N. 472 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2004
Ordinanza emessa l'8 gennaio 2004 dal giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Sansone Vincenzo c/Comando dei Carabinieri - Stazione di Torre Annunziata Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Reintroduzione del principio del solve et repete - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione in danno dei cittadini economicamente non in grado di versare la cauzione - Limitazione del diritto di agire in giudizio. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.22 del 9-6-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha reso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 395/03 R.G. tra Sansone Vincenzo nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 maggio 1954 ed ivi residente alla via G. Pascoli n. 13, opponente Comando dei Carabinieri sezione di Torre Annunziata, in persona del legale rapp. te p. t. opposto. Visto che con opposizione depositata in cancelleria in data 17 dicembre 2003 Sansone Vincenzo ricorreva, personalmente, avverso il verbale di accertamento di violazione n. 0141476, serie 1997 del 16 dicembre 2003 con il quale i Carabinieri di Torre Annunziata gli contestavano che alla data suindicata alle ore 17,30 aveva violato la legge del Codice della Strada di cui all'art. 171 - 1 - 2 - 3 in quanto circolava senza far uso del casco protettivo; Visto che agli atti manca il libretto giudiziario, portante la cauzione dovuta; Rilevato che la nuova normativa, introdotta dalla legge n. 214/2003, in vigore dal 13 agosto 2003, all'art. 204-bis, terzo comma, prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la Cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilita' del ricorso,una somma pari alla meta' del massimo adittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore e che la somma predetta, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente; Considerato che la disposizione summenzionata, comparata con le numerose pronunce della Corte costituzionale, evidenzia una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Corte costituzionale; Considerato che la predetta violazione introduce nella nostra procedura il principio «salve et repete» gia' cancellato con sentenza del giudice delle leggi n. 21 del 1961, che l'obbligo di versare anticipatamente, mediante deposito, meta' del massimo edittale previsto dalla sanzione inflitta contrasta con il principio di eguaglianza perche' favorisce il cittadino in grado di versare anticipatamente la somma menzionata, che, talvolta, e' di gran lunga superiore alla stessa sanzione pecuniaria inflitta dagli organi accertatori, e penalizza il cittadino che, pur ritenendo di aver ragione non ha la possibilita' di depositare la somma in discorso (nel caso di presente violazioni dell'art. 176/19 si deve effettuare un deposito pari ad Euro 3.253,42; nel caso dell'art. 175/15 si deve effettuare un deposito pari ad Euro 688,27; nel caso dell'art. 169/8 si deve effettuare un deposito pari ad Euro 688,27); Considerato che tali considerazioni sono tali da giustificare la censura anche ex art. 24 della Corte costituzionale in quanto ledono o limitano il diritto di agire in giudizio garantito a tutti, diritto che non puo' essere condizionato al versamento di una cauzione; Considerato che nel caso in esame il legislatore non ha previsto alcuna deroga; Considerato che l'onere di versare la cauzione prevista dall'art. 204-bis del nuovo Codice della strada resta estraneo al giudizio in se stesso, poiche' l'unico onere fiscale razionalmente allegato al giudizio da promuovere sarebbe quello relativo al pagamento del c.d. contributo unificato previsto per le spese degli atti giudiziari, di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Considerato che, pertanto, e' palese la violazione degli artt. 3 e 24 della legge della Corte costituzionale;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 204-bis, terzo comma, della legge n. 214/2003, nella parte in cui impone l'obbligo di versare in cancelleria, a pena l'inammissibilita', una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Sospende il giudizio e l'esecutivita' del provvedimento impugnato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato della repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torre Annunziata l'8 gennaio 2004. Il giudice di pace: Rossano 04C0637