N. 471 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 26 gennaio 2004 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Immobiliare Smeraldo S.r.l. ed altro c/Intesa BCI Gestione Crediti S.p.a. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione in giudizio dell'opponente - Termine ridotto a cinque giorni per effetto della dimidiazione del termine di comparizione - Decorrenza dalla notificazione dell'opposizione, anziche' dalla restituzione dell'originale o dall'atto a cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine - Compressione della tutela giurisdizionale dell'opponente - Disparita' di trattamento (sia rispetto all'attore nel procedimento ordinario, sia in raffronto ad altre fattispecie) - Violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Irragionevolezza - Contrasto con la garanzia comunitaria di effettivita' della tutela dei diritti. - Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 645, comma secondo, 647 e 165. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, art. 47. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'opponente dovuta a caso fortuito o forza maggiore - Possibilita' che l'opposizione prosegua - Esclusione - Compressione della tutela giurisdizionale dell'opponente - Disparita' di trattamento (sia rispetto all'attore nel procedimento ordinario, sia in raffronto ad altre fattispecie) - Violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Irragionevolezza - Contrasto con la garanzia comunitaria di effettivita' della tutela dei diritti. - Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 645, comma secondo, 647 e 165. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, art. 47.(GU n.22 del 9-6-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Visti gli atti; Vista la memoria autorizzata depositata dall'opponente Immobiliare Smeraldo S.r.l. e da Parodi Adriano con cui viene sollevata eccezione di costituzionalita' nei seguenti termini: a) «se sia non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale o dall'atto a cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine»; b) «se sia non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165 c.p.c. nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore». Osserva in fatto Intesa BCI Gestione Crediti in data 4 marzo 2003 otteneva nei confronti di Immobiliare Smeraldo S.r.l. e di Parodi Adriano, quali fideiussori della societa' (dichiarata fallita) Duellepi S.r.l. ingiunzione di pagamento della somma di Euro 62.610,64 oltre interessi e spese. Avverso detto decreto gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2003, citando la convenuta opposta banca Intesa a comparire all'udienza 17 giugno 2003 (differita d'ufficio all'udienza 23 giugno 2003) avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 645 c.p.c. di abbreviare i termini di cui all'art. 163 c.p.c. La relativa controversia veniva iscritta a ruolo in data 15 maggio 2003. Nella comparsa di costituzione e risposta la banca in via preliminare eccepiva la improcedibilita' della opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo della opposizione, la quale doveva essere iscritta entro la data del 14 maggio 2003 (entro 5 giorni dalla notifica, avvenuta il 9 maggio). A fronte di detta eccezione, alla prima udienza gli opponenti hanno avanzato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c. o meglio visto «essendo la tardiva costituzione (di un solo giorno) dipesa da causa non imputabile alla stessa» producendo a tal fine dichiarazione resa dal dirigente ufficio notifiche in cui erano evidenziati i motivi del ritardo nella consegna dell'atto originale (avvenuta in data 15 maggio 2003, nonostante gli accessi senza esito eseguiti dall'opponente in data 13 e 14 maggio pur risultando l'atto - notificato il giorno 9 maggio - essere stato restituito all'UNEP fin dal giorno 12 maggio). Provvedendo su detta istanza la scrivente con la ordinanza 18/19 luglio 2003, ha dichiarato la improcedibilita' dell'opposizione, sul presupposto della non applicabilita' al caso in esame della disciplina di cui all'art. 184-bis c.p.c., (richiamando sul punto Cass. 10094/1997, segnatamente laddove e' stato puntualizzato che «L'art. 184-bis cod. proc. civ., ..., nella sua attuale formulazione, ... non e' invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola della improrogabilita» dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.), che impedisce di utilizzare l'istituto stesso anche per le decadenze relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio») e