N. 144 ORDINANZA 10 - 14 maggio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione al beneficio - Indicazione del codice fiscale a pena di inammissibilita' - Obbligo valevole anche per l'imputato straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato - Assunta lesione del diritto di difesa, delle norme internazionali a tutela del diritto di difesa, disparita' di trattamento rispetto al procedimento amministrativo di espulsione, «eccesso di potere legislativo per irragionevolezza» - Manifesta infondatezza della questione. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79. - Costituzione, artt. 3, 10 e 24.(GU n.20 del 19-5-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 15 luglio 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Rimbu Juliano, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta; Ritenuto che il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con ordinanza del 15 luglio 2003, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione - dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilita' della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l'istante sia cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato»; che il rimettente - nel premettere di essere chiamato a giudicare, con rito direttissimo, della responsabilita' penale di imputato straniero, tratto in arresto per il reato ex art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - evidenzia che il predetto imputato, «cittadino romeno irregolarmente presente sul territorio dello Stato», ha «chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, depositando istanza priva dell'indicazione del codice fiscale»; che il giudice a quo, quanto alla rilevanza della questione, deduce che «l'applicazione letterale» dell'articolo impugnato - il quale, facendo carico ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di «corredare» (per i redditi prodotti all'estero) l'istanza di ammissione al beneficio de quo con una certificazione dell'autorita' consolare, denoterebbe che il legislatore «non abbia inteso rinunciare alla presentazione da parte dello straniero di tutti gli altri elementi enumerati nelle lettere di cui al comma primo», ivi compreso quello di cui alla lettera b), cioe' a dire il codice fiscale dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica - non lascerebbe spazio «a diverse interpretazioni costituzionalmente compatibili», con conseguente necessita' di reiezione dell'istanza proposta dall'imputato; che secondo il Tribunale di Roma la norma impugnata, cosi' interpretata, sarebbe costituzionalmente illegittima, violando, innanzitutto, l'art. 24 della Costituzione, giacche' - come chiarito dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si richiamano sul punto le sentenze n. 194 del 1992 e n. 492 del 1991) - la «garanzia di accesso alla giustizia ai non abbienti» costituisce un «diritto inviolabile», riconosciuto all'«uomo in quanto tale»; che la disposizione censurata, inoltre, si porrebbe «in contrasto con due carte fondamentali dei diritti umani, cosi' violando indirettamente l'art. 10 della Costituzione», giacche', nel subordinare all'indicazione del codice fiscale la fruizione del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per i soggetti introdottisi irregolarmente nel territorio della Repubblica (non in grado di adempiere a tale onere), essa violerebbe il diritto previsto in favore di «ogni accusato» - dall'art. 6, terzo comma, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - a «poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio», pregiudicando altresi' il diritto dell'imputato «a vedersi assegnato un difensore d'ufficio gratuitamente, qualora non abbia i mezzi per pagarlo», contemplato dall'art. 14, terzo comma, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; che ricorrerebbe - secondo il Tribunale di Roma - anche una duplice violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacche' sotto un primo profilo - individuandosi quale tertium comparationis la disciplina prevista dall'art. 142 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 per «l'ammissione al gratuito patrocinio» dello straniero nel procedimento amministrativo di espulsione - sussisterebbe una «palese disparita' di trattamento» rispetto all'ipotesi in cui questi sia sottoposto a procedimento penale, in quanto, mentre «allo straniero irregolare e' assicurata una difesa tecnica a spese dello Stato per difendersi da un provvedimento che, se confermato, ne provocherebbe, al massimo, la definitiva espulsione dallo Stato», nel processo penale, in cui «gli interessi in gioco sono molto piu' consistenti» (venendo in rilievo una sanzione che potrebbe portare l'interessato ad essere privato anche della liberta' personale), al medesimo «non e' assicurato analogo trattamento»; che, sempre con riferimento al parametro da ultimo evocato, il rimettente individua quale «ultimo motivo di illegittimita» un preteso vizio di «eccesso di potere legislativo per irragionevolezza»; che - sempre a dire del Tribunale di Roma - la disposizione impugnata, se prescrive per il cittadino - e per lo straniero «regolarmente presente» nel territorio nazionale (giacche' il suo «titolo di soggiorno si basa necessariamente sull'esistenza di un reddito prodotto in Italia») - un adempimento funzionale al controllo circa la veridicita' di quanto dagli stessi autocertificato in ordine alla sussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio de quo, pone invece a carico dello «straniero irregolare» un «mero adempimento burocratico privo di giustificazione», considerato che costui non e' «legittimato a richiedere il codice fiscale» (essendone il rilascio subordinato all'esistenza di un valido titolo di soggiorno in Italia), sicche' il mancato possesso dello stesso non sarebbe «imputabile allo straniero ma ad una impossibilita' giuridica di carattere oggettivo»; che, infine, secondo il rimettente l'omessa indicazione del codice fiscale non pregiudicherebbe l'esigenza di evitare «ammissioni prive di controllo», considerato che restano ferme tanto «la necessita' della certificazione consolare di cui all'art. 79, secondo comma» del d.P.R. n. 115 del 2002 (ovvero «della relativa autocertificazione ex art. 94» del medesimo testo di legge), quanto - soprattutto - la possibilita' per il magistrato di respingere l'istanza qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni idonee a giustificare il riconoscimento del beneficio; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione sul presupposto che la norma impugnata - nel prescrivere «l'obbligo di indicare il codice fiscale nella domanda di gratuito patrocinio» - sia «razionalmente giustificata dalla necessita' di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti di carattere economico ai quali e' subordinata l'ammissione del beneficio», presentandosi dunque «strettamente collegata a quelle dell'art. 96, secondo comma, e 98, secondo e terzo comma, dello stesso t.u., che prevedono rispettivamente la potesta' di rigettare o di revocare l'istanza di gratuito patrocinio qualora il reddito del richiedente risulti superiore ai limiti prescritti»; che secondo la difesa dello Stato, ponendosi il codice fiscale come «strumento per verificare le capacita' reddituali di colui che esercita un'attivita' economica regolare» (attivita' che - quanto agli stranieri - «costituisce a propria volta la condizione necessaria per ottenere un permesso di soggiorno ed uscire dalla condizione di irregolarita' o clandestinita»), potrebbe apparire «effettivamente ingiusta ed irrazionale una norma che impedisca allo straniero non in regola con le disposizioni sul soggiorno di fruire dell'istituto del gratuito patrocinio», essendo il codice fiscale «concesso ai soli stranieri in possesso di un valido titolo di soggiorno»; che, tuttavia, la prospettata situazione d'incostituzionalita' - secondo l'Avvocatura dello Stato - potrebbe essere, in realta', «agevolmente superata attraverso un'interpretazione adeguatrice, che tenga conto del complesso delle disposizioni che regolano gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale»; che, infatti, dovrebbe attribuirsi peculiare rilievo - in tale prospettiva - all'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), norma secondo cui «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia' attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero» (e dunque - sottolinea l'Avvocatura - «con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita, e del domicilio all'estero»); che la disposizione teste' menzionata - conclude la difesa dello Stato - presenta «carattere generale», risultando «certamente applicabile a tutti i casi in cui sia prevista l'indicazione del codice fiscale, e quindi anche nel caso di presentazione di istanza di ammissione al gratuito patrocinio», di talche' sarebbe proprio la possibilita' di una interpretazione logico-sistematica della norma impugnata a fugare il dubbio di legittimita' costituzionale al quale conduce l'interpretazione meramente letterale della stessa. Considerato che il Tribunale di Roma dubita della legittimita' costituzionale - per contrasto con gli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione - dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilita' della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l'istante sia cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato»; che il rimettente - il quale muove dal presupposto dell'impossibilita' di un indirizzo interpretativo diverso da quello che esige la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche nell'ipotesi in cui, per ragioni oggettive, l'interessato non possa provvedere all'indicazione del codice fiscale - omette di svolgere la verifica dell'esistenza di una interpretazione comunque idonea a ricondurre la norma impugnata a conformita' con i parametri costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione; che, in sede di disciplina dei casi in cui e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4» - dello stesso d.P.R. - «con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero»; che il richiamato art. 4, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale; che, alla stregua della normativa suddetta, agli effetti dell'ammissibilita' dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilita' che lo straniero extracomunitario, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero; che nella specie e' mancata da parte del rimettente ogni valutazione della suindicata normativa, il cui esame - in applicazione del criterio ermeneutico logico-sistematico - avrebbe potuto consentire di pervenire, nel giudizio a quo, a conclusioni diverse dalla inammissibilita' dell'istanza avanzata dall'interessato, con cio' superando il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali (cfr. sentenza n. 1 del 2000). Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 maggio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 14 maggio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0598