N. 471 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il  26  gennaio  2004  dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Immobiliare Smeraldo S.r.l. ed altro
c/Intesa BCI Gestione Crediti S.p.a.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione
  in  giudizio  dell'opponente  - Termine ridotto a cinque giorni per
  effetto della dimidiazione del termine di comparizione - Decorrenza
  dalla  notificazione  dell'opposizione, anziche' dalla restituzione
  dell'originale  o  dall'atto  a  cui possa collegarsi la conoscenza
  dell'inizio  del  decorso  del  termine - Compressione della tutela
  giurisdizionale  dell'opponente  -  Disparita'  di trattamento (sia
  rispetto all'attore nel procedimento ordinario, sia in raffronto ad
  altre fattispecie) - Violazione del diritto di difesa e del diritto
  al  giusto  processo - Irragionevolezza - Contrasto con la garanzia
  comunitaria di effettivita' della tutela dei diritti.
- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 645, comma secondo,
  647 e 165.
- Costituzione,  artt. 3,  24 e 111, commi primo e secondo; Carta dei
  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  proclamata a Nizza il
  7 dicembre 2000, art. 47.
Procedimento  civile  -  Opposizione  a  decreto ingiuntivo - Mancata
  tempestiva  costituzione  in  giudizio dell'opponente dovuta a caso
  fortuito o forza maggiore - Possibilita' che l'opposizione prosegua
  -   Esclusione   -   Compressione   della   tutela  giurisdizionale
  dell'opponente - Disparita' di trattamento (sia rispetto all'attore
  nel  procedimento ordinario, sia in raffronto ad altre fattispecie)
  - Violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo
  -  Irragionevolezza  -  Contrasto  con  la  garanzia comunitaria di
  effettivita' della tutela dei diritti.
- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 645, comma secondo,
  647 e 165.
- Costituzione,  artt. 3,  24 e 111, commi primo e secondo; Carta dei
  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  proclamata a Nizza il
  7 dicembre 2000, art. 47.
(GU n.22 del 9-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Visti gli atti;
    Vista    la   memoria   autorizzata   depositata   dall'opponente
Immobiliare  Smeraldo  S.r.l.  e  da  Parodi  Adriano  con  cui viene
sollevata eccezione di costituzionalita' nei seguenti termini: a) «se
sia   non  manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma,
647  e  165  c.p.c.  nella  parte  in  cui fa decorrere il termine di
costituzione  dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione
dell'opposizione   anziche'   dalla   restituzione  dell'originale  o
dall'atto  a  cui  possa  collegarsi  la  conoscenza  dell'inizio del
decorso  del  termine»;  b)  «se  sia non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 645,  secondo  comma,  647  e 165 c.p.c. nella parte in cui non
consente  che  il  giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa
proseguire  qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente
sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore».

                          Osserva in fatto

    Intesa  BCI  Gestione  Crediti  in data 4 marzo 2003 otteneva nei
confronti  di  Immobiliare Smeraldo S.r.l. e di Parodi Adriano, quali
fideiussori  della  societa'  (dichiarata  fallita)  Duellepi  S.r.l.
ingiunzione   di  pagamento  della  somma  di  Euro  62.610,64  oltre
interessi  e  spese.  Avverso  detto decreto gli ingiunti proponevano
opposizione  con  atto di citazione notificato in data 9 maggio 2003,
citando  la  convenuta  opposta  banca Intesa a comparire all'udienza
17 giugno  2003  (differita  d'ufficio  all'udienza  23 giugno  2003)
avvalendosi   della   facolta'   prevista   dall'art. 645  c.p.c.  di
abbreviare   i   termini  di  cui  all'art. 163  c.p.c.  La  relativa
controversia veniva iscritta a ruolo in data 15 maggio 2003.
