N. 141 ORDINANZA 10 - 14 maggio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse - Tassa annuale per il mantenimento dell'iscrizione
  delle  societa'  nel  registro  delle  imprese  - Norma ritenuta in
  contrasto  con  l'ordinamento  comunitario dalla Corte di giustizia
  delle  Comunita' europee - Azione per la ripetizione del versamento
  indebito - Applicazione del termine triennale di decadenza previsto
  per  la  restituzione  delle  tasse erroneamente pagate - Lamentata
  irragionevole  equiparazione  del versamento indebito al versamento
  erroneo  -  Questione  gia'  dichiarata  manifestamente infondata -
  Manifesta infondatezza.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 2.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.20 del 19-5-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo), promossi con tre ordinanze del
3 aprile  2003  dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai
numeri  762, 763 e 764 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  prima serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore, indicate in
epigrafe,  il  Tribunale  di  Firenze  ha  sollevato,  in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione e lo
sviluppo),  secondo  cui  il  rimborso  di quanto versato a titolo di
tassa annuale per il c.d. mantenimento dell'iscrizione delle societa'
nel  registro delle imprese - tassa istituita dall'art. 3, commi 18 e
19,  del  decreto-legge  19 dicembre  1984,  n. 853  (Disposizioni in
materia  di  imposta  sul  valore aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni  relative  all'amministrazione finanziaria), convertito,
con    modificazioni,    nella   legge   17 febbraio   1985,   n. 17,
successivamente  ritenuta  dalla  Corte  di giustizia delle comunita'
europee  in  contrasto  con  l'ordinamento  comunitario - deve essere
chiesto  nel  termine  triennale  previsto  dall'art. 13  del  d.P.R.
26 ottobre  1972,  n. 641  (Disciplina  delle tasse sulle concessioni
governative), per la restituzione delle tasse erroneamente pagate;
        che  la  prima e la terza ordinanza sono state rese nel corso
di   due   giudizi   di   opposizione  proposti  dall'amministrazione
finanziaria  dello  Stato  contro i decreti con cui il presidente del
tribunale  le  aveva  ingiunto  di  restituire,  rispettivamente alla
s.p.a.  Mondialcarta  e  alla S.r.l. Praedium, somme da esse pagate a
titolo di «tassa di mantenimento» per gli anni 1985-1992 e 1990-1992,
mentre  la  seconda  e'  stata  pronunciata  nel  corso  del giudizio
instaurato  dalla S.r.l. CEDI-Centro Servizi Associativi contro detta
amministrazione,  per ottenere la restituzione di somme a quel titolo
pagate per gli anni 1985-1992;
        che  in tutti e tre i giudizi - secondo quanto riferito dalle
ordinanze  -  l'amministrazione  opponente  ha  eccepito la decadenza
delle  societa'  dall'azione  di restituzione per intervenuto decorso
del triennio, di cui al citato art. 13;
        che,  secondo  il  giudice  rimettente,  la  norma  impugnata
contrasta  con  l'art. 3  della  Costituzione  «nella  parte  in cui,
stabilendo  il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso
tributario  sorgente  da un indebito versamento, non differenzia tale
diritto da quello sorgente dal versamento erroneo»;
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
depositando  memorie  di contenuto identico, nelle quali ha sostenuto
l'inammissibilita'   e   comunque  la  manifesta  infondatezza  della
questione.
    Considerato  che  i  tre  giudizi,  ponendo  la stessa questione,
devono essere riuniti;
        che l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  non  e' fondata, in quanto dalla pur succinta
motivazione  delle  ordinanze  si  puo'  desumere che la scelta fatta
dall'art. 11,  comma 2,  della  legge  n. 448  del 1998, di estendere
all'azione  di  ripetizione  della «tassa di mantenimento» il termine
triennale  di  decadenza  di  cui all'art. 13 del d. P. R. n. 641 del
1972, e' dal rimettente ritenuta irragionevole sotto il profilo della
differenza  esistente  tra  pagamento  di  tasse  non  dovute perche'
previste  da  norme  contrastanti con il diritto comunitario (oggetto
della  prima norma) e pagamento di tasse non dovute perche' versate a
seguito di errore imputabile al contribuente (oggetto della seconda);
        che,   successivamente  alla  pronuncia  delle  ordinanze  di
rimessione,  nel  merito la questione e' stata decisa da questa Corte
nel  senso  della  manifesta  infondatezza con l'ordinanza n. 365 del
2003,  emessa  in due giudizi di legittimita' costituzionale proposti
dallo  stesso  rimettente  con  la  medesima  motivazione di cui alle
suddette ordinanze;
        che, pertanto, anche le questioni proposte dalle ordinanze in
epigrafe devono essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 11,  comma 2,  della  legge
23 dicembre   1998,   n. 448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione  e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 maggio 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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