N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  1° marzo 2004 dal giudice di pace di Vasto nel
procedimento  civile vertente tra Mastrangelo Vincenzo contro Ufficio
Territoriale del Governo di Campobasso

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento  in  danno  dei soggetti meno abbienti - Ingiustificata
  compressione  del  diritto  alla tutela giurisdizionale - Contrasto
  con  il  principio della parita' di parti in giudizio - Limitazione
  della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  introdotto  dall'art. 1-septies  della legge 1° agosto 2003, n. 214
  [recte:  dall'art. 4,  comma 1-septies,  del  d.l.  27 giugno 2003,
  n. 151,  convertito  con  modifiche  nella  legge  1°  agosto 2003,
  n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A   scioglimento   della   riserva   formulata   all'udienza  del
23 febbraio 2004,
        ritenuto che l'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso
si e' costituito a mezzo posta,
        ritenuto,   altresi',  che  nel  giudizio  di  opposizione  a
sanzioni amministrative, e' consentito alla p.a. di stare in giudizio
a  mezzo  dei suoi delegati, ma la costituzione deve avvenire secondo
la normativa generale del nostro codice di rito, relativa al processo
civile, che non prevede la costituzione a mezzo del servizio postale,
la  contumacia  dell'Ufficio  Territoriale del Governo di Campobasso,
ritenendo  irrituale  la  sua  costituzione  in  giudizio  in  quanto
avvenuta a mezzo del servizio postale.
    Esaminati  gli  atti  e  la  documentazione  allegata al presente
ricorso, il giudice di pace osserva che, allo stato, appare rilevante
la     sollevata    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 204-bis  c.d.s.,  introdotto  dalla  legge  n. 214/2003, in
quanto  questo  giudice  e' chiamato, anche d'ufficio, a valutare nel
presente stadio del procedimento, l'ammissibilita' o meno del ricorso
in assenza del deposito di cui al detto art. 204-bis c.d.s.;
    Considerato  che  la questione non e' manifestamente infondata in
quanto  detta  norma  appare  contrastare in primo luogo con l'art. 3
della   Costituzione,   differenziando,  innanzitutto,  il  cittadino
abbiente  da  quello  meno  abbiente  poiche'  realizza una manifesta
disparita'    di    trattamento    tra    gli    stessi,    favorendo
ingiustificatamente  coloro  i quali dispongono di maggiore agiatezza
economica.
    In  secondo  luogo,  detta norma appare contrastare con l'art. 24
della  Costituzione poiche' determina una ingiustificata compressione
e/o limitazione del diritto inviolabile del cittadino alla tutela dei
propri  diritti in sede giurisdizionale, riservando un trattamento di
favore  nei  confronti  della  p.a.,  avvantaggiandola  a  danno  del
ricorrente  e violando, pertanto, il principio di parita' processuale
tra le parti nel giudizio.
    Atteso, altresi', che l'incostituzionalita' della norma de qua e'
rilevabile  anche  con riferimento all'art. 113 della Costituzione in
quanto,  la  previsione  del  deposito  limita ingiustificatamente la
tutela  giurisdizionale  del  cittadino  contro  gli atti della p.a.,
escludendo,  invero,  detta tutela per determinate categorie di atti,
quali i verbali di accertamento delle infrazioni a norme del c.d.s.
                              P. Q. M.
    Solleva    a    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
cosi' come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003,
n. 214,  per  violazione  degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
pertanto, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta,
per  i  motivi  esposti,  rilevante  e  non  manifestamente infondata
l'eccezione,
    Sospende   il   presente   giudizio   e  dispone,  a  cura  della
cancelleria,   l'immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti,
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri ed ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Si comunichi.
      Vasto, addi' 1° marzo 2004
                    Il giudice di pace: Gualtieri
04C0626