    Nella  comparsa  di  costituzione  e  risposta  la  banca  in via
preliminare  eccepiva  la  improcedibilita'  della opposizione per la
tardiva  iscrizione a ruolo della opposizione, la quale doveva essere
iscritta  entro  la  data  del  14 maggio  2003 (entro 5 giorni dalla
notifica,  avvenuta  il  9 maggio). A fronte di detta eccezione, alla
prima  udienza  gli opponenti hanno avanzato istanza di rimessione in
termini  ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c. o meglio visto «essendo la
tardiva  costituzione  (di  un  solo  giorno)  dipesa  da  causa  non
imputabile  alla stessa» producendo a tal fine dichiarazione resa dal
dirigente  ufficio  notifiche  in  cui erano evidenziati i motivi del
ritardo  nella  consegna  dell'atto  originale  (avvenuta  in data 15
maggio   2003,   nonostante   gli   accessi   senza   esito  eseguiti
dall'opponente  in  data  13  e  14  maggio  pur  risultando l'atto -
notificato  il giorno 9 maggio - essere stato restituito all'UNEP fin
dal  giorno 12 maggio). Provvedendo su detta istanza la scrivente con
la  ordinanza  18/19  luglio  2003, ha dichiarato la improcedibilita'
dell'opposizione, sul presupposto della non applicabilita' al caso in
esame  della  disciplina di cui all'art. 184-bis c.p.c., (richiamando
sul   punto   Cass.   10094/1997,   segnatamente   laddove  e'  stato
puntualizzato  che  «L'art. 184-bis  cod.  proc. civ., ..., nella sua
attuale formulazione, ... non e' invocabile per le situazioni esterne
allo  svolgimento del giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola
della  improrogabilita»  dei  termini  perentori (art. 153 cod. proc.
civ.),  che  impedisce  di  utilizzare l'istituto stesso anche per le
decadenze   relative   al   compimento  del  termine  perentorio  per
instaurare  il  giudizio»)  e  della  non  prorogabilita' dei termini
perentori  neppure  se  il  mancato  rispetto degli stessi dipenda da
causa  non  imputabile alla parte (richiamando sul punto le ordinanze
900/1988  e 270/1991 Corte costituzionale, laddove e' stato precisato
«la  garanzia  del  diritto  di  difesa  non  puo'  implicare che sia
illegittimo  imporre  all'esercizio  di facolta' o poteri processuali
limitazioni  temporali,  al  fine  di  accelerazione  del corso della
giustizia»  e  «che inerisce alla natura stessa dei termini perentori
la   loro   improrogabilita'   con   la  connessa  impossibilita'  di
provvedimenti  di  sanatoria  in  caso  di  loro inutile decorso, per
motivi  di  certezza  e di uniformita' la cui ragionevolezza non puo'
revocarsi   in  dubbio»),  fissando  udienza  di  precisazione  delle
conclusioni.  Con  la  memoria  sopra  indicata  gli  opponenti hanno
sollevato  la eccezione di costituzionalita' degli artt. 645 comma 2,
647 e 165 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

                         Osserva in diritto

    La eccezione di cui sopra a parere della scrivente e' ammissibile
e  rilevante  non  parendo  manifestamente  infondata la questione di
costituzionalita'  di  dette norme per violazione dei precetti di cui
agli artt. 3 e 24 Cost., nonche' dell'art. 111 Cost.
    In  particolare  per il combinato disposto di cui agli artt. 645,
163-bis  e  165  c.p.c.  la  costituzione  dell'attore opponente deve
avvenire   entro  cinque  giorni  dalla  notificazione  dell'atto  di
citazione  in  opposizione  al  convenuto  opposto;  dette  norme non
attribuiscono    alcun    rilievo   alla   effettiva   conoscenza   o
conoscibilita'  in  capo  all'attore  del  termine  iniziale  cui far
decorrere  il  termine  perentorio  di  cui sopra; per giurisprudenza
della  Suprema Corte e della Corte costituzionale sopra citate non e'
inoltre  consentito  al  giudice  rimettere  in  termini  la  parte o
prorogare  il  termine  perentorio.  Le  conseguenze  negative  della
mancata  previsione  nei  citati  articoli  del  termine di effettiva
conoscenza  dell'atto da cui far decorrere il termine perentorio sono
di  tutta  evidenza; a norma dell'art. 647 c.p.c. deve infatti essere
dichiarata  la  esecutorieta'  del  decreto ingiuntivo opposto per la
mancata   opposizione   o   per   l'ipotesi   di   mancata  attivita'
dell'opponente  cui  e'  equiparata  la  tardiva  costituzione  dello
stesso;  sul  punto  la  Suprema  Corte  -  vedi in particolare sent.
