N. 156 ORDINANZA 24 - 28 maggio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Fondo vittime della strada - Accesso al Fondo
  consentito   non   solo   alle   vittime   della  strada  ma  anche
  all'assicuratore  che  agisca  in  surroga  - Lamentata lesione dei
  principi  di  solidarieta'  sociale - Motivazione dell'ordinanza di
  rimessione  contraddittoria  e  apodittica,  mancata individuazione
  della  norma oggetto delle censure, omessa motivazione in relazione
  al parametro - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19.
- Costituzione, art. 38.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge
24 dicembre    1969,   n. 990   (Assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti), promosso con ordinanza del 13 novembre 2002
dal  giudice di pace di Parma nel procedimento civile vertente tra la
UNIPOL  S.p.a.  e  la  SAI  S.p.a.,  iscritta  al  n. 7  del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  l'atto  di costituzione della UNIPOL S.p.a. nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 febbraio  2004  il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Udito l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di Parma, con ordinanza del
13 novembre    2002,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 19  della  legge  24 dicembre  1969, n. 990
(Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte
in  cui  non  prevede  che  al  Fondo  vittime  della  strada possano
rivolgersi  soltanto  le  vittime  della  strada e non altri soggetti
surrogatisi a questi, per violazione dell'art. 38 della Costituzione;
        che   il   rimettente,  dopo  aver  brevemente  descritto  le
modalita'  con  le  quali  si era verificato il sinistro stradale del
quale  si  controverte  nel giudizio a quo - un incidente causato dal
conducente  di  un  veicolo  rimasto  sconosciuto -, riferisce che la
compagnia  assicuratrice del veicolo danneggiato, UNIPOL S.p.a., dopo
aver  provveduto  a  risarcire, per le lesioni subite nell'occasione,
una  persona  su  questo trasportata, ha successivamente convenuto in
giudizio  la  compagnia  designata dal Fondo di garanzia, SAI S.p.a.,
chiedendo  in  via  di  surrogazione  la  liquidazione del danno gia'
pagato alla persona danneggiata;
        che,  come  riporta  il  giudice  rimettente, la convenuta ha
contestato  l'ammissibilita'  e  la fondatezza della domanda attorea,
eccependo  l'illegittimita'  costituzionale  della norma censurata ed
osservando  che  l'art. 38  della Costituzione afferma il diritto del
cittadino  a  mezzi  adeguati  alle  sue  esigenze di vita in caso di
indigenza,  «specie  se  determinata  da  inabilita'  o menomazioni»,
compito  cui  provvedono  «organi  e istituti predisposti o integrati
dallo Stato»;
        che  il  Fondo  di  garanzia,  come  continua  l'ordinanza di
rimessione,   e'  certamente  un'istituzione  di  sicurezza  sociale,
finanziato  «con  modalita' para fiscali», originariamente gestito da
un  ente  pubblico  -  l'INA  - e, dopo la privatizzazione di questo,
dalla   CONSAP,  societa'  concessionaria  dei  servizi  assicurativi
pubblici;
        che,  sempre  secondo  l'ordinanza,  il  danneggiato  che sia
trasportato  da altro veicolo coinvolto nel sinistro non ha lo status
di  vittima  della  strada,  potendo  lo  stesso essere risarcito dal
vettore e beneficiare, nei confronti di questo, della responsabilita'
contrattuale presunta prevista dal codice civile;
        che  l'ordinanza  di  rimessione riporta quindi in sintesi le
difese  di  parte attrice, secondo la quale, benche' le finalita' del
Fondo  di  garanzia facciano capo a principi di solidarieta' sociale,
all'intervento   dello   stesso   non   e'   stata  attribuita  dalla
giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  natura  indennitaria ma
risarcitoria,  con  la  conseguenza  che  esso  resta  correlato alla
responsabilita'    altrui,    al   pari   dell'obbligazione   diretta
dell'assicuratore verso il danneggiato;
        che   si   e'   costituita   nel   giudizio  di  legittimita'
costituzionale  la  parte  attrice nel giudizio a quo, UNIPOL S.p.a.,
chiedendo    alla    Corte    di    dichiarare    l'infondatezza    o
l'inammissibilita'  della  questione  sollevata  con  l'ordinanza del
giudice di pace di Parma;
        che  la parte privata, ribadite le difese svolte nel giudizio
in  corso,  sottolinea come proprio le finalita' sociali cui ha fatto
riferimento la parte convenuta verrebbero aggirate dal riconoscimento
di  un  indennizzo in luogo del risarcimento del danno, non potendosi
neppure  accogliere la tesi secondo la quale per vittima della strada
debba  intendersi  solo il pedone o il conducente di un veicolo e non
la persona trasportata;
        che,  sempre  secondo la parte costituita, un'interpretazione
volta  ad  escludere  la  possibilita'  dell'azione  di  rivalsa  nei
confronti del Fondo da parte dell'assicuratore che ha gia' provveduto
a  risarcire il danneggiato, sarebbe iniqua, perche' consentirebbe al
fondo  di  sottrarsi  al  pagamento  del  dovuto  ogni  qual  volta i
danneggiati  risultino  assicurati contro gli infortuni o siano terzi
trasportati;
        che,  dopo  aver  ricordato  che  la  Corte  di cassazione ha
ritenuto  legittima la rivalsa nei confronti del Fondo di garanzia da
parte   dell'impresa  cessionaria  del  portafoglio  di  una  impresa
