N. 135 SENTENZA 29 aprile - 7 maggio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Liguria  -  Edilizia  popolare,  economica e sovvenzionata -
  Assegnazione   di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  -
  Requisito  della  non  titolarita' di un bene immobile della stessa
  natura   -   Valutazione   del   cespite  immobiliare  posseduto  -
  Riferimento  al  criterio  del  valore  locativo calcolato ai sensi
  della  legge n. 392 del 1978 - Arbitrarieta' e irrazionalita' della
  scelta  del  legislatore  -  Illegittimita' costituzionale in parte
  qua.
- Legge  Regione  Liguria  3 marzo  1994,  n. 10,  artt. 6,  comma 1,
  lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d).
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.19 del 12-5-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Ugo  DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma 1,
lettera d),  8  e  27, comma 2, lettera d), della legge della Regione
Liguria  3 marzo  1994,  n. 10  (Norme  per  l'edilizia  residenziale
pubblica),  promosso con ordinanza del 23 dicembre 2002 dal Tribunale
amministrativo  regionale  della  Liguria  sul  ricorso  proposto  da
Ottavio  Sechi  ed  altra contro l'Azienda regionale territoriale per
l'edilizia ed altro, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 gennaio 2004 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Liguria ha
sollevato,   con   ordinanza   del  23 dicembre  2002,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1 (recte: dell'art. 6,
comma 1, lettera d), dell'art. 8 e dell'art. 27, comma 2, lettera d),
della  legge  della  Regione  Liguria  3 marzo 1994, n. 10 (Norme per
l'edilizia  residenziale  pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione.
    Il  giudice  rimettente  -  dinanzi  al  quale  e' stato proposto
ricorso  avverso  il decreto con cui l'Azienda regionale territoriale
per  l'edilizia  aveva  pronunciato  la  decadenza  dall'assegnazione
dell'alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  nei confronti di
soggetti  risultati  proprietari nell'ambito del territorio nazionale
di  immobili  il  cui  valore  locativo  era  superiore  alla  soglia
stabilita  dal  predetto  art. 6,  comma 1,  lettera d),  della legge
regionale  n. 10  del  1994  - premette che tale ultima disposizione,
richiamata  dall'art. 27,  comma 2,  lettera d), della medesima legge
regionale  ai  fini  della  pronuncia  di  decadenza,  prevede, quale
requisito  per  l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica,  che l'aspirante non sia titolare di diritti di proprieta',
usufrutto,  uso  e  abitazione  «su  uno  o  piu' alloggi, ubicati in
qualsiasi  localita' del territorio nazionale, il cui valore locativo
complessivo,  determinato  ai  sensi  della  legge  n. 392 del 1978 e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  sia  pari  al  valore
aggiornato  o  confermato  dalla  giunta  regionale ogni due anni per
l'ambito  territoriale  cui  si riferisce il bando di concorso». Tale
previsione  viene censurata dal giudice a quo in quanto la disciplina
delle   locazioni  e'  stata  profondamente  modificata  dalla  legge
9 dicembre  1998,  n. 431  (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  adibiti ad uso abitativo), la quale ha abrogato, tra
l'altro,  l'art. 12  della  legge  27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle  locazioni di immobili urbani), che regolava la base di calcolo
del valore locativo ai fini della determinazione dell'equo canone per
le  locazioni  abitative,  ed  ha  attribuito  al  libero accordo dei
contraenti  la  determinazione  del  canone,  «sicche' deve ritenersi
contrario al principio di ragionevolezza il mantenimento di un valore
non  idoneo  a rappresentare il fabbisogno abitativo e che, comunque,
non  rispecchia  piu',  nel  quadro delle transazioni immobiliari, la
realta' economico-sociale del Paese».
    2.    -    Secondo   il   Tribunale   amministrativo   regionale,
l'incongruenza sarebbe tanto piu' palese se si considera che i valori
relativi  agli  immobili,  eventualmente posseduti dall'assegnatario,
quali  i  redditi  da  fabbricati, concorrono alla determinazione del
reddito   imponibile   complessivo   del   soggetto,  che,  ai  sensi
dell'art. 8 della legge regionale in esame, puo' costituire motivo di
esclusione    dall'assegnazione    dell'alloggio,   qualora   risulti
superiore,   per   due   annualita'   consecutive,  oltre  quella  di
rilevamento, al limite di reddito fissato dal Consiglio regionale. Ad
avviso   del  Tribunale  amministrativo  regionale,  la  regione  non
potrebbe  emanare  norme  che disciplinino, specificandolo, l'accesso
agli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  con  previsione
dell'esclusione  di coloro i quali siano proprietari di beni immobili
della  stessa  natura  di  quelli  assegnati,  se  non  predisponendo
«criteri  propri  di  valutazione, preferibilmente ancorati ad indici
oggettivi, quali potrebbero considerarsi la superficie abitabile o il
valore   di   mercato  del  bene  determinato  dagli  uffici  tecnici
erariali». Nel caso in esame il riferimento al reddito dell'immobile,
commisurato  al  valore  locativo, sarebbe, peraltro, stato eliminato
con  la  delibera  13 marzo  1995 del CIPE, organo al quale spetta la
fissazione  dei  criteri  di  assegnazione  degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
    Pertanto,  il  giudice rimettente ritiene che l'art. 27, comma 2,
lettera d),  della  legge regionale n. 10 del 1994, il quale richiama
il  predetto  art. 6  della medesima legge, si ponga in contrasto con
l'art. 3  e  con  l'art. 97 della Costituzione, in linea peraltro con
quanto  deciso  nelle  sentenze  n. 176 e n. 299 del 2000 della Corte
costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  questione di legittimita' costituzionale sollevata con
l'ordinanza  in  epigrafe  concerne  l'art. 6,  comma 1,  lettera d),
l'art. 8  e l'art. 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione
Liguria  3 marzo  1994,  n. 10  (Norme  per  l'edilizia  residenziale
pubblica),  nella  parte  in  cui  prevedono,  tra  i  requisiti  per
l'assegnazione  - e per non incorrere nella decadenza - degli alloggi
di  edilizia  residenziale  pubblica,  la  non titolarita' di diritti
reali  di  proprieta',  usufrutto,  uso  e  abitazione  su uno o piu'
alloggi,  anche  sfitti, ubicati in qualsiasi localita', la cui quota
di  valore  locativo  complessivo,  determinato  ai sensi della legge
27 luglio  1978,  n. 392,  sia  almeno  pari al valore locativo di un
alloggio adeguato, di medie condizioni abitative, situato nell'ambito
territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
    Secondo il rimettente tali norme contrasterebbero con gli artt. 3
e 97 della Costituzione in quanto irragionevolmente fanno riferimento
al  valore locativo dell'immobile «non piu' idoneo a rappresentare il
fabbisogno  abitativo»,  perche' non legato ad indici oggettivi quali
potrebbero  considerarsi  la  superficie  abitabile  o  il  valore di
mercato  del  bene  e  perche'  non  piu' in grado di rispecchiare la
realta' economico-sociale del Paese, essendo ancorato alle previsioni
della  legge  n. 392  del  1978,  in  larga parte abrogata e comunque
superata   dalla   diversa  impostazione  e  disciplina  della  legge
9 dicembre 1998, n. 431.
