N. 558 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il  1°  dicembre  2003 dal tribunale di Arezzo nel
procedimento penale a carico di Abella Faysal

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Carenza  del  requisito  dell'urgenza per l'adozione da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs.   25 luglio   1998,   n. 286,   art. 14,  comma 5-quinquies,
  introdotto  dall'art. 13,  comma 1,  della  legge  30 luglio  2002,
  n. 189.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.25 del 30-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Si osserva quanto segue:
        L'art.  13  Costituzione  prevede che di norma la restrizione
della   liberta'   personale   sia   disposta   per   atto   motivato
dell'autorita'  giudiziaria  e  che  solo  «in  casi  eccezionali  di
necessita'   ed   urgenza,   indicati   tassativamente  dalla  legge,
l'autorita'   di   pubblica  sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti
provvisori»   i  quali  dovranno  essere  convalidati  dall'autorita'
giudiziaria entro termini brevissimi;
        la  valutazione  che  dunque deve essere effettuata da questo
giudice,  seppure  sotto  il  semplice  profilo  della  non manifesta
infondatezza,   deve   riguardare   la   conformita'   costituzionale
dell'arresto  obbligatorio previsto dall'art. 14, commi 5-quinquies e
5-ter,  cit.  sotto i profili della eccezionale necessita' ed urgenza
nonche' della tassativita';
        per  quanto  riguarda  il  requisito  dell'eccezionalita', la
norma  in  questione  non  sembra censurabile poiche' l'art. 14, come
modificato  dal  legislatore  del  2002,  non  prevede  lo  strumento
coercitivo  in  via  generale  per determinate categorie di reati, ma
solamente  per  due fattispecie espressamente indicate (quelle di cui
ai  commi 5-ter e 5-quater) per le quali si fa eccezione al principio
costituzionale  secondo cui la possibilita' di disporre la privazione
della  liberta'  personale  e'  affidata  in via esclusiva e per atto
motivato all'autorita' giudiziaria;
        in altri termini il legislatore ha indicato in modo preciso e
dettagliato  i  casi  di  arresto da parte dell'autorita' di pubblica
sicurezza, sicche' in definitiva appare rispettato anche il principio
della tassativita' imposta dalla norma costituzionale;
        il  carattere  di  eccezionalita'  non  deve  essere tuttavia
valutato   in   termini   assoluti,  ma  in  relazione  ai  parametri
dell'eccezionalita'  e  dell'urgenza, valutazione questa che non deve
essere  disgiunta  da un esame della ratio degli istituti previsti in
via generale dall'art. 13 della Costituzione;
        per  quanto riguarda la valutazione della gravita' del fatto,
il  giudice  a  quo, dovendosi limitare al vaglio della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, non puo'
spingersi  oltre  una valutazione sommaria di tale profilo perche', a
meno  che  non  appaia  di  tutta evidenza la lievita' della condotta
sanzionata (v. ad es. la contravvenzione di cui all'art. 85 del t. u.
