N. 503 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2004
Ordinanza emessa il 16 marzo 2004 dal giudice di pace di Bra nel procedimento civile vertente tra Tomatis Giovanna contro comune di Cherasco Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione nei confronti del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne fornisca il nominativo - Contrasto con il principio della responsabilita' personale, riferibile a tutte le sanzioni che colpiscono la persona - Lesione del diritto di difesa del proprietario e del principio nemo tenetur se detegere - Illogica possibilita' che la sanzione accessoria sia irrogata in mancanza di giudicato su quella principale - Attribuzione al cittadino del potere di decidere chi debba subire la sanzione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, come modificato dal d.l. 27 luglio [2002, recte:] 2003, n. 151 [convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 24 e 27, primo comma.(GU n.23 del 16-6-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Esaminata la richiesta della difesa dell'opponente, volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per veder riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 126-bis d.l.gs. n. 285/1992, e' cosi' come modificato dall'art. 7 d.l. n. 151/2002, con la contestuale sospensione del processo in corso; Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23 legge n. 87/1953 ed in particolare che la sollevata eccezione di legittimita' costituzionale e' fondata, in quanto, detta norma, prevendendo che, in caso di violazione di norme del codice della strada che infliggono la sanzione della perdita di punti, qualora il conducente di un autoveicolo non venga identificato, la decuttazione dei punti venga a gravare sul proprietario del veicolo, ove questi non comunichi entro trenta giorni chi effettivamente fosse alla guida. Tale norma si presta, indubbiamente, a censure di incostituzionalita' in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione. La decurtazione di punti dalla patente e', infatti, una sanzione accessoria personale. Appare, pertanto, evidente il contrasto con il principio di responsabilita' personale dettato dall'art. 27, comma 1 della Costituzione. Pur essendo tale norma riferita alla responsabilita' penale, essa e' uniformemente interpretata come estensibile a tutte le sanzioni che colpiscono la persona. Inoltre, il nuovo art. 126-bis del codice della strada prevede, per l'omessa comunicazione all'organo di Polizia, il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 180, comma 8 del medesimo codice. La situazione e', dunque paradossale. Per vero, il soggetto che non fosse effettivamente alla guida dell'autoveicolo e che non sia in grado di comunicare il nominativo del conducente - come avviene, in quasi tutte le famiglie, in caso di uso promiscuo del mezzo - si troverebbe di fronte ad una duplice alternativa: autodenunciarsi; ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti sia la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa. Tale previsione contrasta oltreche' con i principi cardine del nostro ordinamento giuridicc di matrice liberale anche con l'art. 24 Cost. che, ponendo al proprietario l'alternativa suddetta, di fatto lo costringe a presciegliere la prima perche' meno gravosa ledendo cosi' il suo diritto di difesa - rectius autodifesa - sancito dall'art. 24 Cost. Cio' in spregio al principio del nemo tenetur se detegere. In realta', l'onere di provare l'identita' del conducente spetta agli organi di polizia. In mancanza di tale accertamento da parte degli organi accertatori si potra' semmai irrogare al proprietario la sola pena pecuniaria e non anche la sanzione personale della decurtazione di punti dalla patente. Inoltre, l'irrogazione di tale sanzione, cosi' come disciplinata dalla legge, collide con i termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi contro violazione. Infatti, il termine di trenta giorni entro il quale occorre effettuare la comunicazione dei dati del conducente e' nettamente inferiore al termine di sessanta giorni per proporre ricorso al giudice di pace o al Prefetto. Ne consegue il paradosso per cui potrebbe venire irrogata una sanzione accessoria in mancanza di un giudicato sulla sanzione principale, in palese, contrasto con il principio logico, ancor prima che giuridico, secondo cui la sanzione accessoria non ha ragione di esistere quando manchi ab origine o venga successivamente meno quella principale. Infine, obbligando il proprietario del veicolo a comunicare entro trenta giorni chi effettivamente fosse alla guida, lascia in capo al cittadino e non allo Stato la decisione su chi debba subire la sanzione, ben potendo il proprietario comunicare il nominativo di un suo parente o di un suo amico che avrebbe meno nocurnento dalla decurtazione dei punti della patente di guida: pensiamo ad esempio al figlio studente a vantaggio del padre che svolge la mansione di rappresentante o del nonno, che guida «semel in anno» a vantaggio del nipote o del figlio; gli esempi potrebbero essere alcune decine!
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis d.l.gs. n. 285/1992, cosi' come modificato dall'art. 7 d.l. n. 151/2002; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo; Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al prefetto di Cuneo, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 16 marzo 2004 Il giudice di pace: Pontone 04C0672