di trattamento tra cittadini in
condizioni  economiche  piu'  agiate,  e percio' in grado di eseguire
tempestivamente  il  pagamento  degli oneri fiscali, e cittadini che,
pur  titolari  di diritti meritevoli di tutela, non siano in grado di
assolvere  detti oneri, o comunque di assolverli nei tempi prescritti
dalla legge;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che ha concluso per l'infondatezza della questione osservando
che le sentenze della Corte costituzionale, richiamate nell'ordinanza
di  rimessione,  attengono  a  questioni  non  comparabili con quella
sollevata,  in  quanto,  nel  caso  ora sottoposto alla Corte, non si
tratta  di  norme  tributarie  che  condizionano  lo  svolgimento del
processo  all'adempimento  di  oneri  tributari privi di qualsivoglia
collegamento  con  la  pretesa  dedotta  in  giudizio,  bensi'  della
possibilita'   che   la  cambiale  assuma,  prima  ed  a  prescindere
dall'esistenza di un processo, la qualita' di titolo esecutivo;
        che,  conseguentemente, il pagamento della tassa di bollo non
condiziona  l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale,  e non comporta
alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione;
        che,   quanto   all'asserita   violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,   condizionare  la  qualita'  esecutiva  di  un  titolo
all'avvenuto adempimento di un'obbligazione fiscale non e', ad avviso
dell'Avvocatura,  opzione  normativa  foriera di alcuna disparita' di
trattamento,   perche'   l'imposizione   di   obblighi  tributari  e'
legittimata  dal  generale  principio  solidaristico,  desumibile dal
primo  comma  dell'art. 53  della Costituzione; di modo che, salvo il
caso  in  cui  i  livelli  d'imposta  siano  tanto  alti  da  rendere
impossibile  l'adempimento  dell'obbligazione  al cittadino medio, la
sanzione  prevista  dall'ordinamento  per  il  mancato  pagamento del
tributo costituisce legittima espressione di una scelta discrezionale
del legislatore.
    Considerato  che  il Tribunale di Avellino dubita, in riferimento
agli   artt. 3   e   24   della   Costituzione,   della  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 104  del regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669  (Modificazioni  alle  norme  sulla  cambiale  e  sul  vaglia
cambiario),  e  20  del  d.P.R.  26 ottobre  1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta  di  bollo),  nella  parte in cui tali norme subordinano
l'acquisizione,  nella  cambiale,  della qualita' di titolo esecutivo
alla  condizione  che  la  stessa  sia stata regolarmente bollata sin
dall'origine;
        che l'osservanza ab initio delle disposizioni della legge sul
bollo   condiziona  esclusivamente  l'acquisizione,  da  parte  della
cambiale, della eccezionale qualita' di titolo esecutivo di origine e
natura   stragiudiziale,   laddove   il   creditore   cambiario  puo'
esercitare,  anche  in  assenza  di  quella  osservanza,  «i  diritti
cambiari  inerenti al titolo» (art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972) ed
inoltre  adire  il  giudice  sia  in  via  monitoria  sia  in  via di
cognizione ordinaria;
        che,  conseguentemente,  non  sussistendo alcun irragionevole
ostacolo a che il creditore cambiario possa far valere i suoi diritti
in  giudizio,  ed  anche  utilizzando  una  pluralita'  di  strumenti
processuali,    bensi'    esistendo    esclusivamente    un    limite
all'acquisizione  della  qualita' di titolo esecutivo eccezionalmente
riconosciuta dalla legge ad un atto stragiudiziale, e' manifestamente
infondata  la  questione  sollevata  in  relazione  all'art. 24 della
Costituzione;
        che e' manifestamente inammissibile la questione sollevata in
riferimento  all'art. 3  della  Costituzione, in quanto il rimettente
non  soltanto  omette  di  considerare  che  l'onere di provvedere al
pagamento  dell'imposta  di  bollo  grava  principaliter sul debitore
(arg.  ex  art. 22 del d.P.R. n. 642 del 1972) ma, lamentando che sia
penalizzato chi non e' «in grado di eseguire tempestivamente (ovvero,
nei  tempi prescritti dalla legge) il pagamento degli oneri fiscali»,
riferisce   in   maniera   incongrua   la  denunciata  disparita'  di
trattamento, tra abbienti e non, al solo momento dell'emissione della
cambiale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   degli  artt. 104  del  regio  decreto
14 dicembre  1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e
sul  vaglia  cambiario),  e  20  del  d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina   dell'imposta   di  bollo),  sollevata,  in  riferimento
all'art. 3   della   Costituzione,  dal  Tribunale  di  Avellino  con
l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  delle  medesime  norme,  sollevata,  in
riferimento  all'art. 24  della  Costituzione, dallo stesso Tribunale
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0542