n. 2707/1990,  richiamata  e fatta propria dalla successiva pronuncia
n. 849/2000  -  e'  stato  evidenziato  che  l'opponente  che intende
introdurre  il  successivo  giudizio di cognizione piena, tendente ad
infirmare  o  modificare  il  provvedimento monitorio, deve assolvere
alle  condizioni  previste  per  la regolare proposizione, tra cui la
tempestivita'  dell'opposizione,  alla  quale  viene equiparato dalla
legge (art. 647, comma 1) il caso della mancata costituzione da parte
dell'opponente,  e  dalla giurisprudenza l'ipotesi della costituzione
fuori  termine  (per l'equiparazione giurisprudenziale, cfr. Cass. 27
febbraio  1980 n. 1375; Cass. 26 agosto 1969 n. 3030). Nella medesima
sentenza  e'  stato rilevato che «questa equiparazione, indubbiamente
corretta  sotto  il  profilo  processuale,  comporta  che l'opponente
costituito    tardivamente   non   puo'   in   alcun   modo   evitare
l'improcedibilita' dell'opposizione, non potendo utilmente riassumere
il  giudizio,  neppure  prima che sia stato pronunciato il decreto di
esecutorieta' ed indipendentemente dal fatto che il creditore opposto
sia  costituito  nel  suo  termine  (cosi'  Cass.  17  novembre  1971
n. 3286).  Vero e' che il rigore di questo orientamento ha dato luogo
a  qualche  perplessita',  anche  sotto il profilo costituzionale. Ma
queste  ultime  sono  state  superate  della  pronuncia  della  Corte
costituzionale  n. 141  del  22 giugno 1976. ... Su tali posizioni e'
attestata  la  giurisprudenza  di  questa Corte che - come s'e' prima
accennato   -  ha  gia'  avuto  modo  di  affermare  che  la  tardiva
costituzione  in  giudizio  dell'opponente,  ancorche' avvenuta prima
dell'emissione  del  decreto  di  esecutorieta'  dell'ingiunzione non
impedisce  l'emanazione  del  decreto  stesso  e  non  vale a rendere
proseguibile l'opposizione.
    ...Da queste considerazioni discende, quale corollario dipendente
dalla  costituzione  di un giudicato che e' interno perche' formatosi
nello  stesso  processo,  la  rilevabilita'  dei  conseguenti effetti
preclusivi  d'ufficio  e  in  ogni  stadio e grado e quindi anche nel
giudizio di cassazione, dovendo in ogni momento accertare il regolare
svolgimento   del   processo,   ed  in  particolare  se  la  funzione
giurisdizionale si sia in tutto in parte esaurita (Cass. 20 settembre
1971  n. 2627;  6 febbraio  1971  n. 311;  23 ottobre  1968  n. 2426;
10 maggio  1965  n. 872). Deve inoltre rilevarsi, come gia' affermato
da  questa  Corte  (Cass.  10 febbraio  1972  n. 349), che non spiega
alcuna  rilevanza  la  circostanza  che  le parti ritengano o abbiano
ritenuto tempestiva l'opposizione, trattandosi di materia (sottratta)
alla disponibilita' delle stesse.».
    Le  conseguenze  di cui sopra si pongono a parere della scrivente
in  contrasto  con  il  dettato di cui all'art. 3, 24 e 111 Cost., in
quanto  il  far decorrere il termine di costituzione dell'opponente a
decreto  ingiuntivo  dalla  notificazione  dell'opposizione  anziche'
dalla  restituzione dell'originale notificato o dall'atto a cui possa
collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine comporta
che   la   tutela   giurisdizionale   non  risulta  adeguatamente  ed
effettivamente  assicurata. In particolare, avuto riguardo al caso di
specie, il soggetto interessato, per circostanze non dipendenti dalla
sua  volonta',  si  viene a trovare nella materiale impossibilita' di
agire  in  giudizio  per  la tutela dei suoi diritti e di difendersi;
cio'  comporta  anche una disparita' di trattamento con situazioni in
cui  proprio  a  seguito  dell'intervento  della Corte costituzionale
(vedi  ad esempio sent. 159/1971 in relazione all'art. 305 c.p.c.) e'
stata riconosciuta rilevanza alla conoscenza effettiva e non presunta
dell'evento   interruttivo.   Inoltre  il  combinato  disposto  degli
artt. 645,  secondo  comma,  647  e  165  c.p.c. viola a parere della
scrivente  il  diritto  di  difesa costituzionalmente garantito dagli
artt. 3 e 24 Cost., nonche' il diritto ad un giusto processo - di cui
all'art. 111  Cost.  - poiche' impedisce, nell'unica fase in cui puo'
proporre  le proprie difese, la tutela giurisdizionale dell'opponente
gia'  colpito  da  un  provvedimento monitorio emesso inaudita altera
parte.  E  per  di  piu',  cio'  avviene  senza che si tenga conto se
l'eventuale  tardiva  costituzione nel termine, gia' di per se stesso
eccessivamente  breve,  sia  dipeso  da  comportamento  negligente  o
colpevole  dell'opponente  stesso  (o  del suo procuratore) oppure da
caso  fortuito  o forza maggiore. Ulteriore violazione del diritto di
difesa  costituzionalmente garantito all'opponente e del principio di
ragionevolezza  e'  ravvisabile  anche  sotto  il profilo del diverso
trattamento che evidentemente viene riservato all'attore nel processo
ordinario  rispetto  a  quello  di  opposizione a decreto ingiuntivo,
essendo  prevista  solo  in  detta  sede  anche  per  la  ipotesi  di
incolpevole  inosservanza del termine per la costituzione in giudizio
la  sanzione della improcedibilita' della opposizione da cui consegue
il  passaggio  in  giudicato del provvedimento emesso inaudita altera
parte.