    2. - La questione e' fondata.
    La questione di legittimita' in esame si incentra sostanzialmente
sull'incongruita'  del  criterio  del  valore  locativo, calcolato ai
sensi  della legge n. 392 del 1978 quale parametro di valutazione del
reddito effettivo di un immobile.
    A   questo  proposito,  nella  giurisprudenza  costituzionale  su
disposizioni  regionali di contenuto pressoche' identico a quelle ora
sottoposte  a scrutinio e' ricorrente l'affermazione che non appaiono
incongrue,    nel   quadro   delle   finalita'   della   legislazione
sull'edilizia  residenziale  pubblica  miranti  a  favorire l'accesso
all'abitazione  a  categorie di cittadini meno abbienti, tutte quelle
norme  dirette  a  precludere  il godimento di tali alloggi a chi sia
titolare  di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al
quale  aspira,  ovunque  esso  sia  ubicato.  Ma  e' anche ricorrente
l'affermazione  che  appaiono  incongrue  quelle  disposizioni,  come
appunto  quelle censurate della legge della Regione Liguria n. 10 del
1994,  le  quali  precludono  al  titolare  di  un  bene  immobiliare
l'assegnazione  -  o  ne  determinano la decadenza - dell'alloggio di
edilizia residenziale pubblica sul presupposto della percezione di un
reddito  basato sul valore locativo dell'immobile stesso, determinato
appunto ai sensi della citata legge n. 392 del 1978.
    L'irragionevolezza  di  tale scelta legislativa risiede nel fatto
che  il valore locativo cosi' configurato non puo' oggi costituire un
adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare, di cui sia
titolare   l'interessato   (sentenza   n. 299  del  2000),  dopo  che
l'abrogazione  dell'art. 12  della citata legge n. 392, che stabiliva
le  diverse  basi  di  calcolo del valore locativo, ai fini dell'equo
canone  per  le  locazioni  abitative,  ha sostanzialmente privato di
significato   i   precedenti   indici  convenzionali  e  coefficienti
correttivi  di  valutazione  su cui appunto tale valore si basava. Il
regime delle locazioni urbane introdotto dalla legge 9 dicembre 1998,
n. 431  e'  infatti  profondamente  mutato  nell'impostazione e nella
disciplina  rispetto  a quello stabilito dalla ricordata legge n. 392
del 1978 (sentenza n. 176 del 2000).
    Le  norme  regionali impugnate applicano dunque, sulla base di un
rinvio  recettizio  alla  legge n. 392 del 1978 (ordinanza n. 526 del
2002),  un  criterio  per  l'assegnazione  -  e, inversamente, per la
decadenza  - dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondato
non  su  un  indice  adeguato  di valutazione del cespite immobiliare
dell'interessato,  quanto piuttosto, in modo del tutto irragionevole,
sul  presupposto  di  un  tipo di reddito, basato sul valore locativo
previsto  dalla  citata  legge  n. 392,  il quale pero' non puo' piu'
essere,  per  le ragioni dette, rappresentativo del reddito effettivo
dell'immobile  stesso. Risulta cosi' evidente il carattere arbitrario
e  irrazionale  della  scelta del legislatore regionale ligure, tanto
piu' se si considera che la successiva delibera del CIPE del 13 marzo
1995  ha  eliminato, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale  pubblica,  qualsiasi riferimento al criterio del valore
locativo,  calcolato  secondo la legge n. 392 del 1978, dell'immobile
eventualmente posseduto dall'interessato.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, comma 1,
lettera d),  8  e  27, comma 2, lettera d), della legge della Regione
Liguria  3 marzo  1994,  n. 10  (Norme  per  l'edilizia  residenziale
pubblica),  limitatamente  alle  parti  in cui individuano il reddito
immobiliare,  rilevante  ai  fini  rispettivamente  dell'assegnazione
dell'alloggio  e  della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al
valore   locativo   complessivo  determinato  ai  sensi  della  legge
27 luglio 1978, n. 392.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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