N. 408 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il  21  gennaio  2004 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Liguria  sul  ricorso  proposto da Piu Mario contro
Ministero della giustizia

Impiego  pubblico  -  Personale  in  servizio nei ruoli direttivi del
  Corpo   di   Polizia  penitenziaria  -  Collocamento  a  riposo  al
  raggiungimento  del  sessantesimo  anno  di  eta' - Progressione in
  ruolo  e  permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei
  limiti  di  eta' per esigenze di servizio come stabilito dal d.lgs.
  n. 334/2000  per i dipendenti pari qualifica della Polizia di Stato
  -  Mancata  previsione  -  Ingiustificato  diverso  trattamento  di
  situazioni  omogenee  -  Incidenza  sul  diritto  al  lavoro  e sul
  principio di tutela del lavoro -Eccesso di delega.
- d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76.
(GU n.20 del 19-5-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1094/03 R.G.R.
proposto  da  Piu  Mario,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato M.
Iavicoli  ed  elettivamente  domiciliato in Genova, via SS. Giacomo e
Filippo n. 19/5, ricorrente;
    Contro  il  Ministero della giustizia, in persona del Ministro in
carica,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stata di Genova
ed  elettivamente domiciliato in Genova, via Brigate Partigiane n. 2,
resistente;
    Per  l'annullamento  delle note del Ministro della giustizia, DAP
prot.  n. 1394  del  3  giugno 2002 e prot. n. 369009 del 3 settembre
2002,  quest'ultima  venuta  a  conoscenza  del ricorrente in data 24
luglio  2003, aventi ad oggetto cessazione dal servizio per raggiunti
limiti  di eta' del ricorrente nonche' per l'accertamento del diritto
del  ricorrente  a  rimanere  in  servizio  oltre  il  compimento del
sessantesimo anno di eta'.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Nominato relatore il consigliere Antonio Bianchi;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  nella  camera di consiglio del 27 novembre 2003 l'avvocato
Crucioli  per  delega  dell'avvocato  Iavicoli  per  il  ricorrente e
l'avvocato dello Stato De Napoli per l'amministrazione resistente.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    Con  d.m.  n. 905  del  18  giugno  2002,  il ricorrente e' stato
nominato  commissario  del  Corpo  di polizia penitenziaria in quanto
vincitore  di  concorso bandito per laureati e diplomati, transitando
dal ruolo di concetto a quello direttivo.
    Con provvedimento del 6 novembre 2002, quindi, l'amministrazione,
penitenziaria  ha  ammesso  lo  stesso  a frequentare un corso presso
l'Istituto  superiore  studi  penitenziari  in  Roma,  con  inizio 18
novembre 2002 e termine 18 dicembre 2003.
    Sennonche',  in  data  24  luglio  2003,  il  ricorrente veniva a
conoscenza  del  provvedimento prot. n. 2690089 del 3 settembre 2002,
con  cui  l'amministrazione  aveva  definitivamente  disposto  il suo
collocamento  a  riposo  per  raggiunti  limiti  di eta' (60 anni), a
decorrere dal giorno 1° ottobre 2003.
    Il  provvedimento,  come  precisato  dalla stessa amministrazione
nella  nota di chiarimenti versata in atti, stato adottato in base al
rilievo   che   il   d.lgs.   n. 146/2000  «nulla  prevede  circa  il
collocamento  a riposo del personale appartenente ai ruoli direttivi»
e  che  pertanto  nella  specie  continua  a  trovare applicazione la
disciplina  di  cui all'art. 4 del d.P.R. 29 novembre 1973 n. 1092 ed
all'art. 71  del  d.lgs.  30  dicembre 1992 n. 443, che giust'appunto
fissa  a  sessanta  anni  l'eta'  per il collocamento a riposo per il
personale  direttivo  appartenente al Corpo di polizia penitenziaria,
diversamente  da  quanto  disposto  dal  d.lgs.  n. 334/2000  per  il
personale appartenente alla polizia di Stato con analoga qualifica.
    Conseguentemente  il  ricorrente ha impugnato il provvedimento in
questione  deducendo,  tra  l'altro, la illegittimita' costituzionale
del  d.lgs.  n. 146/2000, nella parte in cui non prevede modalita' di
progressione  nel  ruolo  e di permanenza nelle qualifiche, anche con
innalzamento  dei  limiti  di  eta', per il personale in servizio nel
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
    Detta  eccezione suscita, gia' ad una prima delibazione sommaria,
seri  dubbi  circa  la  conformita'  della norma censurata ai vigenti
parametri  costituzionali,  e  pertanto  il collegio ritiene di dover
sollevare la questione della sua legittimita' in parte qua, nei sensi
sopra precisati.
    La   rilevanza   della   questione,   ai   fini  della  decisione
dell'odierna  controversia, risulta palese gia' nella fase cautelare,
in   quanto,   essendo   oggetto  del  ricorso  il  provvedimento  di
collocamento  a  riposo dell'istante a far data dal giorno 1° ottobre
2003,  l'esito  sia  del gravame che dell'incidente cautelare dipende
dalla  possibilita' di considerare applicabile o meno la disposizione
denunciata.