della non prorogabilita' dei termini perentori neppure se il mancato rispetto degli stessi dipenda da causa non imputabile alla parte (richiamando sul punto le ordinanze 900/1988 e 270/1991 Corte costituzionale, laddove e' stato precisato «la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri processuali limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia» e «che inerisce alla natura stessa dei termini perentori la loro improrogabilita' con la connessa impossibilita' di provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e di uniformita' la cui ragionevolezza non puo' revocarsi in dubbio»), fissando udienza di precisazione delle conclusioni. Con la memoria sopra indicata gli opponenti hanno sollevato la eccezione di costituzionalita' degli artt. 645 comma 2, 647 e 165 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Osserva in diritto La eccezione di cui sopra a parere della scrivente e' ammissibile e rilevante non parendo manifestamente infondata la questione di costituzionalita' di dette norme per violazione dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 Cost., nonche' dell'art. 111 Cost. In particolare per il combinato disposto di cui agli artt. 645, 163-bis e 165 c.p.c. la costituzione dell'attore opponente deve avvenire entro cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione al convenuto opposto; dette norme non attribuiscono alcun rilievo alla effettiva conoscenza o conoscibilita' in capo all'attore del termine iniziale cui far decorrere il termine perentorio di cui sopra; per giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte costituzionale sopra citate non e' inoltre consentito al giudice rimettere in termini la parte o prorogare il termine perentorio. Le conseguenze negative della mancata previsione nei citati articoli del termine di effettiva conoscenza dell'atto da cui far decorrere il termine perentorio sono di tutta evidenza; a norma dell'art. 647 c.p.c. deve infatti essere dichiarata la esecutorieta' del decreto ingiuntivo opposto per la mancata opposizione o per l'ipotesi di mancata attivita' dell'opponente cui e' equiparata la tardiva costituzione dello stesso; sul punto la Suprema Corte - vedi in particolare sent. n. 2707/1990, richiamata e fatta propria dalla successiva pronuncia n. 849/2000 - e' stato evidenziato che l'opponente che intende introdurre il successivo giudizio di cognizione piena, tendente ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio, deve assolvere alle condizioni previste per la regolare proposizione, tra cui la tempestivita' dell'opposizione, alla quale viene equiparato dalla legge (art. 647, comma 1) il caso della mancata costituzione da parte dell'opponente, e dalla giurisprudenza l'ipotesi della costituzione fuori termine (per l'equiparazione giurisprudenziale, cfr. Cass. 27 febbraio 1980 n. 1375; Cass. 26 agosto 1969 n. 3030). Nella medesima sentenza e' stato rilevato che «questa equiparazione, indubbiamente corretta sotto il profilo processuale, comporta che l'opponente costituito tardivamente non puo' in alcun modo evitare l'improcedibilita' dell'opposizione, non potendo utilmente riassumere il giudizio, neppure prima che sia stato pronunciato il decreto di esecutorieta' ed indipendentemente dal fatto che il creditore opposto sia costituito nel suo termine (cosi' Cass. 17 novembre 1971 n. 3286). Vero e' che il rigore di questo orientamento ha dato luogo a qualche perplessita', anche sotto il profilo costituzionale. Ma queste ultime sono state superate della pronuncia della Corte costituzionale n. 141 del 22 giugno 1976. ... Su tali posizioni e' attestata la giurisprudenza di questa Corte che - come s'e' prima accennato - ha gia' avuto modo di affermare che la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, ancorche' avvenuta prima dell'emissione del decreto di esecutorieta' dell'ingiunzione non impedisce l'emanazione del decreto stesso e non vale a rendere proseguibile l'opposizione. ...Da queste considerazioni discende, quale corollario dipendente dalla costituzione di un giudicato che e' interno perche' formatosi nello stesso processo, la rilevabilita' dei conseguenti effetti preclusivi d'ufficio e in ogni stadio e grado e quindi anche nel giudizio di cassazione, dovendo in ogni momento accertare il regolare svolgimento del processo, ed in particolare se la funzione giurisdizionale si sia in tutto in parte esaurita (Cass. 20 settembre 1971 n. 2627; 6 febbraio 1971 n. 311; 23 ottobre 1968 n. 2426; 10 maggio 1965 