N. 464 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il 19 gennaio 2004 dal giudice di pace di Montorio
di  Vomano  nel  procedimento civile vertente tra De Flaviis Giuliana
contro Comune di Montorio al Vomano

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo
  alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparita' di trattamento
  in danno dei soggetti meno abbienti.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del
  d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto il ricorso promosso da De Flaviis Giuliana ex artt. 22 e 23
l.  24  novembre  1981,  n. 689,  ed iscritto al n. 85/2003 del ruolo
generale affari civili contenziosi di questo ufficio;
    Esaminati gli atti di accusa;
    Rilevata  la  questione  di quanto disposto dall'art. 204-bis del
decreto   legislativo   30   aprile   1997,   n. 285,   e  successive
modificazioni,  cosi'  come da ultimo novellato dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214,  di  conversione  del  decreto-legge  27  giugno 2003,
n. 151,  recante  modifiche  ed  integrazioni al codice della strada,
atteso  l'omesso versamento presso la Cancelleria del giudice di pace
di  una  somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione
inflitta dall'organo accertatore;
    Considerato che:
        1)  detta  norma appare contrastare con quanto disposto dagli
artt.  3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto,
ad  avviso  di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato
ostacolo  per  la  tutela  in  sede  giurisdizionale  dei diritti del
ricorrente il quale, anche in ragione della onerosita' della cauzione
imposta,   potrebbe   essere,   di   fatto,   indotto   a   desistere
dall'impugnazione,   in  tal  modo  mortificando  e  sopprimendo  una
facolta' espressamente garantita dalla Carta costituzionale;
        2)   il   diaframma  costituito  dalla  subordinazione  della
inammissibilita'  del  ricorso  al versamento della suddetta cauzione
appare,  altresi', realizzare una manifesta disparita' di trattamento
tra   gli   utenti   favorendo  ingiustificatamente  coloro  i  quali
dispongono di maggiore agiatezza economica;
        3)  per  i  motivi  sopra  esposti  emerge  dubbio  circa  la
conformita' del precetto normativo al dettato costituzionale;
    Ritenuto  che,  pertanto,  la  questione  appare rilevante per la
definizione   del   giudizio   dovendosi  altrimenti  pervenire  alla
declaratoria  di  inammissibilita'  del  ricorso  presupposto  e che,
quindi,   debba   preventivamente  essere  risolta  la  questione  di
legittimita' costituzionale della norma predetta;
    Visto l'art. 295 c.p.c.;
                              P. Q. M.
    Sospende  il  presente  giudizio  e  rimette  gli atti alla Corte
costituzionale per quanto di competenza.
    Si comunichi.
               Il giudice di pace coord.: Bondi Ciutti
04C0627