N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  6  novembre  2003  dal  tribunale  di Roma nel
procedimento penale a carico di Cenciarelli Giuliano ed altri

Processo penale - Deliberazione della sentenza - Necessario concorso,
  a  pena  di nullita', dello stesso giudice monocratico o collegiale
  che  ha partecipato all'intero dibattimento - Utilizzabilita' degli
  atti  assunti  in  precedenza  da  giudice  persona  fisica diversa
  subordinata  al  consenso  delle  parti - Disparita' di trattamento
  rispetto   alle   previste   ipotesi  di  deroga  al  principio  di
  immutabilita'   del   giudice   -   Violazione   del  principio  di
  ragionevolezza  -  Contrasto del principio della ragionevole durata
  nel processo.
- Codice di procedura penale, art. 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  dei procedimento penale a carico di Cenciarelli
Giuliano, Bonora Ivan Giuseppe, Fagioli Claudio, Mele Rocco e Fanelli
Roberto, Imputati come in atti;

                              Premesso

    Che nel corso della istruttoria dibattimentale, all'udienza del 3
novembre  2003,  a seguito della intervenuta diversa composizione del
collegio, e' stata disposta la rinnovazione dei dibattimento e che la
difesa  del  prevenuto  Bonora Ivan Giuseppe, imputato del delitto di
cui  agli  artt. 216, 219, 223 R.D. 16 febbraio 1942 n. 267 ed altro,
si  e'  opposta  alla  utilizzabilita',  mediante lettura, degli atti
assunti precedentemente dal collegio diversamente composto;
    che  il  p.m., favorevole, al contrario, alla lettura degli atti,
ha  sollevato  eccezione  di incostituzionalita' dell'art. 525, comma
secondo,  c.p.p.  in  relazione  all'art. 111,  comma  secondo, della
Costituzione;
    che    le    precedenti    acquisizioni    probatorie   risultano
indispensabili  ai  fine  dei  decidere,  sicche'  la  eccezione deve
ritenersi palesemente rilevante;

                              Osservato

    Per   inciso   che   l'opposizione  della  difesa  alla  lettura,
comportando  sostanzialmente che il dibattimento regredisca alla fase
iniziale,   renderebbe   necessario  un  nuovo  esame  dei  testimoni
relativamente a fatti risalenti agli anni 1992-1993, con conseguente,
inevitabile, carenza di puntualita' delle deposizioni;