n. 872). Deve inoltre rilevarsi, come gia' affermato da questa Corte (Cass. 10 febbraio 1972 n. 349), che non spiega alcuna rilevanza la circostanza che le parti ritengano o abbiano ritenuto tempestiva l'opposizione, trattandosi di materia (sottratta) alla disponibilita' delle stesse.». Le conseguenze di cui sopra si pongono a parere della scrivente in contrasto con il dettato di cui all'art. 3, 24 e 111 Cost., in quanto il far decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o dall'atto a cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine comporta che la tutela giurisdizionale non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata. In particolare, avuto riguardo al caso di specie, il soggetto interessato, per circostanze non dipendenti dalla sua volonta', si viene a trovare nella materiale impossibilita' di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e di difendersi; cio' comporta anche una disparita' di trattamento con situazioni in cui proprio a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (vedi ad esempio sent. 159/1971 in relazione all'art. 305 c.p.c.) e' stata riconosciuta rilevanza alla conoscenza effettiva e non presunta dell'evento interruttivo. Inoltre il combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165 c.p.c. viola a parere della scrivente il diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 3 e 24 Cost., nonche' il diritto ad un giusto processo - di cui all'art. 111 Cost. - poiche' impedisce, nell'unica fase in cui puo' proporre le proprie difese, la tutela giurisdizionale dell'opponente gia' colpito da un provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte. E per di piu', cio' avviene senza che si tenga conto se l'eventuale tardiva costituzione nel termine, gia' di per se stesso eccessivamente breve, sia dipeso da comportamento negligente o colpevole dell'opponente stesso (o del suo procuratore) oppure da caso fortuito o forza maggiore. Ulteriore violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito all'opponente e del principio di ragionevolezza e' ravvisabile anche sotto il profilo del diverso trattamento che evidentemente viene riservato all'attore nel processo ordinario rispetto a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo prevista solo in detta sede anche per la ipotesi di incolpevole inosservanza del termine per la costituzione in giudizio la sanzione della improcedibilita' della opposizione da cui consegue il passaggio in giudicato del provvedimento emesso inaudita altera parte. Come evidenziato dall'opponente, la necessita' di una tutela effettiva e' ribadita anche nelle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo; in particolare avuto riguardo al principio affermato dall'art. 47, capo VI, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata solennemente a Nizza nel dicembre del 2000, il quale dichiara, fra l'altro, che «ogni persona i cui diritti e le cui liberta' garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo». Detto articolo riafferma, in sostanza, un principio fondamentale noto al sistema giuridico italiano e efficacemente espresso con il brocardo ubi remedium ibi ius, con cui si vuole sottolineare come la effettivita' dei diritti dipenda, in primo luogo, dagli strumenti di tutela che l'ordinamento processuale nazionale mette a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno e dalla efficacia di tali strumenti in relazione alle diverse situazioni sostanziali da tutelare. In piu' occasione, anche in sede comunitaria, e' stato affermato che non puo' essere sanzionata l'inattivita' del titolare di una situazione sostanziale se questa non e' frutto di sua negligenza o, comunque, espressione di disinteresse rispetto al diritto ed alla sua tutela - e quindi una legittima manifestazione di liberta' - ma costituisce la conseguenza di un impedimento di fatto a lui non imputabile. Le ragioni che esigono di applicare in modo rigoroso le regole sul decorso dei termini di prescrizione o decadenza - vale a dire la necessita' di incentivare le parti ad usare la diligenza necessaria per far valere i propri diritti - non possono essere invocate nelle situazioni in cui l'interessato non e' in grado di conoscere effettivamente e quindi di esercitare i propri diritti. Accanto agli impedimenti giuridici occorre prendere in considerazione gli impedimenti e gli ostacoli di fatto che pongono il titolare di un diritto in uno stato di impossibilita' materiale o morale, o, quantomeno, di grave difficolta' di esercitare il