    Come  evidenziato  dall'opponente,  la  necessita'  di una tutela
effettiva  e'  ribadita  anche  nelle  convenzioni internazionali sui
diritti   dell'uomo;  in  particolare  avuto  riguardo  al  principio
affermato dall'art. 47, capo VI, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione  europea proclamata solennemente a Nizza nel dicembre del
2000, il quale dichiara, fra l'altro, che «ogni persona i cui diritti
e  le  cui  liberta'  garantiti  dal  diritto dell'Unione siano stati
violati,  ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto  delle  condizioni  previste  nel  presente articolo». Detto
articolo  riafferma,  in  sostanza, un principio fondamentale noto al
sistema  giuridico  italiano e efficacemente espresso con il brocardo
ubi  remedium  ibi  ius,  con  cui  si  vuole  sottolineare  come  la
effettivita'  dei diritti dipenda, in primo luogo, dagli strumenti di
tutela  che  l'ordinamento processuale nazionale mette a disposizione
dei  cittadini  che  ne  hanno  bisogno  e  dalla  efficacia  di tali
strumenti   in  relazione  alle  diverse  situazioni  sostanziali  da
tutelare.
    In  piu' occasione, anche in sede comunitaria, e' stato affermato
che  non  puo'  essere  sanzionata  l'inattivita' del titolare di una
situazione  sostanziale  se questa non e' frutto di sua negligenza o,
comunque, espressione di disinteresse rispetto al diritto ed alla sua
tutela  -  e  quindi  una  legittima  manifestazione di liberta' - ma
costituisce  la  conseguenza  di  un  impedimento  di fatto a lui non
imputabile.  Le  ragioni che esigono di applicare in modo rigoroso le
regole  sul  decorso dei termini di prescrizione o decadenza - vale a
dire  la  necessita'  di  incentivare  le parti ad usare la diligenza
necessaria  per  far  valere  i  propri  diritti - non possono essere
invocate  nelle  situazioni  in  cui l'interessato non e' in grado di
conoscere  effettivamente  e  quindi  di esercitare i propri diritti.
Accanto agli impedimenti giuridici occorre prendere in considerazione
gli impedimenti e gli ostacoli di fatto che pongono il titolare di un
diritto  in  uno  stato  di  impossibilita'  materiale  o  morale, o,
quantomeno,  di  grave difficolta' di esercitare il medesimo (vedi ad
esempio  la  nozione  di forza maggiore resa nella sentenza 30 maggio
1984,   c-224/1983:   «la   nozione   di   forza   maggiore  riguarda
essenzialmente, a prescindere dalle caratteristiche particolari degli
ambiti specifici in cui essa viene impiegata, circostanze che rendono
impossibile  la  realizzazione  dell'atto  litigioso,  anche  se  non
presuppone  un'impossibilita' assoluta, essa richiede tuttavia che si
tratti  di  difficolta'  anormali,  indipendenti dalla volonta' della
persona  interessata  e che risultino inevitabili malgrado l'adozione
di  tutte  le  precauzioni  del caso (sentenza 9 febbraio 1984, causa
284/1982, Busseni).