delle  leggi  di  p.s.  -  divieto  di  comparire mascherato in luogo
pubblico  -  dichiarato  illegittimo  con  sent. n. 39 del 1970 nella
parte  in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio)  c'e' il rischio di
entrare   nel   merito   di   valutazioni  discrezionali  rimesse  al
legislatore;  ne' il fatto che il reato per cui e' previsto l'arresto
abbia  natura  contravvenzionale  appare  determinante  in  tal senso
poiche' la norma costituzionale non opera alcun distinguo, mentre non
mancano  nel  sistema  altri  casi  in cui sia previsto l'arresto per
ipotesi contravvenzionali;
        a   diverse  conclusioni  deve  pervenirsi  in  relazione  al
requisito  della  eccezionale  urgenza  con  la  quale possono essere
adottati  provvedimenti  provvisori  nei  confronti  dell'autore  del
reato.  Sotto  tale  profilo non puo' prescindersi da una valutazione
piu'  generale  dell'istituto  dell'arresto che e' stato previsto dal
legislatore  costituente  e  da  quello del codice di rito come mezzo
eccezionale  a disposizione dell'autorita' di polizia per limitare la
liberta' personale dell'autore del reato laddove i tempi per chiedere
l'intervento  del giudice ne pregiudicherebbe l'esito, intervento che
e'  necessariamente  richiesto  in via successiva sia per la ratifica
dell'operato  della  polizia  sia  per rendere piu' stabile la misura
cautelare  (ai  sensi  dell'art.  121  disp. att. c.p.p. «il pubblico
ministero  dispone  con decreto motivato che l'arrestato o il fermato
sia  posto  immediatamente  in  liberta' quando ritiene di non dovere
l'applicazione di misure coercitive»);
        nel caso di specie, trattando di fattispecie per la quale non
e'  possibile  richiedere  e  disporre  alcuna  misura cautelare, non
sembra  che  l'urgenza  abbia  alcuna  funzione strumentale in ambito
strettamente processuale se non quella di imporre la celebrazione del
processo  con  rito  direttissimo,  mentre non puo' sfuggire a questo
giudice  che,  come  si  desume  dalla  stessa  rubrica  della  norma
censurata  (esecuzione  dell'espulsione)  e  dagli  istituti previsti
dalla  stessa  disposizione di legge (accompagnamento alla frontiera,
respingimento,  trattenimento  nei  centri  di  permanenza, ordine di
allontanarsi  dal territorio) il legislatore ha inteso assicurare nel
modo  piu'  efficace  l'allontanamento  dal  territorio dei cittadini
extracomunitari  non  in regola con le norme interne ed ha previsto a
tal  fine  dei  meccanismi  idonei  a realizzare nel piu' breve tempo
possibile tale fine;
        sotto  tale  profilo  ritiene  il  giudicante  che  l'arresto
obbligatorio  non consenta in alcuna maniera di accelerare i tempi di
allontanamento  del  cittadino  straniero  al  quale sono applicabili
tutti gli strumenti amministrativi previsti dalla legge come ribadito
dall'ultimo  inciso  del  comma 5-quinquies dell'art. 14 («Al fine di
assicurare  l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 dei presente articolo»);
        in  definitiva  non  appare  con  evidenza nessuna ragione di
urgenza,  coerente  con il dettato costituzionale, che giustifichi la
privazione  della  liberta'  personale  nei  confronti  di  cittadini
extracomunitari  i  quali, pur essendo rei di una contravvenzione per
la  quale il legislatore ha previsto la pena dell'arresto da sei mesi
ad  un  anno,  non potranno poi essere oggetto di altri provvedimenti
cautelari,  ma tutt'al piu' sottoposti a misure di allontanamento dal
territorio   comunque  garantite  in  via  amministrativa  previo  il
nullaosta dell'autorita' giudiziaria;
    Ritenuto   pertanto  che  la  questione  non  sia  manifestamente
infondata nei limiti anzidetti;
        ritenuto  altresi'  che la questione appare rilevante ai fini
del   decidere   dovendosi   provvedere   in  ordine  alla  convalida
dell'arresto  dell'imputato  dell'imputato  Abella Faysal eseguito in
base all'art. 14, comma 5-quinquies citato;
                              P. Q. M.
    Vsti gli art. 134 Costituzione e 23 n. 87/1953;,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per violazione dell'art. 13, commi 2 e
3,  della  Costituzione, dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d. lgs.
n. 286/1998  - come modificato con legge n. 189/2002 - nella parte in
cui  prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato del reato di cui al
comma 5-ter della medesima norma;
    Sospende  il presente procedimento e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  l'immediata  liberazione di Abella Faysal se non detenuto
per altra causa;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Arezzo, addi' 1° dicembre 2003
                        Il giudice: Borraccia
04C0558