N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2003
Ordinanza emessa il 6 novembre 2003 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cenciarelli Giuliano ed altri Processo penale - Deliberazione della sentenza - Necessario concorso, a pena di nullita', dello stesso giudice monocratico o collegiale che ha partecipato all'intero dibattimento - Utilizzabilita' degli atti assunti in precedenza da giudice persona fisica diversa subordinata al consenso delle parti - Disparita' di trattamento rispetto alle previste ipotesi di deroga al principio di immutabilita' del giudice - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto del principio della ragionevole durata nel processo. - Codice di procedura penale, art. 525, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.(GU n.1001 del 3-6-2004 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Letti gli atti dei procedimento penale a carico di Cenciarelli Giuliano, Bonora Ivan Giuseppe, Fagioli Claudio, Mele Rocco e Fanelli Roberto, Imputati come in atti; Premesso Che nel corso della istruttoria dibattimentale, all'udienza del 3 novembre 2003, a seguito della intervenuta diversa composizione del collegio, e' stata disposta la rinnovazione dei dibattimento e che la difesa del prevenuto Bonora Ivan Giuseppe, imputato del delitto di cui agli artt. 216, 219, 223 R.D. 16 febbraio 1942 n. 267 ed altro, si e' opposta alla utilizzabilita', mediante lettura, degli atti assunti precedentemente dal collegio diversamente composto; che il p.m., favorevole, al contrario, alla lettura degli atti, ha sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 525, comma secondo, c.p.p. in relazione all'art. 111, comma secondo, della Costituzione; che le precedenti acquisizioni probatorie risultano indispensabili ai fine dei decidere, sicche' la eccezione deve ritenersi palesemente rilevante; Osservato Per inciso che l'opposizione della difesa alla lettura, comportando sostanzialmente che il dibattimento regredisca alla fase iniziale, renderebbe necessario un nuovo esame dei testimoni relativamente a fatti risalenti agli anni 1992-1993, con conseguente, inevitabile, carenza di puntualita' delle deposizioni; Rilevato Preliminarmente che il principio della immediatezza e quello correlativo della immutabilita' del giudice non sono stati costituzionalizzati, mentre l'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, assicura lo svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti, poste in condizioni di parita' davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ed impone al legislatore di assicurarne la ragionevole durata. A giudizio di questo tribunale, e in adesione alle osservazioni del p.m., non appare fondatamente contestabile che la norma di cui al secondo comma dell'art. 525 c.p.p. rappresenti un dato sistematico del tutto incompatibile con quest'ultimo imperativo, specie se si considera il rigido orientamento della Corte di cassazione in tema di inutilizzabilita' della prova assunta da un collegio diversamente composto o da un giudice monocratico diverso (S.U. 17 febbraio 1999, n. 2). Sia pur incidentalmente non puo' non segnalarsi come, nella concreta esperienza giudiziaria, l'applicazione di quel principio abbia conseguenze che ben possono definirsi nefaste sulle sorti dei processi penali, tali da dimostrarne fattualmente l'assoluta incompatibilita' con quello - costituzionalmente garantito - della ragionevole durata del processo, facendone in genere moltiplicare i tempi di definizione. Se dunque la Costituzione impone di contenere i tempi processuali in limiti ragionevoli, occorre verificare quale principi di analoga valenza costituzionale possano giustificare l'applicazione dell'art. 525, secondo comma, c.p.p. Non va dimenticato che nel progetto di legge costituzionale del 4 novembre 1997, relativo alla «Revisione della parte seconda della costituzione» era previsto: «La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralita', della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nei contraddittorio delle parti, in condizione di parita' davanti ad un giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata...». Ebbene, nel testo poi approvato dell'art. 111 della Costituzione e' stato soppresso ogni riferimento ai principi della oralita', concentrazione ed immediatezza, escludendone quindi la rilevanza costituzionale. Ne' puo' sottacersi come quei medesimi principi non possano ritenersi imposti da alcuna normativa internazionale ratificata dal nostro Stato. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, cui l'italia si e' adeguata con la legge n. 848/1955, riconosce ai contrario il diritto di essere giudicati «imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole» (art. 6). Va considerato, d'altra parte, come nell'attuale sistema del processo penale, in cui fra l'altro sono prescritte la redazione dei verbale in forma integrale e, in difetto di essa, la riproduzione fonografica (art. 134 c.p.p), molteplici siano le eccezioni che li principio della immutabilita' del giudice soffre: 1. - art. 26, comma 1°, c.p.p.: l'inosservanza delle norme sulla competenza territoriale non produce l'inefficacia delle prove gia' acquisite; 2. - art. 33-nonies c.p.p.: l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidita' degli atti dei procedimento ne' l'inutilizzabilita' delle prove acquisite; 3. - art. 42, comma 2°, c.p.p.: in caso di astensione o di ricusazione, il provvedimento che l'accoglie dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dai giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia; 4. - art. 238, comma 1° e 2°-bis c.p.p.: prevede l'utilizzabilita' dei verbali di prova di altro dibattimento se il difensore dell'imputato ha partecipato alla sua assunzione; 5. - art 403 comma 1°, c.p.p.: prevede l'utilizzabilita' delle prove assunte con incidente probatorio, davanti, dunque, ad un giudice diverso, nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Si tratta, con evidenza, di deroghe al principio della immutabilita' del giudice, dirette ad evitare l'inutile svolgimento di attivita' giurisdizionale, che rendono altrettanto evidentemente inspiegabile, quindi del tutto irragionevole, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, la norma di cui al 2° comma dell'art. 525 c.p.p. Occorre altresi' evidenziare, in punto di ragionevolezza della normativa in esame, come proprio con riferimento a procedimenti penali per reati ritenuti dai legislatore particolarmente gravi, quali quelli previsti dall'art. 53-bis c.p.p., sia previsto dall'art. 190-bis, che «... l'esame del testimone o delle persone indicate nell'art. 210 che abbiano gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contradditorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate... e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze..». Ritenuta Pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 525, comma 2 c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale del 2° comma, dell'art. 525 del codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 3 e 111, 2° comma della Costituzione, nei limiti in cui impone, a pena di nullita', la partecipazione alla deliberazione della sentenza dello stesso giudice che ha partecipato all'intero dibattimento, subordinando al consenso delle parti la utilizzabilita' degli atti assunti in precedenza da giudice diverso, anche se assunti in dibattimento nel contraddittorio tra le parti. Sospende il giudizio in corso. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera e del Senato. Roma, addi' 6 novembre 2003 Il Presidente: Testa 04C0617