medesimo (vedi ad esempio la nozione di forza maggiore resa nella sentenza 30 maggio 1984, c-224/1983: «la nozione di forza maggiore riguarda essenzialmente, a prescindere dalle caratteristiche particolari degli ambiti specifici in cui essa viene impiegata, circostanze che rendono impossibile la realizzazione dell'atto litigioso, anche se non presuppone un'impossibilita' assoluta, essa richiede tuttavia che si tratti di difficolta' anormali, indipendenti dalla volonta' della persona interessata e che risultino inevitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza 9 febbraio 1984, causa 284/1982, Busseni). Ad avviso della scrivente, dunque, la garanzia comunitaria dell'effettivita' della tutela giurisdizionale impone agli organi nazionali competenti di introdurre rimedi - nella forma, avuto il riguardo al caso in esame, della decorrenza del termine dalla conoscenza effettiva dell'atto - che consentano alla parte di eliminare le conseguenze pregiudizievoli della propria incolpevole inattivita' causata da un ostacolo che interviene nel corso dello spatium temporis posto dall'ordinamento all'esercizio di un diritto e consentano quindi all'ordinamento giuridico italiano di introdurre norme conformi alle norme del diritto internazionale cosi' come espressamente sancito dall'art. 10 Cost. Ne' alla violazione dei precetti costituzionali di cui sopra puo' porsi rimedio facendo ricorso alla prassi in uso presso alcuni uffici giudiziari di ammettere che l'attivita' di costituzione in giudizio possa essere compiuta servendosi della «velina» dell'atto introduttivo, tenuto conto del fatto che detta prassi per parte della giurisprudenza di merito non risulta conforme al dettato legislativo e alle indicazioni della Suprema Corte (sent. 7263/00) nonche' del fatto che, in alcuni casi, puo' avvenire che, per un qualsiasi motivo, l'atto torni non notificato oppure notificato in data successiva a quella di iscrizione a ruolo della relativa causa con la conseguente inefficacia dell'iscrizione e definitiva decadenza dell'opponente. Come rilevato dagli opponenti la situazione di non uniformita' di questa prassi e la grave situazione di incertezza che ne deriva era stata espressamente considerata dal disegno di legge «Modifiche urgenti al codice di procedura civile» (d.d.l. 2229/C/XIX presentato alla camera il 25 gennaio 2002) il quale sull'art. 165 c.p.c. cosi' dispone al punto c): «articolo 165, con la previsione, volta a legittimare prassi talvolta tollerate, ma proprio per cio' fonte di incertezza, dell'iscrizione a ruolo con «velina» e del dies a quo del termine nel caso di notifica a piu' parti, chiarendo che esso decorra dall'ultima delle notificazioni effettuate» ed ancora all'art. 4: «all'articolo 165 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente "Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, puo' depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione". Ugualmente, nello "schema di disegno di legge recante delega al governo per l'attuazione di modifiche al codice di procedura civile" approvato dal Consiglio dei ministri in data 24 ottobre 2003 all'art. 15 viene data l'indicazione di "Rivedere la disciplina dei termini processuali, mantenendo la possibilita' di loro abbreviazione o proroga, se non perentori, su istanza di parte e prevedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio, la rimessione in termini per inosservanza dovuta a causa non imputabile anche per i termini perentori, purche' non relativi alla proposizione dell'impugnazione"». La rilevanza della questione come sopra prospettata nel presente giudizio - azionato come opposizione ordinaria al decreto ingiuntivo e non come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c, in merito al quale e' gia' intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 120/1976 con cui sono state recepite doglianze del medesimo tenore - e' di tutta evidenza, tenuto conto del fatto che qualora non venga riconosciuta la illegittimita' costituzionale delle norme sopra indicate la scrivente con sentenza non potra' che dichiarare la definitiva esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, cosi' rigettando la svolta opposizione.
P. Q. M. Letti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale o dall'atto a cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore», per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 commi 1 e 2 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Genova, addi' 23 gennaio 2004 Il giudice: Scarzella 04C0636