N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 maggio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  12 maggio  2004  (del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri)

Ambiente  (Tutela  dell')  -  Norme  della  Regione  Puglia - Divieto
  nell'ambito del territorio regionale di coltivazione di piante e di
  allevamento  di  animali  geneticamente  modificati (OGM) - Ricorso
  dello   Stato  -  Denunciata  invasione  della  competenza  statale
  esclusiva  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  - Violazione del
  principio   comunitario   di   libera  circolazione  di  OGM  (Dir.
  2001/18/CEE)  -  Contrasto  con  la  legislazione  statale che, con
  clausola   di   salvaguardia,  stabilisce  che  le  sole  autorita'
  competenti possono bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e
  con  le  modalita'  previste,  la  circolazione  sul  territorio di
  prodotti OGM.
- Legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5.
- Costituzione,  art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva
  CEE n. 18, artt. 22 e 23; d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, art. 25.
(GU n.27 del 14-7-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,
rappresentato  e  difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro  la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale 3 marzo 2004 n. 5, pubblicata
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Marche n. 23 dell'11 marzo
2004  e  recente  «Disposizioni  in  materia  di  salvaguardia  delle
produzioni agricole, tipiche, di qualita' e biologiche».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio   dei  ministri  nella  riunione  del  23 aprile  2004  (si
depositera'   estratto   del   verbale   e   relazione  del  ministro
proponente).
    Con  il  provvedimento  legislativo  in  esame la Regione Marche,
disponendo  agli  articoli  1,  2,  3 e 7 un divieto generalizzato di
coltivazione   e   consumo,   nonche'   l'esclusione   da   qualsiasi
incentivazione  di  ogni  tipo  di organismo geneticamente modificato
(OGM) e, comunque intervenendo in maniera autonoma con l'intera legge
regionale  in  un  settore di esclusiva competenza statale si pone in
contrasto:
        1.  -  con  l'art. 22 delle direttiva 2001/18/CE, concernente
l'emissione   deliberata  nell'ambiente  di  organismi  geneticamente
modificati,  che  stabilisce il principio della libera circolazione e
dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire
l'immissione  in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti,
conformi ai requisiti della direttiva stessa;
        2.   -  le  disposizioni  di  cui  all'art. 23  della  citata
direttiva  2001/18/CE  e  25  del  decreto  legislativo 8 luglio 2003
n. 224  recante  l'attuazione  della stessa nel territorio nazionale,
che  prevedono  una  clausola  di  salvaguardia,  secondo cui solo le
previste   autorita'  competenti  possono  bloccare,  ricorrendo  gli
specifici  presupposti  e  con le modalita' previste, la circolazione
nel  proprio  territorio  di  un  prodotto  contenente  OGM  ritenuto
pericoloso,  avviando  una  serie  di consultazioni, al termine delle
quali  la  Commissione  dell'Unione  europea  dovra'  decidere  sulla
fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un
eguale  livello  di  protezione  all'interno  della comunita', ovvero
invitando  lo  Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare
la libera circolazione del prodotto nel proprio territorio.
    Peraltro  l'autorita'  competente  responsabile  per l'attuazione
delle  prescrizioni  della  direttiva e' secondo l'art. 2 del decreto
legislativo  n. 224/2003,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio,  che  opera  d'intesa,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche
agricole,    delle    attivita'    produttive    e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
    Pertanto  la  normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto
con quella comunitaria viola l'art. 117 comma 1 della Costituzione ed
invade   la   competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lettera
s)  della  Costituzione,  anche  in  considerazione  che  il previsto
divieto  generalizzato  alla presenza di OGM nel territorio regionale
si  pone  al  di  fuori del complesso quadro procedurale delineato in
materia  dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme
tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
della  legge  della  Regione  Marche  3  marzo  2004  n. 5,  con ogni
consequenziale  pronuncia  e  si confida che, prima della discussione
del  ricorso  la  regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
      Roma, addi' 27 aprile 2004
                Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
04C0629