    Ad  avviso  della  scrivente,  dunque,  la  garanzia  comunitaria
dell'effettivita'  della  tutela  giurisdizionale  impone agli organi
nazionali  competenti  di  introdurre  rimedi - nella forma, avuto il
riguardo  al  caso  in  esame,  della  decorrenza  del  termine dalla
conoscenza  effettiva  dell'atto  -  che  consentano  alla  parte  di
eliminare  le  conseguenze  pregiudizievoli della propria incolpevole
inattivita'  causata  da  un  ostacolo che interviene nel corso dello
spatium temporis posto dall'ordinamento all'esercizio di un diritto e
consentano  quindi  all'ordinamento  giuridico italiano di introdurre
norme  conformi  alle  norme  del  diritto  internazionale cosi' come
espressamente sancito dall'art. 10 Cost.
    Ne' alla violazione dei precetti costituzionali di cui sopra puo'
porsi rimedio facendo ricorso alla prassi in uso presso alcuni uffici
giudiziari  di  ammettere che l'attivita' di costituzione in giudizio
possa   essere   compiuta   servendosi   della   «velina»   dell'atto
introduttivo, tenuto conto del fatto che detta prassi per parte della
giurisprudenza  di merito non risulta conforme al dettato legislativo
e  alle  indicazioni  della Suprema Corte (sent. 7263/00) nonche' del
fatto  che,  in  alcuni  casi,  puo'  avvenire  che, per un qualsiasi
motivo,  l'atto  torni  non  notificato  oppure  notificato  in  data
successiva a quella di iscrizione a ruolo della relativa causa con la
conseguente   inefficacia   dell'iscrizione  e  definitiva  decadenza
dell'opponente.  Come  rilevato  dagli opponenti la situazione di non
uniformita'  di questa prassi e la grave situazione di incertezza che
ne  deriva  era  stata espressamente considerata dal disegno di legge
«Modifiche  urgenti al codice di procedura civile» (d.d.l. 2229/C/XIX
presentato  alla  camera  il  25 gennaio 2002) il quale sull'art. 165
c.p.c.  cosi'  dispone al punto c): «articolo 165, con la previsione,
volta  a  legittimare  prassi talvolta tollerate, ma proprio per cio'
fonte  di incertezza, dell'iscrizione a ruolo con «velina» e del dies
a  quo  del  termine nel caso di notifica a piu' parti, chiarendo che
esso  decorra  dall'ultima  delle notificazioni effettuate» ed ancora
all'art. 4:  «all'articolo  165  del  codice  di procedura civile, al
primo  comma,  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il seguente "Il
difensore,  che  faccia espressa riserva di produzione dell'originale
all'udienza  di comparizione, puo' depositare anche copia fotostatica
dell'atto  di  citazione".  Ugualmente,  nello  "schema di disegno di
legge  recante  delega  al  governo  per l'attuazione di modifiche al
codice  di  procedura civile" approvato dal Consiglio dei ministri in
data   24  ottobre  2003  all'art. 15  viene  data  l'indicazione  di
"Rivedere  la  disciplina  dei  termini  processuali,  mantenendo  la
possibilita'  di  loro  abbreviazione o proroga, se non perentori, su
istanza  di  parte  e  prevedendo,  nel  rispetto  del  principio del
contraddittorio,  la  rimessione in termini per inosservanza dovuta a
causa  non  imputabile  anche  per  i  termini perentori, purche' non
relativi alla proposizione dell'impugnazione"».
    La  rilevanza della questione come sopra prospettata nel presente
giudizio  - azionato come opposizione ordinaria al decreto ingiuntivo
e  non come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c, in merito al quale
e'  gia' intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 120/1976
con  cui  sono  state  recepite doglianze del medesimo tenore - e' di
tutta  evidenza,  tenuto  conto  del  fatto  che  qualora  non  venga
riconosciuta  la  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  sopra
indicate  la  scrivente  con  sentenza  non  potra' che dichiarare la
definitiva   esecutivita'   del  decreto  ingiuntivo  opposto,  cosi'
rigettando la svolta opposizione.
                              P. Q. M.
    Letti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87 del 1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 645,
secondo  comma,  647  e 165 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il
termine  di  costituzione  dell'opponente  a decreto ingiuntivo dalla
notificazione    dell'opposizione    anziche'    dalla   restituzione
dell'originale  o  dall'atto  a  cui  possa  collegarsi la conoscenza
dell'inizio del decorso del termine e nella parte in cui non consente
che  il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire
qualora  la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa
da caso fortuito o forza maggiore», per contrasto con gli articoli 3,
24, 111 commi 1 e 2 Cost.;
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
quanto di competenza;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata
alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Genova, addi' 23 gennaio 2004
                        Il giudice: Scarzella
04C0636