    Quanto  al  requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione proposta, il collegio osserva che con legge 28 luglio 1999,
n. 266   il   Parlamento  ha  conferito  delega  al  Governo  per  la
riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
    In  particolare  il primo comma dell'art. 12 prevede alla lettera
b)  la  «istituzione  di  un  ruolo  direttivo ordinario del Corpo di
polizia  penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di
pari qualifica del corrispondente ruolo di polizia di Stato».
    Il  successivo  comma,  poi,  prevede  la istituzione di un ruolo
direttivo speciale al quale accede il personale appartenente al ruolo
degli  ispettori,  disponendo alla lettera c) che il decreto delegato
debba  «prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza
nelle  qualifiche,  anche  con l'innalzamento dei limiti di eta' solo
per esigenze di servizio».
    Al  riguardo  va  poi  evidenziato  che altra delega di contenuto
sostanzialmente analogo, e' stata conferita dal Parlamento al Governo
con  l'art. 5  della legge 31 marzo 2000, n. 78, ai fini del riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato.
Nel  dare  attuazione a quest'ultima delega il d.lgs. 5 ottobre 2000,
n. 334   ha  dettato,  al  capo  terzo,  una  serie  di  disposizioni
transitorie,   prevedendo   in   modo   particolare   all'art. 27  un
innalzamento  progressivo  dei  limiti  di eta' per il collocamento a
riposo  dei commissari sulla base di una apposita tabella. Per contro
il  d.lgs.  n. 146/2000,  con  il quale e' stata data attuazione alla
delega  concernente  la  polizia  penitenziaria,  non contiene alcuna
norma  transitoria  di  tenore simile a quella contenuta nell'art. 27
della  legge  n. 334/2000,  nonostante  la  legge  di  delega preveda
espressamente una disciplina transitoria dell'innalzamento del limite
di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo del personale inserito nel
neo-ruolo  di  commissari  penitenziari,  ed  una  carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della
polizia di Stato.
    Il   criterio   direttivo   indicato  dal  Parlamento  in  ordine
all'innalzamento   dei   limiti   di   eta',  peraltro,  risponde  ad
un'esigenza  logica ed equitativa dal momento che la stessa normativa
ai  fini dell'accesso al ruolo dei commissari prevede il requisito di
una  anzianita'  minima di trent'anni di servizio, riferendosi quindi
per  la  gran  parte a personale ormai prossimo al raggiungimento del
limite di eta' di sessant'anni prevista dalla normativa precedente.
    Per  quanto  sopra  la riscontrata lacuna normativa contenuta nel
decreto  delegato  n. 146/2000, sembra oggettivamente confliggere con
il dettato costituzionale sotto i seguenti tre connessi profili:
        a)  in  primo luogo traspare la violazione dell'art. 76 Cost.
per  eccesso  (in  minus)  di delega, avendo il, legislatore delegato
omesso totalmente di disciplinare un aspetto essenziale della materia
oggetto  di  delega,  violando  lo  specifico  principio  e  criterio
direttivo  dettato  dall'art. 12,  comma  2,  lett.  c)  della  legge
n. 266/1999;
        b) il decreto delegato poi viola l'art. 3 della Costituzione,
nella  parte  cui,  in  ulteriore  violazione  della  legge di delega
(art. 12,  comma  1,  lett.  b)  non  assicura  in via transitoria al
personale  gia'  in servizio del ruolo direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria, la medesima possibilita' di innalzamento del limite di
eta'  per  il  collocamento a riposo, che viene invece assicurato dal
coevo  decreto legislativo n. 334/2000 al personale di pari qualifica
del corrispondente ruolo della polizia di Stato;
        c)  risultano  infine  violati  gli artt. 4 e 35 Cost., nella
misura in cui la carente disciplina del decreto delegato non consente
ai lavoratori interessati l'espletamento dell'attivita' professionale
per il congruo arco temporale previsto dalla norma di delega.
    Ne  consegue  che  il  collegio,  ritenuta  la rilevanza e la non
manifesta  infondatezza  della  sollevata  questione  di legittimita'
costituzionale,  ritiene necessario - previo accoglimento ad tempus e
con  separata  ordinanza della domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato, ordinare la sospensione dell'ulteriore corso
del  giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferire
alla  Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' del
d.lgs.  n. 146/2000,  nella  parte  in  cui  non prevede modalita' di
progressione  nel  ruolo  e di permanenza nelle qualifiche, anche con
innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio, per il
personale  in  servizio  nel  ruolo  direttivo  del  Corpo di polizia
penitenziaria,  in  relazione  agli  articoli  3,  4,  35  e 76 della
Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt. 1   e   segg.   della   legge  costituzionale
n. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  ai fini della decisione della controversia e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale,  per  contrasto  con gli articoli 3, 4, 35 e 76 della
Costituzione,  del  d.lgs.  n. 146/2000  «in  parte  qua» e nei sensi
precisati in motivazione;
    Sospende  il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 27 novembre
2003.
                       Il Presidente: Vivenzio
                                                L'estensore: Bianchi
04C0559