N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 2004
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Caccia - Regione Calabria - Delibera della Giunta regionale con la quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica) di alcune specie selvatiche - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata insussistenza dei presupposti per l'esercizio della deroga secondo la legge statale e la normativa comunitaria Mancata acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Modificazione del calendario venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica - Violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con il principio di leale collaborazione. - Delibera della Giunta regionale della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).(GU n.31 del 11-8-2004 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione che non spetta alla Regione Calabria modificare il calendario venatoria e per il conseguente annullamento della deliberazione della giunta regionale n. 88 del 17 febbraio 2004. La proposizione del presente ricorso per conflitto di attribuzione e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 aprile 2002 (si depositera' estratto del processo verbale). Con delibera n. 88 del 17 febbraio 2004, della cui pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria non s'e' peraltro rinvenuta notizia, la giunta regionale della Regione Calabria, in applicazione del piano faunistico venatorio regionale (deliberazione 222 del 23 giugno 2003 pubblicata nel B.U. della Regione Calabria n. 13 del 16 luglio 2003), ha consentito il prelievo venatorio in deroga dal 21 febbraio al 21 marzo 2004, nelle giornate di sabato e di domenica, ai danni delle specie Volpe, Gazza, Ghiandaia, Cornacchia grigia. Tale provvedimento, peraltro, si connota da grave carenza di potere, non sussistendo i presupposti cui la legge statale e la normativa comunitaria (ne' al limite lo stesso piano venatorio faunistico regionale) condizionano l'esercizio della deroga e da indebita invasione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. E mancata, in primo luogo, l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), prescritta come necessaria in via generale dall'art. 9 della direttiva CE/79/409 e, in via specifica, dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1997 n. 157, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002 n. 221. Al riguardo, si sottolinea che la Corte costituzionale ha piu' volte riconosciuto che «l'esercizio della facolta' di deroga al divieto di caccia ... spetti alle regioni soltanto ove accompagnato dalla valutazione di un ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia» (sentenze n. 35 e n. 248 del 1995; n. 272 del 1996; n. 53 del 2000; n. 135 del 2001). Inoltre l'ampliamento del periodo di prelievo venatorio a dopo il 31 gennaio viola di per se' l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che fissa tale data a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica (v. sentenze n. 536 del 2002 nonche' n. 311, n. 227 e n. 226 del 2003). Cio' e' tanto piu' grave allorche', come nel caso di specie, la riapertura della caccia riguardi specie protette e quindi a rischio di estinzione, senza neanche adeguata indicazione della loro specifica dannosita' per le colture agricole o altro. In tale situazione, e' evidente che la delibera della giunta regionale si ponga completamente al di fuori di ogni sistematica disciplina delle deroghe al calendario venatorio e conseguentemente violi oggettivamente la competenza esclusiva statale. In materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, introducendo un sistema di regole del tutto autonomo rispetto a quelle fissate nel nuovo Titolo V. In presenza di atti pianificatori, che solo oggi si dimostrano risultare ambigui e lesivi dei principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e che vanificano di fatto l'uso del potere di annullamento diretto previsto dal comma 4 dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, non resta al Governo della Repubblica che proporre direttamente il conflitto di attribuzione, al sensi dell'art. 134 Cost.
P. Q. M. Si chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale dichiari che non spetta alla Regione Calabria e, per essa, alla giunta regionale modificare unilateralmente e in totale assenza dei presupposti di legge il calendario venatorio e conseguentemente si chiede di annullare la deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 2004 n. 88, occasione del conflitto, nonche', ove occorra, gli atti di pianificazione venatoria presupposti. Roma, addi' 15 aprile 2004 Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 04C0571