N. 157 ORDINANZA 24 - 28 maggio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   penale  -  Incapacita'  dell'imputato  -  Sospensione  del
  procedimento   -  Obbligo  di  accertamenti  peritali  con  cadenza
  semestrale,   anche   in  relazione  a  patologia  irreversibile  -
  Lamentata  irragionevolezza con effetti dilatativi sulla durata del
  processo  -  Questione  gia'  dichiarata  non  fondata  - Manifesta
  infondatezza.
- Cod. proc. pen., art. 72, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 72, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 30 gennaio
2003  dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli'
nel  procedimento  penale  a  carico  di Z.S., iscritta al n. 196 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 marzo 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Forli' solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma,
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in
cui,   in   caso   di   incapacita'   irreversibile   di  partecipare
coscientemente al processo, prevede che il giudice disponga ulteriori
accertamenti  peritali  sullo  stato  di  mente  dell'imputato  «allo
scadere   del   sesto   mese   dalla   pronuncia   dell'ordinanza  di
sospensione»,  e  cosi'  via «a ogni successiva scadenza di sei mesi,
qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso»;
        che  a  tal  proposito  il giudice rimettente sottolinea - in
fatto - che nel corso dell'udienza preliminare, l'imputata, a seguito
di  perizia  disposta  a  norma  dell'art. 70  del codice di rito, e'
risultata   incapace,   per   infermita'  di  mente,  di  partecipare
coscientemente   al  processo;  e  che  all'identico  risultato  sono
pervenuti  i  consimili  accertamenti  peritali  disposti  secondo le
scadenze previste dall'art. 72, comma 1, cod. proc. pen;
        che   peraltro   -   soggiunge  il  rimettente  -  a  seguito
dell'ultima perizia, il perito, nel confermare la diagnosi di amnesia
dissociativa con grave stato regressivo - tale, dunque, da precludere
la cosciente partecipazione al processo - ha espressamente dichiarato
all'udienza  che  la  patologia  dalla quale l'imputata e' affetta si
presenta come «irreversibile e ingravescente»;
        che  pertanto  -  osserva  il  giudice  a  quo  -  poiche' la
necessita'  di  sottoporre  l'imputato  a  verifiche periodiche sulla
perdurante  incapacita'  di  partecipare  coscientemente  al processo
presuppone una patologia «suscettibile di regredire e migliorare fino
al ripristino di tale capacita», se ne deve dedurre che la previsione
di  ulteriori  accertamenti  dello  stesso  tipo si appalesa priva di
ragionevolezza  nell'ipotesi di una patologia che, come nella specie,
sia  reputata  -  in  base  alle acquisizioni raggiunte dalla scienza
medica - assolutamente insuscettibile di miglioramento;
        che,  di conseguenza, risulterebbe violato l'art. 3 Cost., in
quanto  l'ordinamento  non puo' «recepire l'accertamento psichiatrico
secondo  uno  schema  precostituito  e  inconciliabile  con il tenore
dell'accertamento  medesimo,  si'  da  rinnovarlo  sulla  base di una
iniziativa  ulteriore  che  lo  limita  e  lo contrasta, senza alcuna
ragione valida»;
        che  la  disposizione  oggetto  di  impugnativa, determinando
altresi'   un  allungamento  dei  tempi  del  processo  senza  alcuna
giustificazione  plausibile,  si  porrebbe  in contrasto anche con il
principio    della   ragionevole   durata   del   processo,   sancito
dall'art. 111, secondo comma, Cost;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
infondata  per  le  ragioni  poste  a  fondamento  di  altro  atto di
intervento cui ha fatto integrale rinvio.
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  censura - denunciandone la
irragionevolezza e gli effetti dilatativi sulla durata del processo -
la  disciplina dettata dall'art. 72, comma 1, del codice di procedura
penale,  nella  parte  in  cui prescrive, allo scadere del sesto mese
dalla  pronuncia  dell'ordinanza  di sospensione del procedimento per
l'incapacita'   dell'imputato   di   partecipare   coscientemente  al
processo,  di  svolgere ugualmente, con cadenza semestrale, ulteriori
accertamenti  peritali sul suo stato di mente, anche nella ipotesi in
cui   esso   risulti   affetto   da   una   patologia  reputata  come
«irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di
miglioramento»;
        che  la medesima questione e' gia' stata scrutinata da questa
Corte in varie occasioni, anche con riferimento agli stessi parametri
ora  evocati,  a  proposito dei quali le identiche censure sono state
disattese  per  un  duplice  rilievo:  da  un  lato, il sistema della
verifica  periodica  dello  stato  di  mente dell'imputato - volto ad
accertare   se   possa   o   meno   realizzarsi   una  sua  cosciente
partecipazione  al  processo - non puo' ritenersi in se' contrastante
con   il   principio   di   ragionevolezza,   risultando   del  tutto
razionalmente  contemperate  le garanzie di autodifesa con l'esigenza
di   contenere   la  stasi  processuale,  evitando  anche  rischi  di
comportamenti simulatori (v. le sentenze n. 298 del 1991 e n. 281 del
1995 e l'ordinanza n. 33 del 2003); dall'altro lato, nessun contrasto
e'  possibile ravvisare con il principio della durata ragionevole del
processo,   enunciato  dall'art. 111,  secondo  comma,  Cost.,  avuto
riguardo  -  come  si  e'  accennato  -  alla  «finalita'  non  certo
sterilmente  dilatoria  che  la  disposizione  oggetto di impugnativa
intende  perseguire  nel  sistema» (v. la gia' citata ordinanza n. 33
del 2003);
        che,  pertanto,  gli  inconvenienti  di  fatto  segnalati dal
giudice  a quo - evidentemente non privi di risalto pratico, come sta
a  testimoniare il reiterarsi di questioni analoghe - non possono che
trovare   soluzione  nel  quadro  di  uno  specifico  intervento,  da
riservare alle scelte discrezionali del legislatore;
        che  non prospettandosi, dunque, argomenti nuovi o diversi da
quelli  a  suo tempo esaminati, la questione ora proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 72,  comma 1,  del  codice di
procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 111,
secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  giudice  per  le indagini
preliminari del Tribunale di Forli' con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 maggio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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