N. 160 ORDINANZA 24 - 28 maggio 2004

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.

Regione   Toscana  -  Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -
  Impianti   di  radiocomunicazione  -  Deliberazione  del  Consiglio
  regionale  concernente  criteri  generali  per  la localizzazione e
  l'identificazione  delle  aree  sensibili  -  Ricorso del Governo -
  Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione
  statale  nelle  materie  «tutela della salute» e «ordinamento della
  comunicazione»  -  Sentenza  del Tribunale amministrativo regionale
  Toscana,  passata  in  giudicato,  di  annullamento  della delibera
  impugnata - Cessazione della materia del contendere.
- Delibera  del  Consiglio  regionale  della Toscana 16 gennaio 2002,
  n. 12.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 22 febbraio 2001, n. 36.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
delibera  del  Consiglio regionale della Toscana n. 12 del 16 gennaio
2002,  recante «Criteri generali per la localizzazione degli impianti
e  criteri  inerenti  l'identificazione delle aree sensibili ai sensi
dell'art. 4,  comma 1,  della  legge  regionale  6 aprile 2000, n. 54
(Disciplina  in materia di impianti di radiocomunicazione)», promosso
con  ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
12 aprile  2002,  depositato  in  cancelleria  il  22  successivo  ed
iscritto al n. 17 del registro conflitti 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2004 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Uditi   l'avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Loria per la
Regione Toscana.
    Ritenuto  che con ricorso notificato il 12 aprile e depositato il
22 aprile   2002,   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della Regione
Toscana,  in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del
16 gennaio   2002,   n. 12,   recante   «Criteri   generali   per  la
localizzazione  degli  impianti  e criteri inerenti l'identificazione
delle  aree  sensibili  ai  sensi  dell'art. 4,  comma 1, della legge
regionale  6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione)»;
        che  il  ricorrente,  assumendo  la  violazione  di  principi
fondamentali dettati dalla legislazione statale nelle materie «tutela
della  salute»  e  «ordinamento  della comunicazione», chiede che sia
dichiarato   che   non   spetta  alla  Regione  Toscana  adottare  le
disposizioni  di  cui  al punto 1 del deliberato ed ai punti 1, primo
comma,  e  2,  primo  comma, lettera b), dell'allegato 1), nonche' le
disposizioni  di  cui  al  punto  2  del  deliberato  e  al  punto  1
dell'allegato   2,   della  richiamata  deliberazione  del  Consiglio
regionale  della  Toscana;  e,  in conseguenza, chiede l'annullamento
delle suddette disposizioni della deliberazione regionale;
        che  la deliberazione regionale ha stabilito che gli impianti
per  la  diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti fissi per
telefonia  cellulare  possono  essere  installati  esclusivamente nel
rispetto  di  quanto  prescritto  per le aree sensibili identificando
come  tali, tra l'altro, le «aree comprese nel perimetro di cinquanta
metri  di  distanza  da  asili,  scuole, ospedali, case di cura, aree
verdi  attrezzate,  aree  destinate all'infanzia, aree di particolare
densita' abitativa» (punto 1 del deliberato e punti 1, primo comma, e
2, primo comma, lettera b, dell'allegato 1);
        che  la  deliberazione  regionale  ha  altresi' definito «gli
obiettivi  di  qualita' inerenti le aree sensibili», prescrivendo che
in  esse «deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di
qualita'  di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi
per  telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da
tutte   le   altre   sorgenti  inquinanti  rientranti  nel  campo  di
applicazione  della  legge  regionale  54/2000,  misurati  secondo le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale
10 settembre  1998,  n. 381 e degli allegati B e C dello stesso d.m.»
(punto 2 del deliberato e punto 1 dell'allegato 2);
        che,   secondo  il  ricorrente,  le  suddette  previsioni  si
porrebbero  in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla
legislazione  statale  in  materie,  quali la «tutela della salute» e
l'«ordinamento   della   comunicazione»,   che  rientrano,  ai  sensi
dell'art. 117,  terzo  comma,  della Costituzione, nella legislazione
concorrente;  e,  in  particolare,  si  porrebbero in contrasto con i
principi  fondamentali  ricavabili  dalla  legge  statale 22 febbraio
2001,  n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici), che non consentirebbero
alle regioni di determinare esse i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualita', in quanto «valori di campo» o
comunque  di  determinare tali limiti, valori e obiettivi con criteri
diversi da quelli stabiliti in via unitaria dallo Stato;
        che  la  Regione  Toscana ha depositato fuori termine atto di
costituzione, in data 8 maggio 2002;
        che, in prossimita' dell'udienza pubblica dell'11 marzo 2003,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha depositato memoria,
corredata  da  documento tecnico, insistendo per l'accoglimento delle
conclusioni formulate nel ricorso;
        che,  non  risultando  allegata al verbale della riunione del
Consiglio  dei  ministri  in  cui si decise di sollevare conflitto di
attribuzione  la pur richiamata relazione del Ministro per gli affari
regionali  contenente la proposta di ricorso, questa Corte, riservata
ogni  pronuncia  anche in rito, ha disposto con ordinanza istruttoria
l'acquisizione della suddetta documentazione;
        che,  avendo  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Toscana  annullato  la delibera del Consiglio regionale della Toscana
n. 12  del  16 gennaio  2002 e i relativi allegati 1 e 2 con sentenze
n. 10  e  n. 11  del  16 gennaio  2003, questa Corte, con la medesima
ordinanza  istruttoria, ha richiesto al ricorrente informazioni circa
l'eventuale   impugnazione   delle  citate  decisioni  del  Tribunale
amministrativo regionale;
        che,  a  seguito  della  richiamata ordinanza istruttoria, il
ricorrente  ha  depositato  la  relazione del Ministro per gli affari
regionali e due note del Ministero delle comunicazioni nelle quali si
comunica   che  avverso  le  sentenze  del  Tribunale  amministrativo
regionale  Toscana  n. 10  e  n. 11  del  16 gennaio 2003 non risulta
presentato ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato;
        che,  in prossimita' dell'udienza pubblica del 6 aprile 2004,
il  ricorrente ha depositato memoria, deducendo che, come rilevato da
questa  Corte  nella predetta ordinanza istruttoria, la deliberazione
del  Consiglio  regionale della Toscana oggetto del presente giudizio
e'  stata  annullata  dal  Tribunale  amministrativo  regionale della
Toscana  con  sentenza n. 10 del 16 gennaio 2003 e che detta sentenza
risulta passata in giudicato per mancanza di impugnazione nel termine
di  cui  all'art. 327  cod. proc. civ., venendo pertanto a cessare la
materia del contendere.
    Considerato  che, preliminarmente, va dichiarata inammissibile la
costituzione  della  Regione  Toscana,  in  quanto  effettuata  fuori
termine;
        che,   formatosi   il   giudicato   sull'annullamento   della
deliberazione  del  Consiglio  regionale  della  Toscana  oggetto del
giudizio   promosso  davanti  a  questa  Corte  con  il  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  deve ritenersi cessata la
materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 maggio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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