assicuratrice  posta  in liquidazione coatta amministrativa che abbia
pagato  indennizzi,  in  quanto soggetta all'obbligo di anticipazione
nei  limiti  del  massimale  di  polizza,  l'UNIPOL  deduce  la piena
legittimita'  della  rivalsa da parte delle assicurazioni private nei
confronti del Fondo;
        che  la  parte privata richiama ancora l'art. 1916 del codice
civile,  che  prevede  la  surroga dell'assicuratore che ha pagato il
danno nella posizione dell'avente diritto al risarcimento, un diritto
che  si esercita nei confronti di tutti coloro i quali per contratto,
per  fatto  illecito o per altra legittima causa di obbligazione sono
tenuti  a rispondere di un evento imputabile ad essi o a soggetti per
i quali debbano rispondere;
        che  infine  la  parte  privata  sottolinea  come, secondo la
giurisprudenza,  qualora una compagnia di assicurazione sia convenuta
con azione diretta, essa debba rispondere oltre il massimale previsto
nella polizza anche per interessi, rivalutazione e spese in relazione
al  suo comportamento processuale defatigatorio e come la successione
ope  legis  della compagnia designata dal Fondo di garanzia a seguito
di  liquidazione  coatta  della societa' obbligata si verifichi anche
avuto  riguardo  a  dette  obbligazioni  accessorie, per le quali non
opera  quindi  il  limite  di risarcibilita' di cui all'art. 21 della
legge n. 990 del 1969;
        che    e'    intervenuto   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale    il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto  alla  Corte di dichiarare inammissibile o comunque infondata
la questione sollevata dal giudice di pace di Parma;
        che la difesa erariale osserva anzitutto che il rimettente ha
omesso  di  motivare  sulla  rilevanza della questione nel giudizio a
quo,  essendosi  limitato a riportare le tesi difensive delle parti e
non  avendo chiarito quale effetto potrebbe avere sulla sua decisione
l'applicazione  della  disposizione  impugnata nel significato che la
renderebbe contrastante coi principi costituzionali;
        che,   sempre  secondo  l'Avvocatura,  il  rimettente  sembra
addirittura  dubitare  dello  status  di  vittima  della  strada  del
soggetto  danneggiato,  ed ipotizzare la sua legittimazione ad essere
risarcito  direttamente  dal  conducente  anziche' dalla compagnia di
assicurazione,  cio' che introduce un elemento di incertezza riguardo
alle norme ritenute applicabili al caso di specie;
        che  ad  avviso dell'Avvocatura, il pagamento corrisposto dal
Fondo  di  garanzia ha carattere risarcitorio e non indennitario, con
la  conseguenza  che esso e' dovuto anche all'assicuratore che agisce
in  surroga, mentre non si vede la ragione perche' l'assicuratore che
paga  direttamente  il  danneggiato  dovrebbe  subire  in  proprio le
conseguenze  negative delle situazioni considerate dall'art. 19 della
legge  n. 990 del 1969, anziche' riversarle su tutta la collettivita'
attraverso il sistema del Fondo di garanzia;
        che secondo l'Avvocatura il parametro indicato dall'ordinanza
di rimessione non appare appropriato, dal momento che l'art. 38 Cost.
tutela   il  lavoratore,  mentre  l'ordinamento  delle  assicurazioni
private prescinde dalla qualifica del danneggiato.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Parma  dubita  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 19  della  legge  24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti),
nella  parte  in  cui  non  prevede che al Fondo vittime della strada
possano  rivolgersi  soltanto  le  vittime  della  strada e non altri
soggetti surrogatisi a questi;
        che   secondo   il   rimettente  la  disposizione  violerebbe
l'art. 38 della Costituzione;
        che  la  motivazione  dell'ordinanza  con  la  quale e' stato
promosso  il giudizio di legittimita' costituzionale e' costituita da
passi  estrapolati  dagli  atti  difensivi delle parti nel giudizio a
quo,  e  che  essa  risulta  contraddittoria e priva di una specifica
indicazione,  da  parte  del  rimettente,  in  ordine  alla  ritenuta
rilevanza  della  questione,  che  risulta cosi' solo apoditticamente
affermata;
        che  il  rimettente  inoltre  censura  l'intero art. 19 della
legge  n. 990  del  1969,  una disposizione che presenta un contenuto
normativo complesso e prevede le modalita' di intervento del Fondo di
garanzia  per  le  vittime  della  strada  e  di  designazione  della
compagnia  che  deve  provvedere  al  risarcimento del danno nei casi
previsti  dalla legge, non indicando chiaramente neppure quale sia la
norma che costituisce oggetto delle censure;
        che  anche  l'indicazione  del  parametro  di cui all'art. 38
Cost.,  a  prescindere  dalla sua dubbia attinenza al caso di specie,
non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al riguardo;
        che   l'ordinanza   risulta  quindi  inidonea  ad  instaurare
validamente  il  giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  con  la
conseguenza che la questione e' manifestamente inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 19  della  legge  24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti),
sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal giudice
di pace di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 maggio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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