                              Rilevato

    Preliminarmente  che  il  principio  della  immediatezza e quello
correlativo   della   immutabilita'   del   giudice  non  sono  stati
costituzionalizzati,   mentre  l'art. 111  della  Costituzione,  come
modificato  dalla  legge  costituzionale  n. 2  del 23 novembre 1999,
assicura lo svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti,
poste  in  condizioni  di  parita'  davanti  ad  un  giudice terzo ed
imparziale,  ed  impone  al legislatore di assicurarne la ragionevole
durata.
    A  giudizio  di questo tribunale, e in adesione alle osservazioni
del p.m., non appare fondatamente contestabile che la norma di cui al
secondo  comma  dell'art. 525  c.p.p. rappresenti un dato sistematico
del  tutto  incompatibile  con  quest'ultimo imperativo, specie se si
considera il rigido orientamento della Corte di cassazione in tema di
inutilizzabilita'  della  prova  assunta  da un collegio diversamente
composto  o da un giudice monocratico diverso (S.U. 17 febbraio 1999,
n. 2).
    Sia  pur  incidentalmente  non  puo'  non  segnalarsi come, nella
concreta  esperienza  giudiziaria,  l'applicazione  di quel principio
abbia  conseguenze  che ben possono definirsi nefaste sulle sorti dei
processi   penali,   tali   da  dimostrarne  fattualmente  l'assoluta
incompatibilita'  con  quello  - costituzionalmente garantito - della
ragionevole  durata  del processo, facendone in genere moltiplicare i
tempi di definizione.
    Se dunque la Costituzione impone di contenere i tempi processuali
in  limiti  ragionevoli, occorre verificare quale principi di analoga
valenza    costituzionale    possano    giustificare   l'applicazione
dell'art. 525, secondo comma, c.p.p.
    Non  va  dimenticato che nel progetto di legge costituzionale del
4 novembre  1997,  relativo alla «Revisione della parte seconda della
costituzione»  era  previsto:  «La  giurisdizione  si  attua mediante
giusti   processi   regolati   dalla   legge,  ispirati  ai  principi
dell'oralita',   della   concentrazione   e  dell'immediatezza.  Ogni
processo  si svolge nei contraddittorio delle parti, in condizione di
parita'  davanti  ad  un  giudice  terzo.  La  legge  ne  assicura la
ragionevole durata...».
    Ebbene,  nel testo poi approvato dell'art. 111 della Costituzione
e'  stato  soppresso  ogni  riferimento  ai  principi della oralita',
concentrazione  ed  immediatezza,  escludendone  quindi  la rilevanza
costituzionale.
    Ne'  puo'  sottacersi  come  quei  medesimi  principi non possano
ritenersi  imposti  da alcuna normativa internazionale ratificata dal
nostro Stato.
    La  Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta'  fondamentali,  cui  l'italia  si  e'  adeguata con la legge
n. 848/1955,  riconosce  ai  contrario il diritto di essere giudicati
«imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole» (art. 6).
    Va  considerato,  d'altra  parte,  come  nell'attuale sistema del
processo  penale, in cui fra l'altro sono prescritte la redazione dei
verbale  in  forma  integrale  e, in difetto di essa, la riproduzione
fonografica  (art. 134  c.p.p),  molteplici siano le eccezioni che li
principio della immutabilita' del giudice soffre:
        1.  -  art. 26,  comma 1°, c.p.p.: l'inosservanza delle norme
sulla  competenza  territoriale non produce l'inefficacia delle prove
gia' acquisite;
        2. - art. 33-nonies c.p.p.: l'inosservanza delle disposizioni
sulla   composizione  collegiale  o  monocratica  del  tribunale  non
determina    l'invalidita'    degli   atti   dei   procedimento   ne'
l'inutilizzabilita' delle prove acquisite;
        3.  -  art. 42,  comma 2°, c.p.p.: in caso di astensione o di
ricusazione,  il  provvedimento che l'accoglie dichiara se e in quale
parte  gli atti compiuti dai giudice astenutosi o ricusato conservano
efficacia;
        4.   - art. 238,   comma   1°   e   2°-bis   c.p.p.:  prevede
l'utilizzabilita'  dei  verbali  di prova di altro dibattimento se il
difensore dell'imputato ha partecipato alla sua assunzione;
        5.   -  art  403  comma 1°, c.p.p.: prevede l'utilizzabilita'
delle  prove assunte con incidente probatorio, davanti, dunque, ad un
giudice  diverso,  nei confronti degli imputati i cui difensori hanno
partecipato alla loro assunzione.
    Si   tratta,   con   evidenza,  di  deroghe  al  principio  della
immutabilita'  del  giudice, dirette ad evitare l'inutile svolgimento
di  attivita'  giurisdizionale, che rendono altrettanto evidentemente
inspiegabile,   quindi   del   tutto   irragionevole,  in  violazione
dell'art. 3   della  Costituzione,  la  norma  di  cui  al  2°  comma
dell'art. 525  c.p.p.  Occorre  altresi'  evidenziare,  in  punto  di
ragionevolezza della normativa in esame, come proprio con riferimento
a   procedimenti   penali   per   reati   ritenuti   dai  legislatore
particolarmente gravi, quali quelli previsti dall'art. 53-bis c.p.p.,
sia  previsto  dall'art. 190-bis,  che  «...  l'esame del testimone o
delle   persone   indicate   nell'art. 210   che  abbiano  gia'  reso
dichiarazioni  in  sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contradditorio  con  la  persona  nei  cui confronti le dichiarazioni
medesime  saranno  utilizzate...  e' ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze  diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni
ovvero  se  il  giudice  o taluna delle parti lo ritengano necessario
sulla base di specifiche esigenze..».

                              Ritenuta

    Pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 525,  comma  2  c.p.p.  con
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione
di  illegittimita'  costituzionale  del  2°  comma, dell'art. 525 del
codice  di  procedura  penale, con riferimento agli artt. 3 e 111, 2°
comma  della  Costituzione,  nei  limiti  in  cui  impone,  a pena di
nullita',  la  partecipazione alla deliberazione della sentenza dello
stesso   giudice   che   ha   partecipato   all'intero  dibattimento,
subordinando  al  consenso  delle parti la utilizzabilita' degli atti
assunti  in  precedenza  da  giudice  diverso,  anche  se  assunti in
dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
    Sospende il giudizio in corso.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Dispone  la  notifica  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone  la  comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera e del Senato.
        Roma, addi' 6 novembre 2003
                        Il Presidente: Testa
04C0617