N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2004
Ordinanza emessa il 5 marzo 2004 dal giudice di pace di Cairo Montenotte nel procedimento civile vertente tra Dematteis Gianmarco contro Polizia Municipale di Piana Crixia Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione in danno dei cittadini meno abbienti - Lesione del diritto di agire in giudizio. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.22 del 9-6-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 42-CR.G.2004, promossa da Dematteis Gianmarco residente in Dego (SV), contro Polizia municipale di Piana Crixia (SV), in persona del sindaco pro tempore, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione. In fatto Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2004, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1132/2003, elevato in data 11 novembre 2003 dalla Polizia municipale di Piana Crixia, per la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 137,55 (oltre euro 6,00 per recupero spese). Parte ricorrente, in via preliminare, eccepiva la illegittimita' costituzionale di quanto disposto dall'art. 204-bis del Codice della strada, nella parte in cui prescrive il versamento di una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel merito parte ricorrente eccepiva sia la mancata conformita' del verbale di contestazione al verbale di accertamento, sia la mancata notifica del verbale di accertamento. Con ulteriore motivo del ricorso l'opponente lamentava la violazione degli artt. 200 del C.d.S. e 383 del Regolamento di esecuzione ai C.d.S., in relazione alla mancata indicazione nel verbale di contestazione del numero cronologico risultante dalla registrazione su apposito registro. Sosteneva inoltre il ricorrente, l'avvenuta violazione delIart. 126-bis del C.d.S., in quanto la decurtazione dei punti di patente risultava indicata su un lembo del vaglia di pagamento, anziche' sul verbale di contestazione, come invece previsto dall'art. 126-bis comma 1 del C.d.S. Concludeva, pertanto, l'opponente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale di contestazione impugnato. In diritto Esaminati gli atti, si rileva come il ricorso sia stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Cairo Montenotte, senza la prova del versamento del deposito cauzionale previsto dalla normativa all'epoca ed in oggi vigente. Nel caso in esame il collegamento giuridico tra la questione da giudicare e la norma ritenuta incostituzionale appare evidente; infatti, qualora si ritenesse l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, conforme alla Costituzione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Qualora invece si dovesse ritenere l'art. 204-bis in contrasto con la Costituzione, l'opposizione proposta dovrebbe essere esaminata nel merito. Rileva altresi' questo giudicante che, in aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitate della legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis 13 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4 comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. Infatti: la normativa introdotta con la richiamata legge n. 214/2003 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel quale viene affermata la pari dignita' sociale e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali. Ne segue che la diversita' di condizioni (fra le quali rientrano quelle economiche) non puo' condizionare l'accesso alla tutela giuridica, ponendo soggetti abbienti e non abbienti su di un piano di disuguaglianza e consentendo il ricorso al giudice di Pace solo a coloro che siano in possesso di una somma di denaro approssimativamente doppia rispetto a quella che consentirebbe di definire la pendenza utilizzando il pagamento in misura ridotta. L'art. 204-bis del codice della strada, ponendo un ostacolo di ordine economico alla tutela dei diritti del cittadino in sede giurisdizionale, appare inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, laddove viene garantito il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Infatti, l'imposizione del versamento di una cauzione per la tutela dei diritti del ricorrente in sede giurisdizionale, non assicura la possibilita' di agire in giudizio, al fine di vedere tutelati i propri diritti, a coloro i quali non sono dotati di risorse economiche sufficienti. Va inoltre considerato che il ricorso al prefetto comporta, in caso di rigetto, l'obbligo da parte dell'autorita' adita, di raddoppiare la sanzione pecuniaria comminata dall'organo accertatore, vincolo che non e' stato, imposto all' autorita' giudiziaria. In altre parole il cittadino, cui praticamente si impone, ad evitare depositi cauzionali rilevanti rispetto alla sanzione, il ricorso in via amministrativa, deve sottostare al rischio di una sanzione doppia (poiche' questo prevede obbligatoriamente il codice della strada in caso di rigetto del ricorso) rispetto a quella che, nella stragrande maggioranza dei casi, deriva da una pronuncia di rigetto dell'opposizione da pane del giudice ordinario.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione; Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4 comma 1-septies del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente procedimento n. 42/2004 e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Sospende altresi' l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Dematteis Gianmarco in attesa della decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in giudizio e che venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cairo Montenotte, addi' 5 marzo 2004 Il giudice di pace: Negro 04C0640