N. 408 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 21 gennaio 2004 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Piu Mario contro Ministero della giustizia Impiego pubblico - Personale in servizio nei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria - Collocamento a riposo al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' - Progressione in ruolo e permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei limiti di eta' per esigenze di servizio come stabilito dal d.lgs. n. 334/2000 per i dipendenti pari qualifica della Polizia di Stato - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di tutela del lavoro -Eccesso di delega. - d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146. - Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76.(GU n.20 del 19-5-2004 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1094/03 R.G.R. proposto da Piu Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato M. Iavicoli ed elettivamente domiciliato in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 19/5, ricorrente; Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stata di Genova ed elettivamente domiciliato in Genova, via Brigate Partigiane n. 2, resistente; Per l'annullamento delle note del Ministro della giustizia, DAP prot. n. 1394 del 3 giugno 2002 e prot. n. 369009 del 3 settembre 2002, quest'ultima venuta a conoscenza del ricorrente in data 24 luglio 2003, aventi ad oggetto cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' del ricorrente nonche' per l'accertamento del diritto del ricorrente a rimanere in servizio oltre il compimento del sessantesimo anno di eta'. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Nominato relatore il consigliere Antonio Bianchi; Visti gli atti tutti della causa; Uditi nella camera di consiglio del 27 novembre 2003 l'avvocato Crucioli per delega dell'avvocato Iavicoli per il ricorrente e l'avvocato dello Stato De Napoli per l'amministrazione resistente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. Fatto e diritto Con d.m. n. 905 del 18 giugno 2002, il ricorrente e' stato nominato commissario del Corpo di polizia penitenziaria in quanto vincitore di concorso bandito per laureati e diplomati, transitando dal ruolo di concetto a quello direttivo. Con provvedimento del 6 novembre 2002, quindi, l'amministrazione, penitenziaria ha ammesso lo stesso a frequentare un corso presso l'Istituto superiore studi penitenziari in Roma, con inizio 18 novembre 2002 e termine 18 dicembre 2003. Sennonche', in data 24 luglio 2003, il ricorrente veniva a conoscenza del provvedimento prot. n. 2690089 del 3 settembre 2002, con cui l'amministrazione aveva definitivamente disposto il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' (60 anni), a decorrere dal giorno 1° ottobre 2003. Il provvedimento, come precisato dalla stessa amministrazione nella nota di chiarimenti versata in atti, stato adottato in base al rilievo che il d.lgs. n. 146/2000 «nulla prevede circa il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli direttivi» e che pertanto nella specie continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 4 del d.P.R. 29 novembre 1973 n. 1092 ed all'art. 71 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 443, che giust'appunto fissa a sessanta anni l'eta' per il collocamento a riposo per il personale direttivo appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, diversamente da quanto disposto dal d.lgs. n. 334/2000 per il personale appartenente alla polizia di Stato con analoga qualifica. Conseguentemente il ricorrente ha impugnato il provvedimento in questione deducendo, tra l'altro, la illegittimita' costituzionale del d.lgs. n. 146/2000, nella parte in cui non prevede modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di eta', per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. Detta eccezione suscita, gia' ad una prima delibazione sommaria, seri dubbi circa la conformita' della norma censurata ai vigenti parametri costituzionali, e pertanto il collegio ritiene di dover sollevare la questione della sua legittimita' in parte qua, nei sensi sopra precisati. La rilevanza della questione, ai fini della decisione dell'odierna controversia, risulta palese gia' nella fase cautelare, in quanto, essendo oggetto del ricorso il provvedimento di collocamento a riposo dell'istante a far data dal giorno 1° ottobre 2003, l'esito sia del gravame che dell'incidente cautelare dipende dalla possibilita' di considerare applicabile o meno la disposizione denunciata. Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione proposta, il collegio osserva che con legge 28 luglio 1999, n. 266 il Parlamento ha conferito delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria. In particolare il primo comma dell'art. 12 prevede alla lettera b) la «istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo di polizia di Stato». Il successivo comma, poi, prevede la istituzione di un ruolo direttivo speciale al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori, disponendo alla lettera c) che il decreto delegato debba «prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio». Al riguardo va poi evidenziato che altra delega di contenuto sostanzialmente analogo, e' stata conferita dal Parlamento al Governo con l'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ai fini del riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato. Nel dare attuazione a quest'ultima delega il d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha dettato, al capo terzo, una serie di disposizioni transitorie, prevedendo in modo particolare all'art. 27 un innalzamento progressivo dei limiti di eta' per il collocamento a riposo dei commissari sulla base di una apposita tabella. Per contro il d.lgs. n. 146/2000, con il quale e' stata data attuazione alla delega concernente la polizia penitenziaria, non contiene alcuna norma transitoria di tenore simile a quella contenuta nell'art. 27 della legge n. 334/2000, nonostante la legge di delega preveda espressamente una disciplina transitoria dell'innalzamento del limite di eta' per il collocamento a riposo del personale inserito nel neo-ruolo di commissari penitenziari, ed una carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della polizia di Stato. Il criterio direttivo indicato dal Parlamento in ordine all'innalzamento dei limiti di eta', peraltro, risponde ad un'esigenza logica ed equitativa dal momento che la stessa normativa ai fini dell'accesso al ruolo dei commissari prevede il requisito di una anzianita' minima di trent'anni di servizio, riferendosi quindi per la gran parte a personale ormai prossimo al raggiungimento del limite di eta' di sessant'anni prevista dalla normativa precedente. Per quanto sopra la riscontrata lacuna normativa contenuta nel decreto delegato n. 146/2000, sembra oggettivamente confliggere con il dettato costituzionale sotto i seguenti tre connessi profili: a) in primo luogo traspare la violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso (in minus) di delega, avendo il, legislatore delegato omesso totalmente di disciplinare un aspetto essenziale della materia oggetto di delega, violando lo specifico principio e criterio direttivo dettato dall'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 266/1999; b) il decreto delegato poi viola l'art. 3 della Costituzione, nella parte cui, in ulteriore violazione della legge di delega (art. 12, comma 1, lett. b) non assicura in via transitoria al personale gia' in servizio del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, la medesima possibilita' di innalzamento del limite di eta' per il collocamento a riposo, che viene invece assicurato dal coevo decreto legislativo n. 334/2000 al personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della polizia di Stato; c) risultano infine violati gli artt. 4 e 35 Cost., nella misura in cui la carente disciplina del decreto delegato non consente ai lavoratori interessati l'espletamento dell'attivita' professionale per il congruo arco temporale previsto dalla norma di delega. Ne consegue che il collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, ritiene necessario - previo accoglimento ad tempus e con separata ordinanza della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, ordinare la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferire alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' del d.lgs. n. 146/2000, nella parte in cui non prevede modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio, per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione agli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 e segg. della legge costituzionale n. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, del d.lgs. n. 146/2000 «in parte qua» e nei sensi precisati in motivazione; Sospende il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2003. Il Presidente: Vivenzio L'estensore: Bianchi 04C0559