N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2004
Ordinanza emessa il 1° marzo 2004 dal giudice di pace di Vasto nel procedimento civile vertente tra Mastrangelo Vincenzo contro Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparita' di trattamento in danno dei soggetti meno abbienti - Ingiustificata compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Contrasto con il principio della parita' di parti in giudizio - Limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 [recte: dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113.(GU n.1001 del 3-6-2004 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23 febbraio 2004, ritenuto che l'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso si e' costituito a mezzo posta, ritenuto, altresi', che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, e' consentito alla p.a. di stare in giudizio a mezzo dei suoi delegati, ma la costituzione deve avvenire secondo la normativa generale del nostro codice di rito, relativa al processo civile, che non prevede la costituzione a mezzo del servizio postale, la contumacia dell'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, ritenendo irrituale la sua costituzione in giudizio in quanto avvenuta a mezzo del servizio postale. Esaminati gli atti e la documentazione allegata al presente ricorso, il giudice di pace osserva che, allo stato, appare rilevante la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis c.d.s., introdotto dalla legge n. 214/2003, in quanto questo giudice e' chiamato, anche d'ufficio, a valutare nel presente stadio del procedimento, l'ammissibilita' o meno del ricorso in assenza del deposito di cui al detto art. 204-bis c.d.s.; Considerato che la questione non e' manifestamente infondata in quanto detta norma appare contrastare in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione, differenziando, innanzitutto, il cittadino abbiente da quello meno abbiente poiche' realizza una manifesta disparita' di trattamento tra gli stessi, favorendo ingiustificatamente coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica. In secondo luogo, detta norma appare contrastare con l'art. 24 della Costituzione poiche' determina una ingiustificata compressione e/o limitazione del diritto inviolabile del cittadino alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale, riservando un trattamento di favore nei confronti della p.a., avvantaggiandola a danno del ricorrente e violando, pertanto, il principio di parita' processuale tra le parti nel giudizio. Atteso, altresi', che l'incostituzionalita' della norma de qua e' rilevabile anche con riferimento all'art. 113 della Costituzione in quanto, la previsione del deposito limita ingiustificatamente la tutela giurisdizionale del cittadino contro gli atti della p.a., escludendo, invero, detta tutela per determinate categorie di atti, quali i verbali di accertamento delle infrazioni a norme del c.d.s.
P. Q. M. Solleva a questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, pertanto, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta, per i motivi esposti, rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione, Sospende il presente giudizio e dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi. Vasto, addi' 1° marzo 2004 Il giudice di pace: Gualtieri 04C0626