N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 2004

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29
aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia  -  Regione  Calabria - Delibera della Giunta regionale con la
  quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo
  nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e
  domenica)  di  alcune specie selvatiche - Conflitto di attribuzione
  sollevato  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri - Denunciata
  insussistenza  dei presupposti per l'esercizio della deroga secondo
  la  legge  statale  e la normativa comunitaria Mancata acquisizione
  del  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica  -
  Modificazione   del  calendario  venatorio  oltre  il  termine  del
  31 gennaio   previsto  dalla  legge  statale  a  tutela  dei  cicli
  migratori  e  di  rientro  ai  luoghi  di nidificazione della fauna
  selvatica  -  Violazione  delle competenze esclusive dello Stato in
  materia  di  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con
  il principio di leale collaborazione.
- Delibera  della Giunta regionale della Regione Calabria 17 febbraio
  2004, n. 88.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).
(GU n.31 del 11-8-2004 )
    Ricorso   per   conflitto  di  attribuzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello  Stato,  presso  i  cui  uffici in Roma, via dei Portoghesi 12,
domicilia;

    Contro  la  Regione  Calabria,  in  persona  del presidente della
giunta regionale pro tempore per la dichiarazione che non spetta alla
Regione   Calabria  modificare  il  calendario  venatoria  e  per  il
conseguente  annullamento  della deliberazione della giunta regionale
n. 88 del 17 febbraio 2004.
    La   proposizione   del   presente   ricorso   per  conflitto  di
attribuzione  e'  stata  deliberata  dal Consiglio dei ministri nella
riunione  del  2  aprile  2002  (si depositera' estratto del processo
verbale).
    Con  delibera n. 88 del 17 febbraio 2004, della cui pubblicazione
sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione Calabria non s'e' peraltro
rinvenuta  notizia,  la  giunta  regionale della Regione Calabria, in
applicazione  del piano faunistico venatorio regionale (deliberazione
222  del  23  giugno  2003 pubblicata nel B.U. della Regione Calabria
n. 13  del  16  luglio  2003), ha consentito il prelievo venatorio in
deroga  dal  21 febbraio al 21 marzo 2004, nelle giornate di sabato e
di   domenica,   ai  danni  delle  specie  Volpe,  Gazza,  Ghiandaia,
Cornacchia grigia.
    Tale  provvedimento,  peraltro,  si  connota  da grave carenza di
potere,  non  sussistendo  i  presupposti  cui  la legge statale e la
normativa  comunitaria  (ne'  al  limite  lo  stesso  piano venatorio
faunistico  regionale)  condizionano  l'esercizio  della  deroga e da
indebita  invasione  delle  competenze  statali  in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema.
    E   mancata,   in   primo   luogo,   l'acquisizione   del  parere
dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica (INFS), prescritta
come necessaria in via generale dall'art. 9 della direttiva CE/79/409
e,  in  via  specifica, dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1997
n. 157, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002 n. 221. Al riguardo, si
sottolinea che la Corte costituzionale ha piu' volte riconosciuto che
«l'esercizio della facolta' di deroga al divieto di caccia ... spetti
alle  regioni  soltanto ove accompagnato dalla valutazione di un ente
nazionale  dotato  della  necessaria  competenza  tecnica in materia»
(sentenze  n. 35  e n. 248 del 1995; n. 272 del 1996; n. 53 del 2000;
n. 135 del 2001).
    Inoltre l'ampliamento del periodo di prelievo venatorio a dopo il
31 gennaio viola di per se' l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che
fissa  tale  data a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi
di  nidificazione  della fauna selvatica (v. sentenze n. 536 del 2002
nonche'  n. 311,  n. 227 e n. 226 del 2003). Cio' e' tanto piu' grave
allorche',  come  nel  caso  di  specie,  la  riapertura della caccia
riguardi  specie  protette  e  quindi  a rischio di estinzione, senza
neanche  adeguata  indicazione della loro specifica dannosita' per le
colture  agricole  o  altro.  In  tale situazione, e' evidente che la
delibera della giunta regionale si ponga completamente al di fuori di
ogni  sistematica  disciplina delle deroghe al calendario venatorio e
conseguentemente   violi   oggettivamente   la  competenza  esclusiva
statale. In materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui
all'art.   117,   secondo   comma,   lett.   s)  della  Costituzione,
introducendo  un  sistema  di  regole  del  tutto autonomo rispetto a
quelle fissate nel nuovo Titolo V.
    In  presenza  di  atti pianificatori, che solo oggi si dimostrano
risultare  ambigui e lesivi dei principio di leale collaborazione tra
Stato  e  regioni  e  che  vanificano  di  fatto  l'uso del potere di
annullamento  diretto  previsto  dal  comma  4 dell'art. 19-bis della
legge n. 157/1992, non resta al Governo della Repubblica che proporre
direttamente  il  conflitto  di  attribuzione, al sensi dell'art. 134
Cost.
                              P. Q. M.
    Si   chiede  che  codesta  eccellentissima  Corte  costituzionale
dichiari  che  non  spetta  alla  Regione  Calabria e, per essa, alla
giunta  regionale  modificare unilateralmente e in totale assenza dei
presupposti  di  legge  il calendario venatorio e conseguentemente si
chiede  di  annullare  la  deliberazione  della  giunta  regionale 17
febbraio  2004  n. 88, occasione del conflitto, nonche', ove occorra,
gli atti di pianificazione venatoria presupposti.
        Roma, addi' 15 aprile 2004
                Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
04C0571